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"Dogane e internazionalizzazione – Favorire la competitività delle imprese "Seminario - Palermo, 27 aprile 2016

Vi informiamo che, mercoledì 27 aprile alle ore 10:00, a Palermo (Via A. Volta 44), Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizza insieme alla Direzione Regionale Dogane per la Sicilia il seminario dal titolo "Dogane e internazionalizzazione - Favorire la competitività delle imprese".

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L'obiettivo è quello di favorire la conoscenza sul territorio degli aspetti doganali dell'attività internazionale per fornire un servizio immediatamente fruibile alle imprese.

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La conoscenza delle procedure vigenti, delle innovazioni normative, delle soluzioni tecniche e degli sviluppi attesi nella legislazione doganale in Europa e nei mercati internazionali è, infatti, sempre più un fattore chiave per l'internazionalizzazione delle PMI.

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Tra i temi oggetto di approfondimento vi è, in particolare, quello della certificazione AEO – Operatore Economico Autorizzato – che ha l'obiettivo di agevolare le operazioni di export in termini di riduzione dei tempi necessari e dei costi.

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La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati.

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In allegato il programma del seminario e la scheda di adesione, da trasmettere all'indirizzo e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o via fax al numero 091323982.

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Scarica la scheda per registrarti

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Scarica il programma del seminario

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La comunicazione dell'evento è disponibile anche sul sito web al seguente link http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=8&id_evento=1547&pagesize=10&page=&data=27/4/2016 .

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.16

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.16 del 18 aprile 2016.

Art. 90, commi 9 e 10 del D.lgs. n. 81/2008 e smi

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esatta interpretazione dell'art. 90 del T.U. sulla sicurezza in materia di Durc. Si rimanda alla lettura della circ.n.21-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.

Contributo minimo mensile ape – Comunicazione Cnce n. 592/2016

Si fa seguito alla precedente News, in tema di Fnape, con particolare riferimento al contributo minimo mensile ape.

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Si ricorda, anzitutto, che la materia è regolamentata da:

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1. allegato 3 al contratto collettivo nazionale 1° luglio 2014, nel quale si prevede che "le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini ape inferiore a 100, dovranno effettuare una integrazione aggiuntiva Ape";

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2. accordo 14 aprile 2015 (regolamento Fnape), ove si prevede che :
• le Casse Edili richiederanno alle imprese il versamento di un contributo minimo ape in cifra fissa (in tale accordo era indicata la decorrenza dello stesso dal 1° aprile 2015 e veniva formulato un esempio di calcolo);
• il contributo minimo Ape non si applicherà in determinati casi specificati;

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3. accordo 8 aprile 2016 ove, oltre alla costituzione della Commissione paritetica che redigerà un regolamento operativo sull'attività del Fnape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre all'approvazione delle parti sociali nazionali, viene determinato un contributo minimo di 35 euro per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal citato accordo del 14 aprile 2014;

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4. addendum all'accordo 8 aprile 2016, in cui è stato stabilito che il contributo minimo di 35 euro entri in vigore dal mese di maggio 2016 (anziché dal previsto mese di aprile 2015).

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Sull'argomento, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, in relazione a talune richieste di chiarimento pervenute, ha diramato una comunicazione a tutte le Casse Edile, ove viene specificato che il contributo minimo mensile per la gestione ape, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione ape, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

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In altri termini, qualora il calcolo del contributo Ape per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

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La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

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• inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;

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• cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;

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• assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

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Come già richiamato, la regolamentazione del contributo in esame entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

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A tale proposito, la Cnce ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale ape, sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

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1 allegato

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Comunicazione CNCE n. 592

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