La Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza del 28 luglio 2016 n. 15666, ha stabilito il principio secondo cui spetta al giudice ordinario (Tribunale civile) e non al giudice amministrativo (Tribunale amministrativo) la competenza a decidere su questioni aventi ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria posta a garanzia delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione pattuite in una convenzione di lottizzazione.
Tale orientamento era stato già fissato da una recente giurisprudenza (Cass. sez. un. 13 giugno 2012/9592; Cass. sez. un. 23 febbraio 2010, n. 4319) alla quale la Cassazione ha nuovamente aderito fissandone il principio.
Si ricorda, infatti, che le sentenze a sezioni unite sono la massima espressione della giurisprudenza in materia di legittimità che danno un orientamento definitivo in merito a controversie sulle quali sussiste un contrasto tra le decisioni delle singole sezioni o per la particolare importanza.
Un'ulteriore principio giurisprudenziale in materia di escussione delle fideiussioni poste a garanzia degli oneri di urbanizzazione è, invece, in attesa di essere formulato dal Consiglio di Stato.
E' stata, infatti, rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la soluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alla questione se, in caso di ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione (o di singole rate) e in presenza di una fideiussione, il comune abbia l'obbligo ovvero la facoltà di escutere la garanzia con conseguente preclusione dell'applicazione delle sanzioni di legge (vedi news del 14 luglio 2016).
In allegato:
\r\nla sentenza della Cassazione, sezioni unite civili, del 28 luglio 2016 n. 15666
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2016 l'Accordo Stato Regioni che stabilisce i nuovi requisiti di durata e contenuti minimi della formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i (di seguito TU sicurezza).
\r\nL'Accordo Stato-Regioni, sancito il 7 luglio 2016, entrerà in vigore il 4 settembre ed abrogherà la precedente disciplina della materia stabilita dall' Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e da quello dell'8 ottobre 2006.
\r\nTra i principali contenuti, si evidenzia:
una nuova articolazione – nei contenuti e nella durata - dei corsi formativi, che pur rimangono distinti in tre moduli (moduli A e B per le funzioni di RSPP e ASPP, e modulo C per le sole funzioni di RSPP);
la specificazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione;
le disposizioni modificative/integrative di altri provvedimenti o Accordi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Tra queste disposizioni, si segnala in particolare la modifica del punto 9.2 dell'Accordo 22 febbraio 2012 in materia di formazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, che recepisce le istanze avanzate dall'Ance relativamente alla decorrenza della validità della formazione pregressa nel caso in cui questa sia di durata non inferiore a quella prevista nell'Accordo stesso (ad esempio, i corsi 16 Ore Mics sulle attrezzature di lavoro);
la presenza, in Allegato III, di tabelle che riassumono i casi in cui la partecipazione a un determinato corso in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta credito formativo (parziale o totale) ai fini della frequenza ad altro corso.
Di seguito si riporta un approfondimento dei principali contenuti dell'Accordo, seguendo la numerazione dei paragrafi dell'Accordo stesso.
1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE
\r\nL'accordo, al punto 1, individua ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del TU sicurezza e ne presenta, in Allegato I, un elenco completo, di 43 classi tra laurea magistrale, laurea specialistica e laurea.
\r\nL'Accordo specifica che sono altresì validi, ai fini dell'esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria e architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre1938, n.1652.
\r\nCostituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'Accordo, o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo.
\r\n2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
\r\nTra i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento sono riportati alla lettera l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del TU sicurezza, limitatamente allo specifico settore di riferimento.
\r\nUn'apposita nota puntualizza che tali soggetti possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente oppure avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, che devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni sulla base dell'Intesa del 20 marzo 2008.
