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Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.15

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.15 dell'11aprile 2016.

VIA: sì al danno da ritardo se il provvedimento è favorevole per il richiedente

In tema di ritardo dell'amministrazione nell'emettere il provvedimento finale di VIA si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 1239 del 25 marzo 2016 che si esprime in modo parzialmente diverso dal Tar Calabria, sentenza n. 122/2016. Infatti, mentre per il Tar Calabria i termini del procedimento di VIA sono "perentori" e il loro decorso, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, configura una ipotesi di silenzio inadempimento illegittimo, per il Consiglio di Stato, trattandosi di termini "ordinatori" la loro inosservanza può dar luogo a responsabilità disciplinari, penali, contabili e risarcitorie per danni da ritardo solo in presenza dei relativi presupposti.

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Si legge così nella sentenza n. 1239/2016 che i termini del procedimento di VIA non sono da considerarsi perentori perché dalla loro inosservanza non deriva alcuna conseguenza sulla validità della procedura né alcuna decadenza per l'amministrazione di provvedere, benché tardivamente. Tuttavia, il semplice ritardo nell'emanazione di un atto amministrativo può diventare elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente diritto al risarcimento del danno per la parte istante, allorché tale provvedimento finale abbia contenuto favorevole/positivo o comunque sussistano fondate ragioni per ottenerlo.
In sostanza, per altri versi si afferma il principio per cui il "mero" superamento del termine fissato per legge o per regolamento alla conclusione di un procedimento non integra una piena prova del danno subito dovendo verificare la presenza di altri presupposti.
Nel caso di specie, la P.A. responsabile di aver emanato tardivamente il provvedimento di VIA favorevole è stata condannata al risarcimento del danno per mancato guadagno dell'imprenditore richiedente che ha dovuto attendere 154 giorni in più per poter procedere all'ampliamento della propria attività economica. In tal caso è, infatti, stata pienamente dimostrata la prova del danno e il suo ammontare nonché sia ingiustizia dello stesso che la colpa del danneggiante.

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In Allegato: Consiglio di Stato sentenza n. 1239/2016

Lavoro dei minori – Interpello n. 11/2016

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 11/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 18, legge n. 977/1967 e s.m., afferente alla disciplina sull'orario di lavoro dei minori, in presenza di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

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Secondo la normativa italiana richiamata, è considerato bambino il minore che non abbia ancora compiuto quindici anni di età o che sia ancora soggetto all'obbligo scolastico, mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non sia più soggetto all'obbligo scolastico (art.1).

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Inoltre, ai sensi dell'art. 18, l'orario di lavoro non può superare:

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• le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali per i bambini liberi da obblighi scolastici;
• le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali per gli adolescenti.

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Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni e alla luce della disciplina dell'apprendistato che consente, al giovane tra i 15 e i 18 anni, tramite il contratto di apprendistato di primo livello basato sull'alternanza scuola-lavoro, di completare il percorso di istruzione, anche attraverso la formazione on the job, il dicastero ritiene che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con tale tipologia contrattuale, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

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Nell'evidenziare l'attenzione rivolta dal legislatore, nella tutela del lavoro minorile, all'effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio, il Ministero ha quindi richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ovvero che, nell'ipotesi in cui gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, debbono applicarsi i più rigorosi limiti di orario previsti dall'art. 18 della citata legge n. 977/1967 e non quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato.

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1 allegato

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ANAC: un nuovo comunicato ribadisce che ASMEL non ha le caratteristiche di centrale di committenza

Pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 23 marzo 2016, con il quale, viene chiarita la portata della recente sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 2339 del 22 febbraio 2016 ed i suoi riflessi sulla delibera ANAC n. 32 del 30 aprile 2015 avente ad oggetto il "sistema Asmel società consortile a r.l".

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Come si ricorderà, con la sentenza in questione il Tar Lazio ha respinto il ricorso che Asmel, società consortile a r.l, ha proposto avverso la delibera n. 32/2015, confermando integralmente tutti i rilievi formulati dall'Autorità riguardo al "sistema Asmel".

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Nel comunicato, l'ANAC chiarisce, definitivamente, che restano ferme le considerazioni in base alle quali si è ritenuto che il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l., oltre a non poter essere inclusi tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014, non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali.

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Si allega:

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Comunicato 23 marzo 2016

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