Con la sentenza n. 469 del 20 aprile 2016 il Tribunale civile di Potenza ha ritenuto illegittimo il comportamento del conduttore che arbitrariamente aveva sospeso il pagamento di ben undici mensilità di canone a fronte del presunto inadempimento del locatore nel mettere a disposizione anche il locale cantina nonché di consegnare il certificato di agibilità.
Infatti, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene che sia anche imputabile al locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore. Inoltre, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (Cassazione civile , sez. III, 10 gennaio 2008, n. 261; Cassazione civile , sez. III, 13 luglio 2005, n. 14739, Cassazione civile , sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2855, Cassazione civile, sez. III, 11 aprile 2006, n. 8425, Cassazione civile, sez. III, 07 marzo 2001, n. 3341).
La sospensione totale dell'adempimento che può essere fatta valere ai sensi dell' art. 1460 codice civile sarebbe ammessa soltanto quando si verifichi la completa inutilizzabilità dell'immobile. In sostanza, l'obbligo dell'inquilino di pagare il canone viene meno soltanto allorquando venga accertata la sussistenza di un inadempimento colpevole del locatore idoneo a giustificare una pronunzia di risoluzione del contratto (Tribunale Salerno, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 367).
Nel caso di specie, non risulta l'inutilizzabilità totale o parziale dell'immobile locato il che rende illegittimo il rifiuto di corresponsione del canone.
La giurisprudenza ha, d'altro canto affermato che, qualora l'immobile locato venga a trovarsi, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali che non ne consentono il normale godimento in relazione alla sua destinazione contrattuale (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l'immobile almeno in parte inagibile), il conduttore ha diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 3991). Il conduttore, qualora il godimento del bene locato risulti ridotto o escluso per fatti sopravvenuti rispetto alle previsioni contrattuali, ha diritto al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento dell'obbligo di mantenere la cosa locata comprensiva, se si tratta di immobile sito in un condominio, delle parti e dei servizi comuni in condizioni da servire all'uso convenuto, ove quei fatti gli producano pregiudizi ulteriori e diversi rispetto alla diminuzione o perdita del godimento del bene locato. (Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2003, n. 19181).
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016, n. 132 il decreto del 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"(cd. Decreto Trasparenza).
Il decreto, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione), apporta importanti modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.
In particolare, ai sensi del nuovo articolo 1, comma 1, del suindicato decreto la trasparenza è ora intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa".
Si tratta di una modifica rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione tramite quello che viene definito il cosiddetto "accesso civico".
L'accesso civico è stato introdotto dal Decreto Legislativo 33/2013 e nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 97/2016 si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati in merito ai quali la pubblica amministrazione ne aveva omessa la pubblicazione nei casi in cui vi era obbligata.
In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione del relativo obbligo di pubblicazione.
Con il decreto legislativo 97/2016 si amplia tale possibilità prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
Viene così introdotto nel nostro ordinamento il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici :
· la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
· la sicurezza nazionale;
· la difesa e le questioni militari;
· le relazioni internazionali;
· la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
· la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
· il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso non è altresì consentito per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
· la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
· la libertà e la segretezza della corrispondenza;
· gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata), non deve la richiesta essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione).
Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico si concluda con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego (totale o parziale) o mancata risposta entro il previsto termine il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Si evidenzia, infine, che è stata abrogata la norma contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera b) che prevedeva a carico della pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare per gli atti di governo del territorio (tra cui piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le varianti) gli schemi di provvedimento prima che siano portati ad approvazione; le delibere di adozione e approvazione; i relativi allegati.
In allegato:
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.24 del 13 giugno 2016.
Il 18 maggio scorso è stato siglato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, l'Accordo interconfederale sull'apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e terzo livello (apprendistato di alta formazione e di ricerca).
\r\nL'accordo, finalizzato all'attuazione del c.d. "sistema duale" imperniato sull'alternanza scuola-lavoro, è comunque cedevole rispetto ad eventuali previsioni della contrattazione collettiva nazionale sulla materia.
\r\nNel richiamare le relative disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del DM 12 ottobre 2015, l'intesa è incentrata sul trattamento retributivo dell'apprendista:
\r\nper l'apprendistato di primo livello, viene stabilito che all'apprendista deve essere attributo convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il relativo percorso formativo e vengono definiti i livelli percentuali minimi di retribuzione per ciascun anno di durata del contratto, prendendo a riferimento l'anno scolastico/formativo di frequenza.
\r\nPer il primo anno di apprendistato, la retribuzione minima è pari al 45% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento, per il secondo anno al 55%, per il terzo anno al 65%, per il quarto anno al 70%.
\r\nL'aliquota retributiva da applicare deve essere sempre individuata in associazione al percorso formativo.
\r\nper l'apprendistato di terzo livello è confermato il trattamento retributivo con il regime del sottoinquadramento, in proporzione alla durata del contratto. Per i percorsi di durata superiore all'anno, la retribuzione corrisponde a quella di due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato e a quella di un livello sotto per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per i percorsi di durata pari o inferiore all'anno, il sottoinquadramento è di un livello sotto quello di destinazione finale.
\r\nPer entrambe le tipologie di apprendistato, resta fermo l'esonero da ogni obbligo retributivo per la formazione svolta nell'istituzione formativa e il riconoscimento al lavoratore del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.
\r\nL'intesa, inoltre, ribadisce la facoltà delle parti di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.
\r\nViene quindi specificato che la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella inerente la disciplina lavoristica di riferimento dovranno essere comprese nel piano formativo individuale, definito in sede di conclusione del contratto, nonché nel protocollo siglato tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa.
\r\nNell'ipotesi in cui le forme di apprendistato in esame non siano state regolamentate dalla contrattazione collettiva nazionale, i ccnl, per tutti gli altri aspetti di relativa competenza, possono fare riferimento alla disciplina definita dagli stessi per l'apprendistato professionalizzante.
\r\nIn allegato si rende disponibile l'Accordo interconfederale con la relativa nota esplicativa diramata da Confindustria.
\r\nApprendistato -accordo interconfederale 18 05 2016
nota Confindustria