In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.18 del 2 maggio 2016.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 79/16 è stato pubblicato il decreto interministeriale 24 febbraio 2016, che modifica l'art. 2 del dm 4 aprile 2002 per quanto concerne l'indennità di maternità spettante, in caso di adozione e affidamento, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
\r\nIn particolare, il provvedimento in esame, in vigore dal 20 aprile scorso, dispone che in caso di adozione (nazionale o internazionale) e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata abbiano diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi (prima tre mesi), secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 151/2001.
\r\nViene quindi eliminato il previgente limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti nazionali, e introdotta, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, la possibilità di fruire del congedo anche per i periodi di permanenza all'estero.
\r\n1 allegato
\r\nIl Ministero del lavoro, con l'interpello n. 13 /2016, ha fornito chiarimenti sulla disciplina del congedo parentale contemplata dall'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 80/15.
Il dicastero evidenzia, innanzitutto, che il legislatore è intervenuto in materia per ridurre il termine minimo di preavviso da 15 a 5 giorni, ferma restando, in continuità con la normativa previgente, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dell'istituto e quindi l'efficacia delle clausole già vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.80/15.
Pertanto, i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni ogniqualvolta la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
\r\nPer quanto attiene il settore edile, si precisa che, secondo quanto previsto dall'articolato del ccnl sulla tutela della maternità, deve farsi riferimento alla normativa di legge vigente e quindi il termine minimo di preavviso è pari a 5 giorni.
\r\nInfine, riguardo alla facoltà del datore di lavoro di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo, viene precisato che, in base alla giurisprudenza, il diritto alla fruizione del congedo è un diritto potestativo, in relazione al quale vige l'unico onere del rispetto del preavviso.
Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere, anche a cadenza mensile, con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
1 allegato
\r\nPubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione.
\r\nNel Comunicato, resosi necessario a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per chiarire i confini di applicazione delle vecchie e nuove norme, si precisa che:
\r\n1) Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.
In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.
2) La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
\r\nTale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.
\r\n3) Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
\r\n1 allegato
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