In allegato nell'area riservata, sezione circolari, copia della Circolare prot.n.86313/DRT del 04/05/2016.
L'Inps, con l'allegata circolare n. 65/2016, ha fornito le istruzioni operative in ordine al congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, vittime di violenza di genere, previsto, in via sperimentale per l'anno 2015, dall'art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ed esteso agli anni successivi dal d.lgs. n. 148/15.
\r\nIn particolare, con riguardo alle lavoratrici dipendenti del settore privato, si riassume di seguito quanto precisato dall'Istituto.
\r\nIl congedo è riconosciuto a condizione che le lavoratrici:
\r\n- risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento, con obbligo di prestare l'attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
\r\n- siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
\r\nIl congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa (un mese di congedo equivale quindi a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro), fruibili entro l'arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
\r\nIl congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi sia obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell'attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
\r\nIl congedo è fruibile su base giornaliera o oraria, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di previsioni contrattuali, la lavoratrice può scegliere tra le due modalità.
\r\nPer le giornate di congedo alla lavoratrice è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 151/2001, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
\r\nIn caso di fruizione oraria - che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per un tempo pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente - la lavoratrice ha diritto a percepire l'indennità in misura pari alla metà.
\r\nLa lavoratrice è tenuta:
\r\n- a dare il preavviso al datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del relativo periodo;
\r\n- a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione;
\r\n- a presentare, altresì, domanda alla Struttura territoriale Inps prima dell'inizio del congedo (oppure lo stesso giorno di inizio dell'astensione) per le verifiche di competenza. Ciò vale anche per i periodi di congedo già fruiti dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi.
\r\nFino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, l'Inps chiarisce che la domanda deve essere presentata in modalità cartacea, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale.
\r\nLa circolare riporta, infine, specifiche indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro.
\r\n1 allegato
\r\nConfermata la piena solidarietà, tra locatore e conduttore, relativamente all'obbligo di registrazione e pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione di immobili, anche alla luce delle recenti novità contenute nella legge di Stabilità 2016.
\r\nIn caso di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione confermata, altresì, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, mediante il pagamento della sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria applicabile in caso di accertamento formale della violazione.
\r\nQueste alcune delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti formulati dalla Stampa specializzata, in occasione di un convegno tenutosi il 20 aprile scorso.
\r\nCome noto, l'art. 1, co. 59, della legge di Stabilità 2016, modifica la normativa civilistica delle locazioni di immobili ad uso abitativo, stabilendo l'obbligo per il locatore di provvedere alla registrazione del relativo contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della stipula[1].
\r\nSul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale modifica non ha rilievo e non produce effetti sulla normativa fiscale dei contratti di locazione, secondo cui:
\r\n· tutte le parti contraenti (locatore e conduttore) sono obbligati a richiedere la registrazione del contratto di locazione, redatto mediante scrittura privata non autenticata, (art. 10, co. 1, lett. a, del D.P.R. n. 131/1986);
\r\n· [2] ed entrambi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta dovuta(art. 57, co. 1, del D.P.R. n. 131/1986).
\r\nSul punto, si ricorda che sia l'obbligo di registrazione del contratto, che il pagamento della relativa imposta grava, altresì, in via solidale, anche nei confronti dell'agente immobiliare, laddove con la propria attività abbia partecipato alla conclusione del contratto (art. 10, co. 1, d-bis e 57, co. 1-bis, del D.P.R. n. 131/1986).
\r\nInoltre, l'Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle citate modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016, conferma l'applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista nelle ipotesi di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione, nonché la possibilità per le parti di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso[3].
\r\n[1] L'art. 1, co. 59, legge n. 208/2015, ha riscritto ex novo il testo dell'art. 13 della legge 431/1998. In particolare, al co. 1, viene previsto che il locatore:
- deve provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione;
- una volta avvenuta la registrazione, nei successivi 60 giorni, deve dare "documentata comunicazione" al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
[2] Ai sensi dell'art.8 legge 392/1978.
[3] L'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco versando una sanzione ridotta (che varia in funzione dei giorni di ritardo) rispetto a quella ordinaria applicabile
Affinché il ravvedimento possa ritenersi perfezionato, occorre che l'Amministrazione Finanziaria non abbia proceduto a contestare qualsiasi procedura di accertamento della violazione commessa.
