Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio scorso è stato pubblicato l'allegato decreto 25 marzo 2016, "concernente la definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale".
\r\nCome noto, l'art. 21, co. 4, del D.Lgs. 148/15 prevede che, in caso di cessazione dell'attività intervenuta nell'anno 2016, 2017 o 2018 possa essere concessa la Cassa integrazione salariale straordinaria, fino ad un limite massimo di durata, rispettivamente, pari a dodici, nove e sei mesi.
\r\nLa proroga del trattamento salariale, successiva alla concessione di un primo periodo di Cigs per crisi aziendale, potrà essere autorizzata al verificarsi delle seguenti condizioni:
\r\nquando, all'esito del programma di crisi aziendale precedentemente autorizzato, a cui faccia seguito un peggioramento della situazione di difficoltà inizialmente denunciata e l'impossibilità di realizzare il piano di risanamento, l'impresa intenda cessare l'attività, evidenziando, contestualmente, concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda, anche attraverso proposte da parte di terzi;
quando sia stipulato uno specifico Accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
quando sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile, per numero e tempi di attuazione, alla cessazione ed agli interventi programmati nel piano di risanamento;
quando sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale tra cedente e cessionario, garantito dall'espletamento della procedura di cui all'art. 47 della L. n. 428/90.
Prima della stipula dell'Accordo in sede ministeriale, dovrà essere verificata la sostenibilità finanziaria ed indicato l'onere economico necessario a coprire l'intervento di Cigs.
A tal riguardo, il decreto ricorda che, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, potranno essere autorizzati interventi di Cigs per cessazione attività nei limiti di spesa di 50 milioni di euro.
\r\nResta confermato che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori interessati al suddetto programma di Cassa integrazione straordinaria, per richiedere l'intervento de quo non sarà necessario esperire la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 148/15, ma sarà sufficiente che l'impresa inoltri apposita istanza al Ministero del lavoro, corredata dal programma sottoscritto in sede governativa.
\r\n1 allegato
\r\nConfermata l'applicabilità del credito d'imposta per il recupero di strutture alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, anche nell'ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell'edificio (nel rispetto del cd. piano casa).
\r\nPer beneficiare dell'agevolazione il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
\r\nQuesti alcuni dei chiarimenti contenuti nella C.M. n. 20/E del 18 maggio 2016, che nel commentare le novità fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016 approfondisce, tra l'altro, la disciplina dell'Art-bonus, ovvero il credito d'imposta per il recupero delle strutture turistico-alberghiere, introdotto dall'art. 10, del DL 83/2014 (cd. "Decreto Cultura"), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014[1].
\r\nCome noto, tale disposizione, ha riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di:
· manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. "Testo unico dell'edilizia");
· incremento dell'efficienza energetica;
\r\n· eliminazione delle barriere architettoniche.
\r\nIl contributo è riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
\r\nIn merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all'agevolazione per l'acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano "dismessi" dall'attività d'impresa prima del periodo d'imposta successivo all'acquisto.
\r\nAi fini della fruibilità dell'Art-bonus, è stato emanato il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare di tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande (cd. "click day")[3].
\r\nInoltre, la legge di Stabilità 2016 interviene sul punto, estendendo l'applicabilità del credito d'imposta per il recupero delle strutture alberghiere anche all'ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell'edificio[4].
Tuttavia, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016, l'operatività dell'Art-bonus anche a tali interventi è subordinata ad un Decreto ministeriale (non ancora emanato), che dovrà individuare le modalità applicative che le imprese interessate dovranno seguire per poter beneficiare del suddetto credito[5].
Si ricorda che l'agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale il credito è concesso[6]:
viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime "de minimis" e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[7].
è utilizzabile esclusivamente in compensazione,ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24.
Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma quanto già chiarito nel Decreto attuativo, ovvero che il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[8](art. 109 del TUIR).
Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 precisa che il credito dell'Art-bonus è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni "sovvenzionali" (che consistono nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell'art. 1, co. 53, della legge 244/2007)[9].
[1] Cfr. ANCE "Credito d'imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere" - ID N. 21646 del 6 agosto 2015.
[2] L'importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d'imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro).
[3]Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell'agevolazione, stabilisce:
i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
'indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell'ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall'art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001;
le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato.