\r\nUn passaggio importante attiene il requisito principale che gli organismi paritetici debbono soddisfare, individuato nella rappresentatività, in termini di comparazione sul piano nazionale, delle associazioni costituenti, determinata tramite la valutazione complessiva dei seguenti criteri:
consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
partecipazione alla formazione e stipulazione dei ccnl (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
Si evidenzia, infine, che tali criteri devono essere soddisfatti, in qualità di soggetti formatori, anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. REQUISITI DEI DOCENTI
\r\nL'Accordo specifica che i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
\r\n4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
\r\nSono riportate le indicazioni cui deve attenersi il soggetto formatore.
\r\n5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
\r\nL'allegato IV contiene le indicazioni metodologiche per la progettazione e realizzazione del corso per ASPP e RSPP, in particolare con riferimento al modulo B, e del corso di aggiornamento.
\r\nIn allegato II sono riportati i requisiti della formazione in modalità e-learning: requisiti e specifiche di carattere organizzativo, di carattere tecnico, profili di competenze per la gestione didattica e tecnica, documentazione).
\r\n6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
\r\nÈ stata mantenuta la suddivisione del corso in 3 moduli: A, B e C.
\r\nIl modulo A, propedeutico agli altri moduli, ha una durata complessiva di 28 ore (invariata rispetto al previgente Accordo). È prevista una verifica finale di apprendimento, il cui superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi. Solo per il modulo A, è consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri di cui all'Allegato II.
\r\nIl modulo B è strutturato prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il settore Cave-Costruzioni prevede un ulteriore modulo B di specializzazione (modulo B-SP2) della durata di 16 ore, a cui si accede a seguito del corso B comune. Complessivamente, per il settore delle costruzioni, la durata del modulo B è aumentata di 4 ore rispetto al precedente Accordo del 2006.
\r\nIl modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata è di 24 ore (invariata rispetto al previgente Accordo).
\r\n7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
\r\nPer ciascun modulo devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico professionali.
Per ciascun modulo l'accordo stabilisce i requisiti dei test.
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B
\r\nL'accordo stabilisce la validità dei percorsi formativi effettuati ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006 da RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e che continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso.
Di seguito si riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ore integrative in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 | \r\nCredito riconosciuto sul presente accordo Stato Regioni | \r\n|
CORSO FREQUENTATO | \r\nModulo B comune | \r\nModulo B specialistico | \r\n
Modulo B1 – 36 ore | \r\nTOTALE | \r\nCredito totale per SP1 | \r\n
Modulo B2 - 36 ore | \r\nTOTALE | \r\nCredito totale per SP1 | \r\n
Modulo B3 - 60 ore | \r\nTOTALE | \r\nCredito totale per SP2 | \r\n
Modulo B4 - 48 ore | \r\nTOTALE | \r\n- | \r\n
Modulo B5 - 68 ore | \r\nTOTALE | \r\nCredito totale per SP4 | \r\n
Modulo B6 - 24 ore | \r\n- | \r\n- | \r\n
Modulo B7 - 60 ore | \r\nTOTALE | \r\nCredito totale per SP3 | \r\n
Modulo B8 - 24 ore | \r\n- | \r\n- | \r\n
Modulo B9 - 12 ore | \r\n- | \r\n- | \r\n
In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'aggiornamento degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo del 2006.
\r\n9. AGGIORNAMENTO
\r\nL'accordo ha stabilito per RSPP e ASPP le seguenti ore minime complessive, che dovrebbero preferibilmente essere distribuite nell'arco temporale del quinquennio:
ASPP: 20 ore nel quinquennio;
RSPP: 40 ore nel quinquennio.
L'aggiornamento può essere svolto:
in modalità e-learning con i criteri di cui all'allegato II, per il monte ore complessivo;
mediante partecipazione a convegni e seminari di contenuti coerenti con quanto indicato nell'Accordo, per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento.
Anche per i convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti. Inoltre, per tutti i corsi di aggiornamento, compresi quelli in e-learning, i convegni e i seminari, i docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'Accordo.
Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, ad esempio, dei dirigenti e preposti, ecc, non è da ritenersi valida.