1 allegato
risposte
Confermata l'applicabilità del "bonus mobili" nell'ipotesi di acquisto di abitazioni interamente ristrutturate da imprese di costruzione/ristrutturazione o da cooperative edilizie.
\r\nLa disciplina IVA sui "beni significativi" opera unicamente nell'ipotesi di committenti privati, mentre è esclusa se il consumatore finale è un soggetto passivo IVA.
\r\nQueste alcune delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate a quesiti in materia di fiscalità immobiliare formulati dalla stampa specializzata[1].
\r\n"bonus mobili"
\r\nCome noto, il "bonus mobili" consiste in una detrazione IRPEF pari al 50%, nel limite massimo di spesa pari a 10.000 euro, per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2016, di mobili e grandi elettrodomestici con etichetta energetica, di classe A+ (A per i forni), destinati all'arredo dell'abitazione oggetto degli interventi di recupero, agevolati con la "detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie"[2].
\r\nAl riguardo l'Agenzia delle Entrate, richiamando i precedenti chiarimenti forniti con la C.M. 29/E/2013, ribadisce l'applicabilità del beneficio in relazione agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita.
\r\nIn sostanza, il "bonus mobili" viene riconosciuto anche nell'ipotesi di acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati (per il quale opera la detrazione IRPEF del 50%, calcolata forfetariamente sul 25% del corrispettivo, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro).
\r\nTale precisazione si aggiunge ai recenti chiarimenti forniti in materia, con i quali l'Agenzia delle Entrate:
\r\n- ha confermato l'ammissibilitàdel "bonus mobili" per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016, anche se correlate ad interventi di recupero dell'abitazione, le cui spese sono state sostenute in anni precedenti (a partire dal 26 giugno 2012), sempre nel limite massimo di 10.000 euro complessivi (C.M. 12/E/2016)[3].
\r\n- ha ammesso il pagamento delle spese anche tramite bonifico ordinario (C.M. 7/E/2016)[4].
\r\niva e "beni significativi"
Con riferimento ai "beni significativi"[5], forniti nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di fabbricati abitativi, per i quali, come noto, disciplina IVA opera unicamente se il committente, in qualità di consumatore finale della prestazione, è un privato.
Pertanto, l'applicabilità di tale regime è stata esclusa nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo IVA ed i beni significativi vengano impiegati nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, ivi compresa l'ipotesi in cui le prestazioni siano assoggettate al meccanismo del "reverse charge" (cfr. anche la C.M. 37/E/2015)[6].
\r\nSempre in tal ambito, l'Agenzia delle Entrate si è, peraltro, pronunciata di recente con la citata C.M. 12/E/2016 chiarendo che,in caso di installazione di infissi, il valore dei componenti degli stessi confluisce nel valore complessivo del bene (da assoggettare ad IVA ridotta nei limiti dal valore della manodopera impiegata nei lavori), solo se questi sono necessari alla funzionalità stessa dell'infisso.
\r\nIn caso contrario, il loro valore può essere assoggettato ad IVA ridotta al 10%, al pari del valore della prestazione.
\r\n[1] Cfr. anche ANCE "Agevolazioni fiscali per il leasing abitativo – Nuove risposte dell'AdE" - ID n.24494 del 22 aprile 2016 e "Incentivi all'acquisto di case da locare - Nuove indicazioni delle Entrate" - ID n.24495 del 22 aprile 2016.
[2] Cfr. l'art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, prorogata dall'art.1, co.74, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016.
[3] Cfr. ANCE "Il Pacchetto casa della Stabilità 2016 – Chiarimenti ufficiali dell'AdE"- ID n.24370 del 11 aprile 2016.
[4]Sono state, così, superate le indicazioni fornite con la CM 29/E/2013 che, invece, imponeva l'utilizzo del bonifico previsto per la "detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie", con la conseguente applicazione, da parte della Banca, della ritenuta dell'8% a titolo di acconto delle imposte dovute dal cedente – cfr. "Bonus mobili per le giovani coppie – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate" - ID n.24211 del 1 aprile 2016.
[5] Elencati tassativamente dal DM 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza (cfr. C.M. 71/E/2000).
[6]Ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a-ter,del D.P.R. 633/1972. - Cfr. ANCE "Estensione del reverse charge – C.M. 37/E/2015" - ID n. 23162 del 23 dicembre 2015.
1 allegato
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