[4]Secondo le modalità di cui all'art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. "piano casa"). Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"- ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
[5] In particolare, dovranno essere individuate:
le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
i singoli interventi agevolabili (nell'ambito di quelli già specificati dal co. 2 dell'art. 10, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014);
le procedure per l'ammissione al beneficio che, anche in tale ipotesi, segue il criterio cronologico di presentazione delle domande;
le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo di tale agevolazione.
Sul punto si osserva che l'art. 1, co. 320 della legge 2208/2015, stabiliva come termine entro cui emanare tale Decreto attuativo il 1°aprile 2016, ovvero entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di Stabilità.
[6] Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma che solo per le spese sostenute nel 2014, primo anno di applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che i termini di presentazione del Modello Unico 2015 sono scaduti prima della concessione del credito.
[7]L'art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
[8] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[9] A tale tipologia di crediti non si applica:
il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (...)".
il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).
1 allegato
\r\nÈ stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato dell'11 maggio 2016, nel quale sono espressi alcuni importanti chiarimenti in merito alla disciplina da applicare per le procedure di affidamento avviate con l'abrogato d.lgs. 163/2006 e, più in generale, all'operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016.
\r\n1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06
\r\nLe disposizioni del "vecchio" Codice dei Contratti (D.lgs. n. 163/2016) continuano ad applicarsi a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o Albo Pretorio o del profilo del committente (cfr. artt. 66, 122 e ss. del d.lgs. 163/06).
\r\nCiò ricordato, ANAC "ritiene", inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:
\r\n1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali, indipendentemente dall'acquisizione di un nuovo CIG, siano disposti:
* rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
* consegne, lavori e servizi complementari o ripetizione di servizi analoghi nonché proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;
* varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara;
2. procedure negoziate indette, anche a partire dal 20 aprile 2016, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata in applicazione dei seguenti articoli del D.lgs. n. 163/2006:
* 56, comma 1, lett. a), ossia gare bandite ai sensi del previgente Codice andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili;
* 57, comma 2, lett. a) ossia gare bandite ai sensi del previgente Codice in cui vi sia stata la mancanza assoluta di offerte;
3. procedure negoziate per contratti di servizi di cui all'allegato II B;
\r\n4. contratti sotto soglia di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del D.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato), laddove:
* sia certa la data di pubblicazione dell'avviso,
* la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse,
* non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;
5. affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
\r\n6. adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
\r\n2. Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)
\r\nNel comunicato è precisato che l'Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000; ciò ad integrazione e modifica dei precedenti Comunicati del 10 novembre 2015 e dell'8 gennaio 2016.
\r\nCiò in ragione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, nel quale si prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
\r\nSembrerebbe, quindi, che entro tali soglie possano agire anche i comuni non capoluogo di provincia che, com'è noto, avevano possibilità d'acquisto autonomo fino a 40.000 euro.
\r\n3. Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio
\r\nAi sensi del nuovo Codice, l'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere (cfr. art. 213, comma 9 e 10 nonché, in merito a notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici, art. 81 del Codice).
\r\nL'adozione degli atti di competenza dell'Autorità volti a individuare le informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici ancora basati sul previgente D.lgs. 163/2006.
\r\nCon riferimento a quest'ultimo decreto, l'Autorità ritiene, da una parte, opportuno mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it, e, dall'altra, elaborare due tabelle operative di corrispondenza tra nuova e previgente disciplina.
\r\nInfatti, al fine di permettere la trasmissione delle informazioni previste nel nuovo Codice, queste sono riporte ad ogni singola informazione a suo tempo dovuta in base alla previgente disciplina, così come presenti nei modelli disponibili sul sito dell'Autorità.
\r\nAd esempio, la "procedura competitiva con negoziazione" (art. 62) corrisponde alla previgente "procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara" (art. 56 del d.l.gs. 163/06). Pertanto, ai sensi della prima Tabella predisposta dall'Autorità, la stazione appaltante, laddove debba comunicare l'utilizzo della prima procedura, utilizzerà il campo riservato alla seconda.
\r\n3.a Requisiti generali obbligo di comunicazione
\r\nConsiderata la portata innovativa dell'art. 80 del nuovo Codice dei contratti, l'Autorità aggiorna i singoli riferimenti del Comunicato del Presidente del 18/12/2013, e in particolare l'elenco delle informazioni (ostative alla partecipazione) per le quali è previsto, a carico della stazione appaltante, l'obbligo di inviare, a mezzo email, i modelli predisposti dall'Autorità.
