Si trasmette, per immediata ed opportuna informativa, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 aprile 2016, pubblicato in data odierna sul sito del Ministero del lavoro, che definisce i criteri per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria.
\r\nIl Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\r\nSi fa riserva di una dettagliata analisi dello stesso.
\r\n1 allegato
\r\nCome previsto dall'art. 16, co. 2 del D.lgs. n. 148/15, il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. comunicazione del 17 maggio 2016), ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Dal 1° gennaio 2016, in particolare, la Cigo sarà concessa, come già indicato dall'art. 11, co. 1 del D.Lgs n. 148/15 per:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Nell'ambito della definizione di transitorietà della situazione aziendale e temporaneità della situazione di mercato, è stata recepita l'istanza dell'Ance tesa a confermare che la prevedibilità della ripresa dell'attività lavorativa debba essere valutata dalla sede Inps competente con un giudizio "ex ante".
A tal fine, l'esame della domanda di Cigo riguarderà la congiuntura negativa riguardante la singola impresa, eventualmente il contesto economico in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Pertanto, le circostanze sopravvenute durante il periodo di Cigo non dovranno essere considerate.
Ai fini dell'ammissione all'integrazione salariale l'art. 2, inoltre, stabilisce che le imprese sono tenute a presentare una relazione tecnica che, oltre ad illustrare le ragioni che determinano la sospensione o riduzione di orario, dovrà confermare elementi oggettivi (dati economici di bilancio o, in via alternativa, documentazione tecnica concernente la situazione di crisi del settore, nuove acquisizione di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto), utili a dimostrare la continuità operativa sul mercato.
Gli articoli successivi, dal 3 al 9, che disciplinano le singole causali di intervento, evidenziano il ruolo determinante della relazione tecnica e dei suoi allegati ai fini della concessione della Cigo.
In particolare, relativamente alla causale mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, è necessario che le imprese documentino l'andamento degli ordini o delle commesse e, facoltativamente, presentino documenti relativi al bilancio e al fatturato che comprovino la situazione di difficoltà dell'azienda.
Tale facoltà diviene un obbligo nel momento in cui, a richiesta dell'Inps, l'azienda è tenuta a presentare la documentazione contenente gli indicatori economico finanziari di bilancio.
Una novità assoluta riguarda il requisito aziendale contenuto nel comma 4 dell'art. 3 che impone alle aziende, interessate all'accesso alla Cigo per mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, di aver avviato l'attività produttiva da almeno tre mesi dalla presentazione dell'istanza.
Tale requisito, peraltro, come espressamente menzionato nel Decreto, non è necessario ai fini della richiesta della Cigo per gli eventi meteorologici in edilizia.
Si ritiene, pertanto, che per tutte le altre causali estranee all'art. 3 operi la stessa esclusione, dal momento che lo stesso comma 4 dell'art. 3 circoscrive l'ambito di applicazione di tale condizione alla sola fattispecie "mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato".
Rispetto alla causale fine cantiere/fine lavoro e fine fase lavorativa, ai fini della concessione della Cigo, i periodi di sospensione tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, secondo il nuovo schema dettato dall'art. 4, comma 1, non dovranno superare i tre mesi.
Su tale tema si evidenzia che, rispetto ad una versione precedente assolutamente critica, con la quale si prevedeva un intervallo non superiore a 15 giorni, l'Ance aveva richiesto di eliminare ogni riferimento temporale.
Per ciò che concerne la casuale eventi metereologici, la relazione tecnica che dovrà indicare l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento meteo e le relative conseguenze sull'attività in corso, dovrà essere accompagnata dai bollettini rilasciati dagli organi accreditati.
Rispetto a tale ultimo adempimento, è opportuno ricordare che la previgente normativa non sanciva un obbligo a carico delle imprese ma, di fatto, per prassi consolidata, già in alcune realtà territoriali le aziende interessate a tale causale corredavano la domanda di Cigo con i suddetti bollettini meteo.
L'art. 9 inserisce una generica ed autonoma causale di Cigo in caso di sospensione dell'attività lavorativa a seguito di ordine di una pubblica autorità, ovviamente per cause non imputabili né all'azienda né ai lavoratori.
In questa ipotesi, la domanda potrà essere accolta solo se la relazione tecnica comprovi che la sospensione dell'attività è dovuta ad eventi improvvisi e di rilievo non imputabili alla responsabilità dell'azienda, o per effetto di ordini di pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'azienda stessa.