\r\nFatto salvo quanto previsto nella tabella riportata al punto 8 (sopra riportata), la partecipazione a corsi di specializzazione del modulo B non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.
\r\nÈ invece valida, sempre ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la formazione ai sensi del D.M. 6 marzo 2013, sulla qualificazione dei formatori, nonché quella ai sensi dell'allegato XIV del TU sicurezza, per coordinatori per la sicurezza.
\r\n9.1 Modifiche all'Allegato XIV del D. Lgs. 81/08
\r\nL'accordo modifica l'allegato summenzionato, specificando che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, purché sia tenuto un registro presenze, ma senza vincoli sul numero massimo di partecipanti (finora il TU sicurezza imponeva il vincolo di 100 partecipanti).
\r\n10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO
\r\nL'aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del modulo B comune.
\r\nPer i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del TU sicurezza e punto 1 dell'allegato A dell'accordo in parola, l'aggiornamento quinquennale decorre:
dalla data di entrata in vigore del TU sicurezza (15 maggio 2008);
dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo, ma non consente al soggetto di esercitare la funzione fino al superamento del corso.
Ciò vale per tutti i soggetti per i quali la formazione costituisce un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercita (vale ad esempio per i coordinatori, per gli addetti al primo soccorso, per gli operatori di attrezzature di cui all'accordo del 22 febbraio 2012, ecc.).
\r\nL'Accordo specifica inoltre che gli RSPP e ASPP dovranno poter dimostrare la partecipazione ai corsi di aggiornamento nel quinquennio antecedente, per un numero di ore non inferiore al minimo previsto.
\r\nDal 4 settembre, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.
\r\n11. ATTESTAZIONI
\r\nSono specificati gli elementi comuni minimi delle attestazioni.
Il soggetto formatore deve conservare per almeno 10 anni il "fascicolo del corso" contenente i dati anagrafici del partecipante ed il registro del corso.
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
\r\nL'Accordo stabilisce in tale paragrafo alcune disposizioni che integrano o correggono altri Accordi o altre norme in materia di formazione sulla sicurezza. Di seguito una sintesi delle più rilevanti.
\r\n12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
\r\nIn tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccetto quelli per i quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013.
\r\nIl datore di lavoro RSPP può svolgere esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori la formazione di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal D.M. 6 marzo 2013.
\r\n12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
\r\nUn datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori a rischio medio/alto di cui alla tabella II dell'accordo del 21 dicembre 2011, ex art. 34 del TU sicurezza, può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto a integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.
\r\nAnalogamente, un datore di lavoro la cui attività rientri nei settori a basso rischio deve integrare la propria formazione per il rischio medio o alto, qualora abbia lavoratori che svolgano attività appartenenti a un livello di rischio medio o alto.
\r\n12.5 Formazione dei lavoratori somministrati
\r\nLa formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015, viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività. Il contratto di lavoro può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.
\r\n12.7 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37
\r\nAl comma 12.7 viene indicata una importante novità per le aziende classificate a rischio basso. E' consentita la formazione in e-learning sia per il corso di formazione generale sia per il corso di formazione specifica dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
\r\nE' consentito il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, anche per i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.
\r\nPer le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
\r\n12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
\r\nViene fissato il numero massimo di 35 partecipanti per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero di partecipanti.
\r\nL'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi 21 dicembre 2011, e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può essere ottemperato mediante partecipazione a convegni o seminari fino al 50% del totale di ore previste.
\r\nL'allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.
\r\n12.11 Modifiche all'accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del Tu sicurezza
\r\nCome anticipato all'inizio della presente nota, viene sostituito il punto 9.2 dell'Accordo 22 febbraio 2012, con specifico riguardo alla data di decorrenza della validità della formazione pregressaqualora essa sia di durata complessiva non inferiore a quella prevista negli allegati (ad esempio, trattasi del caso dei corsi 16 Ore Mics attrezzature).
