Per una opportuna informativa, si fornisce in allegato il messaggio Inps 1759/16 attraverso il quale l'Istituto previdenziale ricorda che, per le domande di Cig ordinaria edilizia, sarà rilasciata a breve la nuova modalità di presentazione della Cig con ticket la quale, dal prossimo 6 settembre (23 maggio per l'industria), sarà obbligatoria per tutte le domande di CIG ordinaria relative al settore delle costruzioni.
Il nuovo sistema di gestione della Cig ordinaria a conguaglio, basato sulla raccolta mensile tramite il flusso Uniemens di tutte le informazioni utili alla gestione dell'evento sospensivo, dovrebbe consentire una più agevole ed automatica comunicazione tra le parti ai fini della concessione della stessa, nonché un miglior controllo dei limiti e dei requisiti soggettivi e aziendali.
Dal punto di vista operativo, la nota in oggetto ricorda che le aziende e gli intermediari dovranno associare ad una domanda telematica di Cig ordinaria uno specifico codice, c.d. "ticket", che dovrà essere ricavato dalla applicazione UNICIGO, richiamabile all'interno delle funzioni di "CIG Ordinaria" dalla voce "Flusso web" sul link "Domanda semplificata (UNICIGO)", oppure dalla procedura UNIEMENS.
Sulla scorta di quanto illustrato nella circolare Inps n. 197/15, già oggetto della comunicazione Ance del 4 dicembre 2015, nella compilazione della domanda telematica Cigo andrà obbligatoriamente indicata l'Unità Produttiva interessata alla prestazione integrativa, che dovrà essere conforme alle caratteristiche richiamate dalla suddetta circolare.
L'Inps conclude preannunciando la pubblicazione di un ulteriore messaggio contenente le istruzioni relative alla gestione del ticket e del relativo flusso Uniemens anche nei casi di richiesta di Cig straordinaria.
1 allegato
\r\nA seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle condizioni ed ai requisiti per l'accesso al trattamento di disoccupazione speciale edile, di cui all'art. 11 della L. n. 223/91, approssimandosi la data che ne sancirà l'abrogazione, prevista per il 31 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni.
Richiamata la relativa normativa e, in particolar modo, la delibera Cipi del 19 ottobre 1993 contenente le indicazioni riguardo al numero minimo dei lavoratori oggetto di licenziamento che, come noto, varia a seconda delle aree individuate dal D.P.R. n. 218/78, il dicastero ha ritenuto opportuno ricordare i limiti temporali entro cui dovranno essere perfezionati i suddetti requisiti ai fini dell'accesso al trattamento in oggetto.
Fermo restando che dal 1° gennaio 2017 il trattamento previsto dall'art. 11 della L. n. 223/91 sarà abrogato, il numero minimo di licenziamenti, come previsto dalla richiamata delibera Cipi del 19 ottobre 1993, da raggiungere entro sei mesi dal primo licenziamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016.
Entro tale termine dovrà, altresì, essere conclusa la procedura sindacale e presentata la relativa domanda al Ministero del Lavoro per l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione.
Effettuate le opportune verifiche al riguardo, l'Ufficio competente del Ministero adotterà il decreto con decorrenza nell'anno 2016, che potrà produrre i propri effetti per periodi successivi, sino a 27 o 18 mesi a seconda dell'area di interesse.
Ad ogni modo il Decreto di concessione potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l'istruttoria delle richieste avanzate entro il 31 dicembre 2016.
1 allegato
\r\nSoggetti che possono cedere le abitazioni agevolate e tipologia di contratti di locazioni da stipulare: questi i temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad ulteriori quesiti posti dalla Stampa specializzata in merito ai benefici fiscali sulla casa.
\r\nI chiarimenti si aggiungono alle indicazioni già formalizzate nella recente C.M. 3/E del 2 marzo 2016[1], in tema di incentivi all'acquisto di abitazioni da locare a canoni calmierati (cd. "agevolazione Scellier", introdotta dall'art.21 del DL 133/2014, convertito nella legge 164/2014 e integrata, nelle modalità operative, dal DM 8 settembre 2015[2]).
\r\nCome noto l'agevolazione, operante dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta per l'acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni "agevolati" per almeno 8 anni.
\r\nLa deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell'immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni.
\r\nE', inoltre, prevista la deducibilità, in misura pari al 20%, degli interessi passivi relativi ai mutui accesi per l'acquisto della medesima abitazione.
\r\nIn particolare, l'Agenzia precisa ora che:
\r\n· l'agevolazione è riconosciuta a prescindere dal soggetto cedente, diversamente da quanto originariamente previsto dal testo dell'art.21 del DL 133/2014 (prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione 164/2014) e dalle istruzioni al 730/2015 e all'UNICO/2015, che richiamavano quest'ultimo.