L'art. 10 conferma che può essere concessa la Cigo per periodi, comunque, non superiori a tre mesi, fatti salvi gli eventi oggettivamente non evitabili, nelle unità produttive dove è in corso una riduzione dell'orario di lavoro per contratto di solidarietà. I due trattamenti, pertanto, potranno coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti.
I periodi in cui vi è coesistenza sono computati per intero e come giornate di Cigo. Per l'edilizia tale previsione, ai fini del computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali non costituisce un limite, in quanto nel settore delle costruzioni il contratto di solidarietà non viene conteggiato la metà come invece avviene per l'industria in genere.
L'art. 11, infine, stabilisce che, in caso di supplemento di istruttoria a causa di un possibile rigetto totale o parziale della domanda, l'Inps possa sentire le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/15 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.
Fermo restando che il settore dell'edilizia, rispetto alla consultazione sindacale, come noto, non ha obblighi in tal senso per richieste di Cigo relative alle prime 13 settimane, ma solo per le istanze di proroga della Cigo oltre le suddette 13 settimane, sembrerebbe emergere l'incomprensibile esclusione delle associazioni datoriali di categoria dal contesto istruttorio suppletivo.
A tal riguardo, si assicura il massimo impegno dell'Ance al fine di ottenere un chiarimento nel merito e, comunque, se fosse confermata l'interpretazione restrittiva, a intervenire nelle sedi opportune per un doveroso correttivo a tale previsione normativa, non suffragata da alcuna ragione tecnica – amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato dal Decreto in commento, si conferma che l'Inps è in procinto di pubblicare una circolare operativa contenente opportune indicazioni sui criteri di valutazione delle istanze di Cigo nonché, con riferimento al settore edile, sui criteri per l'individuazione dell'unità produttiva che, come preannunciato, si auspica "migliorati" rispetto a quelli indicati nel messaggio Inps n. 7336 del 7 dicembre 2015.
Si fa riserva di fornire tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore novità in merito.
Le imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, agevolati con il "bonus del 65%", non sono obbligate ad acquisire la detrazione spettante ai condomini "incapienti", a parziale scomputo del pagamento loro dovuto per i lavori realizzati.
\r\nRiconosciuta, inoltre, la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, su edifici posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolarianche se concessi in locazione, purché adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
\r\nQuesti alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate commenta alcune delle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016), ivi comprese quelle relative alla detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2016 (art. 1, co.74, lett.a, e co.87, legge 208/2015).[1].
\r\nSul punto, anche con riferimento all'ultima proroga, l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità dei chiarimenti e dei provvedimenti già dettati in materia, salvo ulteriori aggiornamenti che potrebbero essere introdotti, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, per tenere conto dell'adeguamento degli standard energetici.
\r\nIn merito alle ulteriori novità relative alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, contenute della legge di Stabilità 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito illustrati.
\r\nDetrazione del 65% per le "fasce deboli"
\r\nL'art. 1, comma 74, della legge n. 208/2015, ha previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. "fasce deboli", un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici.
\r\nIn particolare, tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione della propria quota di detrazione IRPEF del 65% alle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito d'imposta, a titolo di pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente, secondo le modalità che sono state definite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.43434 del 22 marzo 2016[2].
\r\nSul punto, la C.M. 20/E/2016, oltre ad individuare analiticamente le categorie di soggetti incapienti[3] che possono utilizzare tale modalità alternativa di fruizione del beneficio, fornisce un importante chiarimento, secondo cui l'impresa che ha eseguito i lavori non è obbligata ad accettare, in luogo del pagamento dovuto, il citato credito d'imposta.
\r\nDiversamente, nell'ipotesi in cui l'impresa decida di accettare, per la quota dovuta dal soggetto incapiente, tale modalità di pagamento, gli verrà riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.
\r\nSul punto, la Circolare n. 20/E/2016 chiarisce che la quota del credito annuale potrà essere utilizzata dall'impresa in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997), mentre l'eventuale quota non fruita nell'anno sarà utilizzabile nei periodi successivi, non potendo essere chiesta a rimborso.
\r\nRiqualificazione energetica immobili IACP concessi in locazione
\r\nCome noto, l'art.1, co.87, della legge di Stabilità 2016, ha previsto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, l'estensione dell'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici anche in favore degli interventi energetici eseguiti sugli immobili posseduti dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP).
