L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di maggio 2016 è risultato pari a 99,7 (base 2015 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00625000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n5/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,625
\r\n75% di -0,20682243 [indice maggio su indice dicembre 2015 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,625000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2016 ed il 14 giugno 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nL'ANAC, attraverso il proprio sito istituzionale, ha reso noto di aver inviato il 20 luglio scorso a Governo e Parlamento gli esiti della ricognizione straordinaria sugli Organismi di Attestazione (SOA), prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (articolo 84, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016).
\r\nLa ricognizione straordinaria è stata ideata allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.
\r\nCome emerge dalle premesse alla stessa ricognizione, l'attività svolta dall'ANAC si è, anzitutto, concentrata sull'analisi del capitale sociale delle SOA e sul rispetto, da parte di queste, dell'attività esclusiva e del divieto di ricorso a figure esterne nell'attività di attestazione. Dai riscontri effettuati, non è emersa alcuna irregolarità.
\r\nLe altre verifiche hanno riguardato:
· la produttività delle SOA, da cui è emerso che le SOA partecipate dall'ANCE (C.Q.O.P. e LA SOATECH), rappresentano la prima e la seconda in termini di numero di clienti e di personale impiegato;
· le polizze assicurative, da cui è risultato che quasi tutte le SOA sono in regola, tranne due, a cui è stato intimato di provvedere entro il termine di quindici giorni, all'adeguamento dei massimali assicurativi;
· i Manuali delle procedure di attestazione adottati dai singoli Organismi, per i quali è stata decisa la momentanea sospensione, considerata l'attesa del nuovo aggiornamento del Manuale SOA che seguirà l'adozione delle Linee guida sulla qualificazione, che dovranno essere adottate dall'ANAC, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, ai sensi dell'art. 83, 2° comma del citato decreto legislativo;
· i promotori, che hanno comportato per tutte le SOA all'invio dell'elenco dei promotori e delle imprese da essi segnalate e di quelle attestate.
A conclusione della ricognizione straordinaria, l'Autorità ha ritenuto che nonostante alcune criticità riscontrate - peraltro in via di soluzione – non sussistono per nessuna delle SOA situazioni che impediscano lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 64, comma 6, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 207/2010, così come previsto nei casi di mancanza dei requisiti minimi o di esercizio non virtuoso dell'attività.
\r\nPertanto, la stessa Autorità ha confermato le autorizzazioni alle SOA esistenti per l'attività di attestazione, senza dichiarare sospensioni/decadenze.
\r\n1 allegato
\r\nPuò ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare garanzia il contribuente che, anche successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso, provveda spontaneamente a versare quanto richiesto nell'avviso di accertamento oppure aderisca ad uno degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).
\r\nQuesto uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella recente CM n. 33/E del 22 luglio 2016 che supera le indicazioni precedentemente dalla stessa fornite sul tema.
\r\nLa pronuncia assume particolare rilevanza poiché il tema dei rimborsi IVA coinvolge le imprese di costruzioni, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, a causa del fisiologico e permanente credito IVA, generato da un " cronico differenziale positivo" tra I'IVA a credito (relativa all'IVA assolta sugli acquisti effettuati dall'impresa ad aliquota piena) e l'IVA a debito (relativa all'IVA corrisposta all'impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).
\r\nCome noto, sul tema, ai sensi dell'art.38bis del DPR 633/1972, l'obbligo di prestazione della garanzia ricorre limitatamente ai rimborsi dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro, laddove siano riscontrate situazioni di rischio, tra cui avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,
al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,
all'1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
Sul punto, l'Agenzia:
conferma quanto già precisato con la CM 35/E/2015[1], secondo la quale quando la pretesa erariale sia rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, anche successivamente all'istanza di rimborso, il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella accertata va eseguito con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati;
supera, invece, quanto dalla stessa chiarito nella CM 32/E/2014[2], riconoscendo ora la possibilità di ottenere l'importo del credito IVA chiesto a rimborso senza prestare garanzia al contribuente che versi integralmente quanto richiesto nell'avviso d'accertamento anche attraverso l'adesione agli istituti di definizione agevolata.