\r\nConformemente a quanto sostenuto dall'ANCE[3], infatti, l'Amministrazione precisa che, rispetto all'originaria formulazione dell'art.21, l'attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente, per cui il beneficio deve riconoscersi, nel rispetto di tutte le altre condizioni, a prescindere dal soggetto cedente l'unità immobiliare.
\r\nTuttavia, a parere dell'ANCE, è necessario distinguere tra cessione di abitazione di nuova costruzione e cessione di abitazione incisivamente ristrutturata.
\r\nNel primo caso (nuova costruzione), infatti, la condizione posta dalla norma, secondo la quale l'abitazione per cui è ammessa la fruizione del beneficio deve essere "invenduta" al 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione 164/2014), circoscrive di fatto l'ambito applicativo del beneficio alle abitazioni costruite per lasuccessiva vendita, e quindi oggetto tipico dell'attività imprenditoriale di costruzione e vendita. Per questo, si ritiene che il soggetto cedente vada individuato nell' "impresa costruttrice" [4] del medesimo immobile.
\r\nAl contrario, si ritiene che la precisazione dell'Agenzia valga pienamente nell'ipotesi di cessione di abitazione che, prima della vendita, sia oggetto di un intervento di recupero incisivo, laddove nessuna condizione venga apposta in relazione al soggetto cedente;
\r\n· il contratto di locazione, da stipulare entro i 6 mesi successivi all'acquisto dell'abitazione agevolata, può essere di qualsiasi tipologia, purché sia rispettata la durata minima di 8 anni e l'importo massimo del canone, determinato ai sensi della norma agevolativa.
\r\nDifatti, il rinvio operato dalla norma ai "canoni concordati" (di cui all'art.2, co.3, della legge 431/1998), a quelli "convenzionati" (ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 380/2001) e ai "canoni speciali" (di cui all'art.3, co.114, della legge 350/2003), è da intendersi riferito solo all'importo massimo di canone pattuibile e non anche alle tipologie contrattuali da stipulare.
\r\nPer quanto riguarda la durata minima degli 8 anni, l'Agenzia conferma quanto già precisato nella CM 3/E/2016, secondo la quale tale periodo può essere raggiunto anche per effetto di proroghe previste per legge, o concordate fra le parti (es. contratto di durata di 4 anni, rinnovabile per altri 4 anni, etc.)[5].
\r\nPer completezza, si riportano, infine, le altre indicazioni ufficializzate dall'Amministrazione nella citata CM 3/E/2016:
\r\n- in caso di acquisto in comproprietà, l'importo dei 300.000 euro deve essere suddiviso in ragione della quota di proprietà di ciascuno[6];
\r\n- è possibile acquistare anche diverse unità immobiliari, in comproprietà o meno, fermo restando il predetto limite massimo di 300.000 euro, che opera «sia con riferimento all'abitazione, che al contribuente»;
\r\n- la deducibilità degli interessi passivi, relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione, opera sugli interessi "pagati" (e non su quelli maturati) nell'anno: per l'attestazione della spesa sostenuta rilevano le relative quietanze di pagamento;
\r\n- il limite di deducibilità degli interessi passivi deve essere correlato ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene.
\r\nDi conseguenza, la deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro;
\r\n- la deducibilità degli interessi passivi opera per l'intera durata del mutuo, e non è correlata alla durata minima di otto anni, relativa al contratto di locazione.
\r\n[1] Cfr. ANCE "Benefici fiscali per recupero edilizio ed acquisto di case da locare – Le novità della C.M. 3/E/2016" - ID n. 23912 del 3 marzo 2016.
[2] Cfr. ANCE "Incentivi all'acquisto di case da locare (cd. Scellier) – in G.U. Decreto attuativo" - ID n.22954 del 4 dicembre 2015.
[3] Cfr. ANCE "D.L. Sblocca Italia convertito nella legge 164/2014: Benefici per l'acquisto di case da locare" - ID N. 18424 del 24 novembre 2014.
[4]Ai fini di un corretto inquadramento, si ricorda la nozione di "impresa costruttrice", così come ribadita, da ultimo, dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.22/E del 28 giugno 2013 (cfr. anche le C.M. n.18/E del 29 maggio 2013 e n.27/E del 4 agosto 2006). In particolare, sono considerate "imprese costruttrici":
- le imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri;
- le imprese che si avvalgono di imprese terze per l'esecuzione dei lavori.
[5] In ogni caso, resta ferma la decadenza dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore, o nel caso in cui il contratto si risolva su richiesta del conduttore e l'unità immobiliare risulti non locata per un periodo superiore ad un anno (cfr. art.21, co. 4, lett.a, del D.L. 133/2014, e art. 2, co.6, del D.M. 8 settembre 2016).