\r\nSul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante il rilevante ruolo sociale svolto da tali enti, la detrazione del 65% si applica anche agli interventi di efficienza energetica realizzati sugli immobili concessi in locazione, a condizione che siano adibiti ad edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati.
\r\nA parere dell'Agenzia, tale estensione costituisce una deroga al principio di carattere generale affermato dalla stessa Amministrazione, in base al quale sono esclusi dall'agevolazione gli interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi o destinati alla vendita[4].
\r\nSul punto, l'ANCE sta reiterando le proprie azioni di contrasto a tale restrittivo orientamento, che non trova fondamento né nel dettato normativo (che non pone alcun vincolo sulla destinazione degli immobili agevolati), né nella ratio stessa dell'agevolazione, chiaramente diretta a stimolare un processo di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, a prescindere dall'utilizzo del fabbricato oggetto di riqualificazione.
\r\nIn senso conforme alla tesi ANCE si è tra l'altro espressa anche la giurisprudenza di I grado, con alcune Sentenze che hanno appunto riconosciuto l'agevolazione anche per interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi[5].
\r\nDispositivi multimediali e domotica
\r\nUlteriore novità, contenuta nell'art. 1, co. 88, della legge n. 208/2015, riguarda l'estensione del beneficio cd. del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.
\r\nA tal riguardo, nella C.M. n. 20/E/2016, l'Agenzia delle Entrate descrive le caratteristiche e le funzioni che tali dispositivi devono avere per essere agevolati, in particolare:
\r\n- mostrare i consumi energetici degli impianti, mediante la fornitura periodica di dati ed informazioni;
\r\n- rivelare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
\r\n- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale delle apparecchiature anche lontano.
\r\nInoltre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, stante il dettato normativo e la relativa relazione tecnica, la detrazione del 65% si applica anche nelle ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di tali dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.
\r\nA tal riguardo, alla luce del silenzio del dettato normativo relativamente all'importo massimo di detrazione fruibile per tali spese, la Circolare n. 20/E ritiene che il bonus energetico per i suddetti dispositivi ed interventi di domotica possa essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite.
\r\n[1] Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[2] Cfr. ANCE "Detrazione del 65% per le fasce deboli – Il Provvedimento dell'AdE" - ID n. 24159 del 24 marzo 2016.
[3] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. "fasce deboli", i contribuenti di cui all'art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
- pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
- lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
- soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
[4]Cfr. ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili locati da parte delle imprese" – ID n. 1347 del 4 agosto 2008 e ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili merce" – ID n. 1330 del 17 luglio 2008.
[5] Cfr. ANCE "Detrazione per le ristrutturazioni edilizie - Termini di accertamento"- ID n. 21266 del 09 luglio 2015;CTR Lombardia, Sent. n.2692/2015 e, nello stesso senso, CTP Varese, Sent. n.94/2013; CTP Lecco, Sent. n.54/2013 e CTP Como, Sent. n.109/2012
1 allegato
\r\nPienamente accolta la tesi dell'ANCE: la detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B opera, non solo per le case di nuova costruzione, ma anche per le abitazioni incisivamente ristrutturate e, in questa ipotesi, risulta cumulabile con il "bonus edilizia" spettante in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.
\r\nCosì si esprime l'Agenzia delle Entrate con la CM 20/E del 18 maggio 2016, nella quale, tra l'altro, viene finalmente affrontata, in senso positivo, una delle principali questioni evidenziate dall'ANCE sull'operatività del nuovo incentivo introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015), che, in un primo momento, la stessa Agenzia delle Entrate aveva limitato all'acquisto delle sole abitazioni di nuova costruzione e non anche a quelle incisivamente riqualificate[1].
\r\nIn particolare, in perfetta linea con la tesi associativa, la citata CM 20/E2016 fornisce, ora, gli attesi chiarimenti su alcuni importanti aspetti legati all'operatività dell'agevolazione, di seguito sintetizzati.
\r\n· Concetto di "impresa costruttrice" cedente ed estensione dell'incentivo all'acquisto di abitazioni ristrutturate
\r\nSuperando il precedente chiarimento fornito in occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate accoglie ufficialmente quanto sostenuto dall'ANCE circa l'ammissibilità di un concetto più ampio di "impresa costruttrice", che la norma agevolativa individua quale soggetto cedente le abitazioni agevolate[2].
