Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che, con determinazione n. 16/2016, l'Inail ha approvato alcune modifiche al Bando dedicato al finanziamento di progetti formativi per la sicurezza nelle piccole, medie e micro imprese, prorogando, di conseguenza, il termine di presentazione delle relative domande di partecipazione alle ore 13.00 del 10 giugno 2016.
\r\nIn particolare, oltre alle rettifiche inerenti la documentazione da presentare, si segnala che è stato modificato l'art. 5 del bando per consentire, anche agli Rls e Rlst, di poter compilare in via autonoma l'atto di delega alla presentazione della domanda di finanziamentoai soggetti attuatori individuati.
\r\nCiò in considerazione del diritto riconosciuto agli stessi dalla normativa vigente ad una formazione particolare concernente i rischi specifici degli ambienti lavorativi in cui esercitano la loro rappresentanza.
\r\nL'Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 e sul sito dell'Istituto www.inail.it nella sezione dedicata, unitamente al Bando integrale modificato e alle relative FAQ.
\r\nEventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. entro il 10 maggio 2016.
\r\n1 allegato
\r\nCon l'allegata risposta ad istanza di interpello n. 14/16, il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo e, più in particolare, sulla possibilità, in costanza di una riduzione di orario per contratto di solidarietà, di trasformare un contratto di lavoro part-time in full-time e viceversa.
\r\nTenuto conto dell'attuale quadro normativo in materia, il Dicastero ha confermato che, fermo restando l'obbligo di dimostrare il carattere strutturale del part-time, è possibile dare seguito alle istanze dei lavoratori in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa, nel caso in cui da tali trasformazioni non scaturiscano variazioni nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.
\r\nA tal riguardo, si ricorda che: "la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato".
\r\nPeraltro, anche in considerazione di quanto previsto dal D.M. n. 94033/16, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l'azienda dovrà comunicarlo al Ministero del lavoro e all'Inps, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario, ma sempre nei limiti di cui sopra, sarà necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.
\r\n1 allegato
\r\nConfermata l'applicazione, per il 2016, delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa (ciascuna pari a 200 euro) a favore delle persone fisiche in possesso dei requisiti "prima casa" che acquistano abitazioni nell'ambito di aste giudiziarie o procedure analoghe.
\r\nLa medesima agevolazione resta ferma anche per le imprese che acquistano, sempre in fase d'asta giudiziaria, beni immobili a condizione che siano rivenduti nei due anni successivi.
\r\nLo prevede la legge 8 aprile 2016, n.49, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n.18 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio» (cd. "DL Banche"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 14 aprile 2016 ed in vigore dal 15 aprile 2016.
\r\nCome noto, durante la fase di conversione in legge, è stato riscritto l'art.16 del DL 18/2016, relativo al regime agevolativo di detassazione, ai fini delle imposte d'atto, per i trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito di aste giudiziarie a seguito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure fallimentari[1].
\r\nIn particolare, gli acquisti di immobili effettuati all'asta dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 vengono agevolati con l'applicazione delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) in favore degli acquirenti:
\r\no persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, in possesso dei requisiti "prima casa" (ai sensi della nota II-bis all'art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986).
\r\nIn sostanza, l'agevolazione opera nei confronti delle persone fisiche che acquistino all'asta abitazioni da destinare a "prima casa".
In tale ipotesi, non opera l'obbligo di rivendere l'immobile entro due anni dall'acquisto[2].
Resta fermo che si decade dal beneficio in caso di dichiarazione mendace nell'atto (relativa la possesso dei benefici "prima casa"), ovvero di rivendita dell'abitazione nel quinquennio, come previsto nella citata nota II-bis;
\r\no che svolgono attività d'impresa, a condizione che la rivendita dello stesso fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi dall'acquisto[3].
\r\nIn caso di mancata rivendita entro il biennio, le imposte d'atto (Registro ed Ipo-Catastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l'applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora (art.55, co.4, del D.P.R. 131/1986 – TUR).
\r\nPer completezza, si ricorda che l'ANCE durante l'iter parlamentare del Provvedimento ha intrapreso le più opportune iniziative, evidenziando la necessità di misure analoghe per favorire le permute immobiliari tra imprese di costruzioni e acquirenti privati.
\r\n[1] Si tratta, rispettivamente, delle procedure di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedure civile, o di vendita, di cui all'art.107 del R.D. 267/1942. Per la modifica del regime di detassazione degli acquisti di immobili all'asta durante l'iter parlamentare di conversione in legge, cfr. ANCE "DL Banche n.18/2016 – Registro agevolato per l'acquisto all'asta della 1° casa" - ID n. 24100 del 18 marzo 2016.
[2]Stabilito, invece, in caso di acquisto all'asta effettuato da imprese, come di seguito illustrato.
[3] Per non incorrere nella decadenza dai benefici, la società acquirente dovrà dichiarare nell'atto che intende rivendere il fabbricato nei due anni successivi.Dalla scadenza del biennio decorrono anche i termini per l'accertamento delle maggiori imposte dovute.
1 allegato
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.17 del 26 aprile 2016.