[6] Ad esempio, in caso di tre comproprietari in parti uguali, con prezzo di acquisto pari a 300.000 euro, la quota deducibile a carico di ciascuno sarà pari a 100.000 euro – cfr. anche art.2, co.4, D.M. 8 settembre 2015.
1 allegato
\r\nPer fruire dei benefici fiscali relativi all'acquisto dell'abitazione in leasing i requisiti anagrafici (under 35 anni) e reddituali (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) devono sussistere esclusivamente al momento della stipula del contratto.
Tra gli oneri accessori dei canoni di leasing, sui quali opera la detrazione IRPEF del 19%, rientrano i costi di stipula del contratto, mentre sono esclusi le spese relative ad eventuali contratti di assicurazione sugli immobili, nonché gli eventuali costi di intermediazione.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti in materia di fiscalità immobiliare formulati dalla stampa, in occasione del convegno "130 anni di Catasto tra storia e tecnologia", tenutosi lo scorso 20 aprile.
Come noto, infatti, l'art.1, co.76-84, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, ha previsto, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che lo utilizzano per l'acquisto dell'abitazione principale[1].
In particolare, al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell'acquisto dell'abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19% (art.15 del TUIR)[2] viene estesa a:
- i canoni derivanti dal contratto di leasing, e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro l'anno;
- il prezzo di riscatto dell'abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro.
La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro.
Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Così come la detrazione IRPEF per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l'acquisto dell'abitazione principale.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite alla stampa specializzata, chiarisce che:
- l'età anagrafica ed il limite reddituale di 55.000 euro vanno verificatisolo al momento della stipula del contratto, e non rilevano per le successive annualità dello stesso.
In sostanza, viene chiarito che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di leasing abitativo, i relativi benefici vengono mantenuti indipendentemente dall'età dell'utilizzatore, nonché dall'eventuale superamento della soglia di reddito complessivo di 55.000 euro;
- gli oneri accessori su cui applicare la detrazione IRPEF del 19% comprendono i costi di stipula del contratto di leasing, mentre non sono detraibili le spese sostenute per eventuali assicurazioni sugli immobili, nonché quelle relative all'attività di intermediazione.
Per completezza, si ricorda che la legge di Stabilità 2016 prevede, altresì, agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all'attività di leasing finanziario) che acquistano abitazioni "non di lusso[3], per poi concederle in leasing ad utilizzatori in possesso dei requisiti "prima casa".
In questa ipotesi, l'acquisto dell'abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all'1,5% (anziché quella ordinaria del 9%).
Viene, poi, prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, del contratto di leasing, anche in caso di applicazione dell'IVA[4].
In particolare, l'aliquota del registro è pari al:
- 1,5% nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti "prima casa" (di cui alla nota II-bis, all'art.1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986);
- 9% nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso dei citati requisiti.
Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la C.M. 12/E/2016, confermando che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro con aliquota pari all'1,5%:
- l'abitazione deve essere una «prima casa» per l'utilizzatore e non anche la sua «abitazione principale»[5];
- i requisiti «prima casa» possono essere dichiarati dall'utilizzatore, sia intervenendo volontariamente nell'atto d'acquisto dell'abitazione stipulato tra il venditore e la società di leasing, sia nel contratto di leasing che, in questo caso, dovrà comunque essere registrato unitamente all'atto d'acquisto dell'immobile;
- l'enunciazione, nell'atto d'acquisto, del contratto di leasing comporta la necessaria registrazione anche di quest'ultimo nella misura fissa di € 200 (art.22, DPR 131/1986).
[1] Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID N. 23273 del 13 gennaio 2016, "Agevolazioni per il leasing abitativo – La Guida del MEF" - ID n.24013 del 10 marzo 2016 e "Il pacchetto casa della Stabilità 2016 – Chiarimenti ufficiali dell'AdE" – ID N.24370 dell'11 aprile 2016.
[2] Sul punto, si ricorda che in base alla predetta disposizione gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, relativi all'acquisto dell'abitazione principale, sono deducibili in misura pari al 19%, sino ad un massimo di 4.000 euro annui.
[3] Ovvero le abitazioni non accatastate nelle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico.
[4]In pratica, si supera il principio di alternatività IVA/registro, stabilito dall'art.40 del DPR 131/1986, che, al fine di evitare la doppia tassazione proporzionale, prevede l'applicazione del registro in misura fissa in presenza di operazioni già assoggettate ad IVA.
[5] Ossia non deve costituire necessariamente l'abitazione nella quale il contribuente, o i suoi familiari, dimorino abitualmente (art.15, co.1, lett.b, DPR 917/1986).
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