L'Amministrazione fonda il cambio di orientamento proprio sulla ratio della disposizione (ossia il citato art.38bis del DPR 633/1972) che è quella di "individuare nell'avviso di accertamento ...notificato un indicatore del grado di solvibilità del contribuente che ha chiesto il rimborso IVA e, pertanto, se nel periodo di osservazione lo stesso soddisfa integralmente le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non "a rischio" e non tenuto alla presentazione della garanzia".
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'applicazione degli stessi principi già espressi[3] in tema di "regolarità fiscale" per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 (cd. "Codice contratti pubblici"), ora abrogato e riformulato, con modificazioni, dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.
\r\nLa circolare in commento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni tra le quali si segnalano in particolare quelle relative ai pagamenti rateizzati delle cartelle erariali e di quelli derivanti dall'utilizzo degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).
\r\nSul punto, viene chiarito che le rate non ancora pagate non debbano essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l'omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.
\r\n[1] Cfr. ANCE "Rimborsi IVA – Chiarimenti della C.M. 35/E/2015" ID n.22907 del 1°dicembre 2015.
[2] Cfr. ANCE "Semplificazioni fiscali - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014" ID n.19361 del 16 febbraio 2015. Nello specifico, veniva precisato che l'avvenuta notificazione dell'atto nei 2 anni precedenti fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente avesse o meno definito la pretesa erariale.
[3] Cfr. CM 41/E/2010 e sul tema ANCE ""Regolarità fiscale" per la partecipazione alle gare di appalti pubblici – Chiarimenti ministeriali" ID n.4407 del 4 agosto 2010.
1 allegato
\r\nIl convivente di fatto, che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull'abitazione oggetto della convivenza, può beneficiare del bonus IRPEF del 50% al pari di un familiare.
\r\nQuesto il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella R.M. n. 64/E del 28 luglio 2016, che recepisce, dal punto di vista dell'applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge n. 76/2016 (cd. "Legge Cirinnà"), in materia di unioni civili.
\r\nCome noto, dal punto di soggettivo, l'agevolazione del "50%" è stata riconosciuta in favore del proprietario, nudo proprietario, usufruttario (ovvero titolare dei diversi diritti reali sugli immobili), nonché dell'inquilino e del comodatario come detentori dell'immobile (Cfr. C.M. 57/E/98)[1].
\r\nInoltre, il bonus è, altresì, riconosciuto in favore del familiare convivente con il possessore/detentore dell'immobile, laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sostenga le spese per gli interventi edilizi[2].
\r\nPertanto, in base al citato orientamento di prassi, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione, potrebbe beneficare della detrazione IRPEF soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.
\r\nIn merito, le modifiche normative introdotte in materia di unioni civili (cd. "Legge Cirinnà), stabiliscono:
\r\n· l'equiparazione delle unioni civili a quelle derivanti dal vincolo matrimoniale;
· l'estensione alle convivenze di fatto di alcuni diritti spettanti ai coniugi conviventi (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).
A tal riguardo, in virtù della rilevanza giuridica attribuita dalla legge 76/2016 alle coppie di fatto, l'Agenzia delle Entrate, modificando il proprio orientamento, ritiene che il requisito della "disponibilità dell'immobile", necessaria per la fruibilità della detrazione, si rinviene nella convivenza stessa, senza che sia necessario un contratto di comodato sottostante.
\r\nPertanto, sulla base di tale ricostruzione, la R.M. 64/E/2016 precisa che il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute sull'abitazione, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi).
\r\nAlle medesime conclusioni si ritiene di dover pervenire anche con riferimento all'applicabilità della detrazione del "65%" per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, vigente fino al 31 dicembre 2016.
\r\n[1] Come noto, la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie è disciplinata dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/86, e si applica nella misura potenziata del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n. 23273 del 13 gennaio 2016.
[2] In merito, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 121/E/97, ha precisato che:
- per "familiari", s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile è costituito dalla condizione di familiare convivente e non è richiesto un sottostante contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (ris. n. 184/E del 2002 e circ. n. 15/E del 2005, par. 7.2).
1 allegato
\r\n