\r\nIn questa definizione, infatti, possono rientrare appieno anche le imprese che, sulla medesima abitazione, hanno eseguito direttamente (o tramite affidamento in appalto a terzi) interventi incisivi di recupero edilizio, consistenti nel restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all'art.3, co.1, rispettivamente, lett. c-d-f, del DPR 380/2001).
\r\nCiò nel presupposto che, intervenendo incisivamente su un edificio esistente, viene a realizzarsi un manufatto con caratteristiche strutturali ed energetiche del tutto equiparabili ad una nuova costruzione.
\r\nQuesto fa sì che la detrazione del 50% dell'IVA può legittimamente operare per l'acquisto, non solo di abitazioni di nuova costruzione cedute dalle "imprese costruttrici", ma anche di quelle incisivamente recuperate, cedute dalle "imprese ristrutturatrici", sempreché, naturalmente, siano in classe energetica A o B e siano acquistate entro il 31 dicembre 2016 (termine di vigenza dell'agevolazione).
\r\nInoltre, su stessa ammissione dell'Agenzia, tale «interpretazione risulta coerente con la ratio della norma, diretta a "equilibrare" il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva (tra le quali sono comprese anche le cessioni di abitazioni oggetto di incisivi interventi di recupero edilizio) rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro».
\r\n· Acquisto di abitazioni e pertinenze
\r\nSempre in linea con quanto sostenuto dall'ANCE, la CM 20/E/2016 ammette che, in caso di acquisto congiunto dell'abitazione energetica e delle sue pertinenze (es. cantina, posto auto, etc), la detrazione possa calcolarsi assumendo il 50% dell'IVA pagata sull'intero acquisto (comprensivo quindi sia dell'unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali).
\r\nCiò, tuttavia, solo se l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'abitazione agevolata e che, nel rogito, sia data evidenza del vincolo pertinenziale[3].
\r\n· Cumulo con la detrazione del 50% (ex 36%) per l'acquisto di abitazioni ristrutturate
\r\nAnche su questo punto, l'Agenzia delle Entrate conviene pienamente con la tesi associativa, circa la possibilità, in assenza di un espresso divieto normativo, che il contribuente, che acquisti un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato, possa beneficiare sia della detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto, sia del "bonus edilizia" (ossia della detrazione IRPEF del 36%, potenziata al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2016), applicabile in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti (art.16-bis, comma 3, del TUIR-DPR 917/1986).
\r\nTale ultima detrazione è pari al 50% di un importo forfettario pari al 25% del prezzo di acquisto dell'immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti.
\r\nIn tale ipotesi, al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni e nel rispetto del dettato normativo, la cumulabilità dei due benefici opera nel seguente modo:
\r\nla detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto dell'abitazione in classe energetica A o B opera sull'intero importo dell'IVA dovuta sull'acquisto;
la detrazione IRPEF del 36%-50%, riconosciuta per l'acquisto della medesima abitazione (facente parte di un fabbricato integralmente ristrutturato), opera sul 25% del prezzo d'acquisto, comprensivo solo dell'IVA rimastaeffettivamente a carico del contribuente (ossia il restante 50%).
Ad esempio, un contribuente che acquista da un'impresa di ristrutturazione un'abitazione, con le agevolazioni "prima casa", all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4% pari a 8.000 euro, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:
- alla detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto dell'abitazione, che sarà pari a 4.000 euro (50% x 8.000 euro);
\r\n- alla detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo dell'abitazione rimasto a suo carico, ossia al netto dell'ammontare dell'IVA oggetto della precedente agevolazione. Il prezzo "netto" da assumere è, quindi, pari a 204.000 euro (208.000 – 4.000) ed il 25% di questo è pari a 51.000 euro, per cui la detrazione complessiva sarà pari a 25.500 euro (50% x 51.000 euro).
\r\nIn tal modo, sul medesimo acquisto, il contribuente potrà contare su incentivo totale pari a 29.500 euro, da ripartire in 10 anni.
L'Agenzia giunge alle stesse conclusioni, anche nel caso di box pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione agevolata con la detrazione del 50% dell'IVA. Difatti, anche l'acquisto di box di nuova costruzione, pertinenziale ad abitazione, può legittimamente fruire anche del "bonus edilizia" (art.16-bis del TUIR – DPR 917/1986), ossia della detrazione del 50%, da calcolarsi, in questa ipotesi, sul costo di costruzione attestato dall'impresa cedente, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.
