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Procedura per le dimissioni – Nota ministeriale n. 52/2016

Il Ministero del lavoro, con l'allegata nota n. 52/2016, ha fornito chiarimenti in merito al ruolo delle Dtl nell'ambito della nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro del settore privato.

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Il dicastero rammenta che, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 151/2016, il lavoratore può presentare le dimissioni in via autonoma oppure avvalersi dei soggetti abilitati espressamente indicati dal legislatore (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione), i quali sono responsabili dell'accertamento dell'identità del lavoratore.

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Poiché tra i soggetti abilitati rientrano anche le Commissioni di certificazione operanti presso le Direzioni territoriali del lavoro, viene chiarito che la disposizione normativa deve intendersi con riferimento alle "sedi" quali uffici in cui possono essere formalizzate le dimissioni, e non alle Commissioni quali organi collegiali. Analogo discorso vale anche per patronati ed enti bilaterali, per i quali non può che riferirsi al concetto di "sede" e non già di "organo".

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Ne deriva che la procedura può essere svolta e sottoscritta direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di Presidente della Commissione, anche tramite un funzionario da questi appositamente incaricato.

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1 allegato

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Min_Lavoro_Nota_ 52_2016

DLgs n. 151/15- semplificazione su infortuni e malattie professionali - Inail, Circolare n. 10/2016

Con l'allegata Circolare n. 10/2016, l'Inail ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 151/2015 (Decreto legislativo attuativo del Jobs Act) in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Tali adempimenti dovranno avvenire esclusivamente in via telematica a decorrere dal 22 marzo 2016 (180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo).

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In primo luogo è stato chiarito, con riferimento all'obbligo di invio telematico del certificato medico, ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 21, co.1) lett. b) del D.Lgs n.151/2015, che l'invio della certificazione medica attestante la "prima assistenza" a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale deve essere trasmesso all'Inail, esclusivamente in modalità telematica, dal medico certificatore, entro le 24 ore successive all'intervento di prima assistenza effettuato dal medico stesso.

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Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto a trasmettere solamente la denuncia dell'evento all'Inail (entro 2 giorni, o 5 in caso di malattia professionale, da quando ne ha avuto notizia), indicando nella denuncia obbligatoria, sempre con modalità telematiche, i riferimenti del certificato medico, ossia il numero identificativo e la data di rilascio dello stesso.

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Sul punto, l'Istituto ha comunicato che, dal 22 marzo 2016,sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro, del certificato medico trasmesso all'Inail, attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici", disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. Pertanto, i datori di lavoro, ormai esonerati dall'obbligo di trasmissione del certificato di infortunio o di malattia professionale all'Inail, potranno consultare, nel predetto applicativo, la certificazione trasmessa tramite l'inserimento dei seguenti dati:
codice fiscale del lavoratore;
numero identificativo del certificato medico;
data di rilascio del certificato medico.

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Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di comunicazione di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, nonché di denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.

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Con riferimento, poi, alle modifiche relative all'art. 139 del D.P.R. n.1124/1965, è stato comunicato che, sempre dal 22 marzo 2016, con l'invio telematico del certificato di malattia professionale si intende assolto, per le tecnopatie di cui all'articolo suddetto, l'obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

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E' stato, altresì, comunicato che, in fase di prima applicazione, il certificato trasmesso a mezzo PEC potrebbe non essere disponibile nell'applicativo di consultazione e, pertanto, sono in corso degli adeguamenti per consentirne la visualizzazione. L'Inail fornirà tempestiva comunicazione della effettiva disponibilità del servizio nel portale dell'Istituto.

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Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla nota allegata.

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1 allegato

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Circ. Inail n. 10-2016 - Art 21 DLgs 151-15

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato – Inps, Circolare n. 57/2016

Fornite dall'Inps, con la circolare n. 57/2016, indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi alla fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 ai sensi della L. di Stabilità 2016. Si rimanda alla lettura della circolare n.20-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.

Circolare 30-03-2016 del Dipartimento tecnico a seguito pubblicazione Legge di stabilità 2016.

In allegato nell'area riservata sezione circolari  è stata pubblicata la circolare del 30-03-2016 del Dipartimento tecnico a seguito pubblicazione Legge di stabilità 2016.

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