In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.29 del 18 luglio 2016.
Sono state aggiornate le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.
\r\nA disciplinarle è il D.M. 23 giugno 2016, in vigore dal 30 giugno 2016. Restano validi, per alcune tipologie di impianto, gli incentivi previsti dal precedente decreto 6 luglio 2012 (in generale più vantaggiosi; si veda a riguardo il documento Ance "Pubblicato in G.U. il decreto contenente gli incentivi per le rinnovabili elettriche" del 3 agosto 2012).
Le fonti per le quali sono previsti gli incentivi sono:
- Eolico;
- Idroelettrico;
- Geotermoelettrico;
- Gas di discarica;
- Gas di depurazione;
- Biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
- Solare termodinamico;
- Oceanica.
Sono previsti tre meccanismi di accesso agli incentivi, nel caso di impianti nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento. Tali meccanismi, differenziati a seconda delle tipologie e delle taglie dell'impianto, sono:
\r\n1) Accesso diretto;
2) Accesso tramite registro;
3) Accesso tramite asta al ribasso.
Sono inoltre previsti due differenti meccanismi incentivanti:
\r\na) una tariffa incentivante omnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 0,500 MW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base gli eventuali premi a cui l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE;
\r\nb) un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base - a cui vanno sommati eventuali premi a cui l'impianto ha diritto - e il prezzo zonale orario dell'energia. L'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.
\r\nGli impianti di potenza fino a 0,500 MW possono optare per l'una o l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione. Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono richiedere solo l'incentivo di cui alla lettera b).
\r\nGli incentivi vengono erogati, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo pari alla vita media utile convenzionale stabilita per ciascuna tipologia di impianto.
\r\n1 allegato
\r\nCon la Circolare n.28/E del 15 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro, fornisce i primi chiarimenti sulla detassazione dei nuovi premi di produttività e sulle misure di welfare aziendale stabiliti dalla legge di Stabilità 2016.
L'intervento dell'Amministrazione finanziaria si aggiunge al D.M. 25 marzo 2016[1], che disciplina i criteri di misurazione degli «incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione», che devono essere contenuti nei contratti aziendali e territoriali, ai fini della corresponsione ai dipendenti degli incentivi che fruiscono del regime fiscale agevolato.
Come noto, infatti, l'art.1, co.182-189, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l'applicabilità, in via permanente, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura pari al 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti come premi di risultato per un ammontare massimo di 2.000 euro, in presenza di redditi non superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro[2].
Viene, così, ripristinata la detassazione dei premi di produttività, con un ampliamento della platea dei lavoratori coinvolti, che, introdotta nel 2008 e successivamente prorogata, aveva subito un arresto nel 2015 a causa della mancanza di risorse[3].
Il limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro[4].
Al riguardo, viene stabilito che i premi di produttività devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (art.1, co.187)[5].
Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente (in forma scritta), alla detassazione, ovvero possa scegliere, in sostituzione totale o parziale dei premi di produttività e per un importo a questi corrispondente, di usufruire di prestazioni di welfare aziendale (a titolo, ad esempio, di spese per vitto o di trasporto collettivo)[6].
In quest'ultimo caso, viene specificato che tali beni e servizi, già esclusi dal reddito di lavoro dipendente (come welfare aziendale), sono esenti anche dall'imposta sostitutiva.
Al riguardo, l'ANCE ha predisposto una Guida riepilogativa, che illustra la disciplina e le modalità applicative della detassazione, dal punto di vista sia fiscale che giuslavoristico.
[1]Cfr. ANCE:"Le novità del decreto sulla detassazione" - ID n.24947 del 30 maggio 2016.
[2] Inoltre, l'art.1, co.182, della legge di Stabilità 2016 stabilisce espressamente che i premi di produttività possono essere usufruiti dal dipendente anche sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa – cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[3] Cfr. anche l'art.1, co.481-482, della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ed il D.P.C.M. 19 febbraio 2014.
[4] Il D.M. 25 marzo 2016 contiene, altresì, le modalità applicative volte a consentire alle imprese il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
[5] Ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 81/2015.
[6]Si tratta delle somme e dei valori di cui all'art.51, co.2, e co.3, ultimo periodo, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, come modificato dalla medesima legge di Stabilità 2016.
2 allegati
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione circolari la migliore offerta che Vodafone propone agli associati ANCE Agrigento