Ad esempio, un contribuente che acquista, dall'impresa costruttrice, un'abitazione, con le agevolazioni "prima casa", e un box pertinenziale di nuova costruzione ad un prezzo complessivo (abitazione più pertinenza) di 200.000 euro + IVA al 4% pari a 8.000 euro, per un totale di 208.000 euro, e con costo di costruzione del box attestato dall'impresa pari a 10.000 più IVA al 4%, ossia di 10.400 euro, avrà diritto:
\r\n- alla detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto dell'abitazione e del box, che sarà pari a 4.000 euro (50% x 8.000 euro);
\r\n- alla detrazione del 50% calcolata sul costo di costruzione del box rimasto a suo carico, da assumere al netto dell'ammontare dell'IVA applicata sul costo di costruzione già compreso nell'agevolazione precedente (pari al 50% di 400 euro = 200 euro). Questa seconda detrazione sarà quindi pari a 5.100 euro (50% x 10.200 euro)
\r\nIn questa ipotesi, pertanto, il contribuente avrà diritto ad una detrazione IPREF complessiva pari a 9.100 euro, da ripartire in 10 anni.
\r\n· Acconti versati prima del 2016
\r\nIn merito agli acconti versati entro il 2015, in relazione ad acquisti formalizzati nel 2016 (annualità agevolata), l'Agenzia conferma il proprio restrittivo orientamento, già formalizzato nella precedente CM 12/E/2016, in base al quale, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo agevolato, ossia nel 2016.
\r\nCiò, di fatto, esclude la possibilità di fruire dell'agevolazione in relazione all'IVA pagata per gli acconti corrisposti nel 2015, ancorché l'acquisto dell'abitazione (e, quindi, la stipula del rogito definitivo) avvenga nel 2016.
\r\nCome noto, l'ANCE ha da subito espresso la sua contrarietà in merito a tale stretta applicazione del principio di cassa, considerato che il beneficio è vincolato alla stipula del rogito d'acquisto (entro l'anno 2016) e non anche alla data del pagamento del prezzo.
\r\nIn merito, si evidenzia, comunque, che l'ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative presso il Governo per ottenere la proroga, almeno per un ulteriore triennio, dell'agevolazione in oggetto.
\r\nL'estensione temporale dell'incentivo, oltre a permettere l'avvio di nuovi cantieri e di nuove attività produttive, consentirebbe, dal punto di vista operativo, di superare anche la problematica relativa al versamento di acconti in annualità precedenti a quelli di stipula del rogito (ad esempio, qualora l'incentivo rimanesse in vigore anche nel 2017, potrebbe essere agevolato il 50% dell'ammontare dell'IVA assolta sugli acconti pagati nel 2016 – annualità agevolata- in relazione a rogiti formalizzati nel 2017 – annualità anch'essa agevolata).
\r\nPer il resto, devono intendersi confermate anche le ulteriori precisazioni già contenute nella citata CM 12/E/2016, in base alle quali è del tutto irrilevante:
la data di fine lavori di costruzione dell'abitazione, purché l'acquisto sia soggetto ad IVA[4],
la circostanza che, prima dell'acquisto, l'abitazione agevolata sia stata locata dall'impresa costruttrice cedente.
[1] Cfr. ANCE "Il Pacchetto casa della Stabilità 2016 – Chiarimenti ufficiali dell'AdE" - ID N. 24370 dell'11 aprile 2016; ANCE "Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B – Studio Notariato n.7-2016/T" - ID n. 24005 del 10 marzo 2016; ANCE "Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B –Questioni aperte" - ID n. 23551 del 2 febbraio 2016; "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID N. 23273 del 13 gennaio 2016 e "DdL di Stabilità 2016 – Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B" - ID n. 23054 del 15 dicembre 2015.
[2] In particolare, l'art.1, co.56, della legge 208/2015 così recita, testualmente:
«Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.».
[3] Cfr., in tal senso (seppur in altri ambiti applicativi), CM 24/E/2004, CM 108/1996 del MEF e RM 181/E/2008.
[4] In particolare, ai sensi dell'art.10, co.1, n.8-bis, del DPR 633/1972, il trasferimento di abitazioni è soggetto ad IVA obbligatoria se la cessione avviene entro 5 anni dal termine dei lavori, o ad IVA su opzione dell'impresa costruttrice/ristrutturatrice cedente, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla fine dei lavori.