L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di aprile 2016 è risultato pari a 99,6 (base 2015 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00500000
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n4/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5
\r\n75% di -0,30691589 [indice aprile su indice dicembre 2015 x 100 - 100] = 0,000000.
\r\nTOTALE = 0,500000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2016 ed il 14 maggio 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nRimborso prioritario del credito IVA derivante dalle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, assoggettate al meccanismo del "reverse charge", ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.
\r\nLo prevede il Decreto del Ministro dell'economia e finanze 29 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2016[1].
\r\nIn particolare, il rimborso del crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla richiesta, opera già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016.
\r\nIl D.M. 29 aprile 2016 amplia, così, la platea dei soggetti che possono accedere ai rimborsi IVA prioritari, includendovi anche le imprese del settore edile che seguono lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici per i quali, come noto, dal 1° gennaio 2015 si applica il meccanismo dell'inversione contabile (cfr. art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972)[2].
\r\nPer quel che riguarda il comparto delle costruzioni, quindi, tale nuova fattispecie si aggiunge al rimborso IVA prioritario già riconosciuto dal 2007 per le prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile[3].
\r\nRestano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso, stabilite dalla normativa di riferimento (art.2 del D.M. 22 marzo 2007), che devono verificarsi contestualmente, quali:
\r\no esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
\r\no eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a:
\r\n- 10.000 euro, in caso di rimborso annuale,
- 3.000 euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
o eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
\r\nSempre in tal ambito, si ricorda che il rimborso prioritario del credito IVA viene riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment" – art.17-ter del D.P.R. 633/1972)[4].
\r\nIn ogni caso, resta confermato che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate al "reverse charge", ovvero alla "scissione dei pagamenti" può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione "orizzontale" o "esterna", mediante Modello F24).
\r\n[1] In attuazione dell'art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972. Il D.M. 29 aprile 2016 ha modificato l'art.1 del D.M. 22 marzo 2007, relativo alle prestazioni assoggettate al "reverse charge" che consentono di richiedere i rimborsi IVA prioritari.
[2]Introdotto dall'art.1, co.629, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015) – cfr. ANCE "Estensione del reverse charge – C.M. 37/E/2015" - ID n.23162 del 23 dicembre 2015 e "Estensione del reverse charge – C.M. 14/E/2015" - ID n.19936 del 30 marzo 2015.
[3]Ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972 e del D.M. 22 marzo 2007.
[4]Cfr. D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015 – ANCE "Split Payment – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015" - ID n.19559 del 4 marzo 2015. Al riguardo, si ricorda che i soggetti che eseguono operazioni nei confronti della P.A., sottoposte allo "split payment" possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza il rispetto delle condizioni di cui al citato D.M. 22 marzo 2007.
1 allegato
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.21 del 23 maggio 2016.
È stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del 4 maggio 2016, avente per oggetto la "Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass".
\r\nIn particolare, nel comunicato è specificato che l'articolo 81, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, prevede l'istituzione di una nuova Banca Dati, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
\r\nLa citata Banca Dati sarà istituita con decreto adottato dal MIT, sentite ANAC e AGID, con il quale saranno altresì disciplinate le modalità per il suo utilizzo e le informazioni contenute, cui le stazioni appaltanti dovranno accedere per la verifica dei requisiti dei concorrenti.
\r\nLa disposizione è chiaramente volta a superare l'attuale sistema AVCpass, gestito dall'ANAC.
\r\nPrima dell'adozione del decreto, le stazioni appaltanti continueranno ad utilizzare l'AVCPass.
\r\nL'ANAC precisa, altresì, che il nuovo sistema si applicherà, una volta varato, anche per la verifica dei requisiti negli appalti dei settori speciali.
\r\nA tal fine, è da ritenersi ancora attuale, la Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 con la conseguenza che, fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81, l'utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni contenute nella stessa.
\r\nSi allega il testo del comunicato.
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