\r\nA seguito della modifica introdotta, la validità di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (12 marzo 2013) e non più, come precedentemente stabilito, dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.
La modifica è in linea con quanto riportato dal ministero del lavoro nella circolare n. 21/2013, al punto 5.
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
\r\nIn fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (4 settembre 2016), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
\r\n15. DISPOSIZIONI FINALI
\r\nFatto salvo quanto previsto al punto 14, dal 4 settembre saranno abrogati i seguenti accordi:
accordo del 26 gennaio 2006;
accordo dell'8 ottobre 2006.
2 allegati
Accordo 7 luglio 2016
Allegato Accordo 7 luglio 2016
Con l'allegato messaggio n. 3358/16, l'Inps ha confermato che a decorrere dal 1° settembre 2016 i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305, caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio di cui all'art. 29 della L. n. 341/95 e smi, nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
Come ormai noto, l'art. 1 co. 51 della L. n. 247/07 ha, infatti, previsto che "decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all'adozione di un apposito decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016; per poterne fruire sarà necessario inoltrare dal 1° settembre 2016 apposita istanza telematica, utilizzando il modulo "Rid-Edil", presente nella sezione "comunicazioni on line", funzionalità "invio nuova comunicazione" disponibile nel cassetto previdenziale aziende del portale informatico dell'Istituto.
I sistemi informativi centrali, entro il giorno successivo all'inoltro delle istanze, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo alle richieste. In caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice di autorizzazione "7N", che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2016.
Nelle ipotesi di matricole sospese o cessate, l'azienda potrà recuperare lo sgravio relativo ai mesi precedenti la sospensione o cessazione attraverso la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in oggetto. La sede Inps competente, in caso di esito positivo dell'istanza, attribuirà il suddetto codice "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio relativo al beneficio corrente nel flusso UniEmens con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi"; il recupero degli arretrati, invece, dovrà essere esposto con il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens l'elemento con il codice "NFOR", che contraddistingue, appunto, gli operai non più in carico presso l'azienda.
La nota in oggetto conclude ricordando che nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale o di modifica della misura agevolativa, l'Inps provvederà al recupero degli importi non spettanti o a fornire le istruzioni operative per il conguaglio delle differenze a credito.
2 allegati
Messaggio numero 3358 del 10-08-2016
Messaggio n3358 del 10-08-2016_Allegato n 1
Sono disponibili sul sito del GSE le Regole applicative per il nuovo Conto termico (Conto termico 2.0), ovvero il sistema di incentivazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016 e in vigore dal 31 maggio u.s..
\r\nLe Regole, disponibili alla presente pagina web, sono organizzate in pagine web contenenti i link e i rimandi a tutti i documenti e i contenuti di interesse per fare richiesta di accesso agli incentivi e ottenere il beneficio.
\r\nA titolo di esempio, è possibile selezionare in prima istanza la categoria di soggetto ammissibile cui si appartiene (Pubblica Amministrazione; soggetti privati; ESCo e società cooperative), quindi si perviene a una guida contenente le diverse tipologie di intervento per cui è possibile fare richiesta di incentivo, ciascuna delle quali rimanda a tutto ciò che occorre sapere per portare a termine la pratica con successo.
\r\nTra i contenuti di interesse, sono presenti i requisiti tecnici da rispettare, le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo, le modalità di calcolo dell'incentivo, nonché la documentazione necessaria (sia quella da allegare alla richiesta sia quella da conservare a cura del Soggetto responsabile).
\r\nInoltre, si richiama qui il link alla modulistica (in formato word compilabile) relativa alla documentazione da allegare.
\r\nIl Conto termico 2.0 prevede incentivi a fondo perduto secondo la seguente suddivisione:
\r\nLe risorse complessivamente messe a disposizione per il meccanismo incentivante sono pari a una spesa cumulata annua di 900 milioni di euro, di cui 700 riservati ai soggetti privati e 200 ai soggetti pubblici.