\r\nA tale scopo, è elaborata una Tabella di corrispondenza tra le singole cause ostative dell'articolo 80 del nuovo codice dei contratti e l'articolo 38 dell'abrogato D.lgs. n. 163/2006.
\r\nAl riguardo, la stessa Autorità specifica che possono rilevare quale causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) i reati commessi nell'esercizio dell'attività professionale idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'esecutore.
\r\nPertanto, le stazioni appaltanti, nel caso in cui rilevino la presenza, a carico del concorrente, anche di sentenza per uno di tali reati, dovranno valutare l'eventuale esclusione del concorrente e darne conto nella comunicazione all'Autorità dell'eventuale esclusione.
\r\nAl riguardo, l'ANAC sembrerebbe aver raccolto il suggerimento del Consiglio di Stato, reso con il parere sullo schema di Codice dei contratti pubblici del 1° aprile 2016, n. 855, in merito all'esiguo elenco di reati ostativi, così come riportati al comma 1 dell'art. 80 citato.
\r\nIn particolare, nella predetta occasione, il Consiglio di Stato aveva precisato che la disciplina dei requisiti morali dei concorrenti richiedeva maggior rigore e, a tale scopo, prospettava il possibile ampliamento del novero delle condanne penali ad effetto escludente con l'introduzione di una norma di chiusura che considerasse la moralità professionale del concorrente (art. 80).
\r\nIl comunicato dell'Autorità riporta, in via interpretativa, tale norma di chiusura proprio alla fattispecie di cui all'art. 38, comma 5, lett. c).
\r\nTale passaggio sembra larvatamente anticipare in parte il contenuto delle linee guida ANAC sul punto (vedi co. 3 art. 80) peraltro di natura facoltativa. Al riguardo, tuttavia, si ritiene auspicabile un intervento chiarificatore più ampio dell'ANAC, data l'ampia discrezionalità sottesa all'applicazione del motivo di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c).
\r\nLe indicazioni riportate nella Tabella citata valgono anche per le ipotesi di utilizzo del sistema AVCpass e di comunicazione delle informazioni relative alla perdita/riacquisto dei requisiti generali, che l'operatore economico deve effettuare ai sensi degli artt. 74, comma 6, ed 8, comma 5, del d.p.r. 207/2010.
\r\nFino all'adozione delle linee guida sul sistema di qualificazione previste dall'art. 83, comma 2, l'omissione della segnalazione nei termini previsti comporta l'avvio di un procedimento sanzionatorio ex art. 213, comma 13, del Codice.
\r\n3.b Certificati di esecuzione dei lavori
\r\nPer quanto riguarda i certificati relativi all'esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice (art. 84, comma 4, lett. "b"), continuano ad utilizzarsi le modalità telematiche predisposte già predisposte dall'Autorità, utilizzando l'allegato B disponibile sul sito dell'Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori».
\r\nAnalogamente, i certificati relativi a lavori svolti all'estero continuano ad essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri.
\r\n3.c Atti di programmazione
\r\nCon riferimento all'obbligo di comunicazione relativo agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti, concorsi di idee e concessioni (art. 29, comma 2, del Codice), nel periodo transitorio, l'obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate nella deliberazione n. 39/2016.
\r\nNei confronti del soggetto che omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 213, commi 9 e 13).
\r\n1 allegato
\r\n\r\n
Vi informiamo che Sabato 28 maggio, con inizio alle ore 9.00, si terrà presso ANCE Agrigento in via Artemide n.3, un convegno dal titolo "Edilizia 2.0 – Costruire ambienti sostenibili", tra gli operatori economici e la Building in the Word S.r.l.
\r\nLa Building in the Word S.r.l. da anni produce ed importa sistemi e soluzioni brevettate atte al beneficio energetico nel campo dell'edilizia moderna, producendo massetto termico acustico alleggerito GMIX ed importando il brevetto T-SONIK, attivatore idrodinamico ad ultrasuoni per l'acqua.
\r\nCome PURE HEALTH, autoigienizza definitivamente pavimentazioni e qualunque superficie con l'attivazione del biossido di titanio in modo definitivo e permanente.
\r\nInvitiamo pertanto le aziende ed i professionisti a partecipare all'incontro.
\r\nIn allegato: Programma