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Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – I chiarimenti dell’AdE nella C.M. 41/E/2016

Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce importanti chiarimenti relativi alla riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione, alla data del 1° luglio 2016, a condizione che la domanda sia presentata entro il 20 ottobre 2016.
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Come noto, infatti, l’art. 13-bis, co. 3, del DL n. 113/2016 (cd. “Enti locali”), convertito nella legge n. 160/2016, ha riaperto i termini per ottenere una nuova dilazione di pagamento, a favore dei contribuenti decaduti da precedenti piani di rateizzazione (tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016), derivanti dall’utilizzo degli strumenti deflattivi delcontenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione)[1].
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Pertanto, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione, da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzatefino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).
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A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. n. 41/E del 3 ottobre 2016, nella quale viene, tra le altre cose, chiarito che:
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o   la riammissione nei termini non è prevista per coloro che sono decaduti dalla rateazione a seguito di conciliazione e accordi di mediazione, ovveroagli istituti deflativi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. 546/1992.
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Diversamente, rientrano nell’ambito applicativo del beneficio le decadenze relative ad: accertamenti con adesione ed acquiescenza[2], adesione ai PVC e adesione agli inviti[3];
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o   la domanda di ammissione, che va presentata a pena di decadenza entro il 20 ottobre, va redatta in carta semplice e può essere trasmessa non solo mediante consegna diretta o posta raccomandata, ma anche tramite PEC.
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Inoltre, nella suddetta domanda bisogna indicare l’atto da cui si è decaduti, nonché il numero di rate in cui si vuole pagare il debito.
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o   l’Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti per la riammissione, comunica l'importo della prima rata, che il contribuente deve provvedere a versare entro 60 giorni dalla comunicazione stessa[4].\r\n
[1] Cfr. ANCE “Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – In G.U. la legge “Enti locali” n.160/2016” - 
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 “Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – Convertito in legge il D.L. Enti locali” - e“D.L. 113/2016 (cd. Enti locali) – Riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali” - 
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[2]Ai sensi degli artt. 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 218/97.
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[3] Ai sensi degli artt. 5-bis, 5, co. 1-bis, e 11, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 218/97.
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[4] Inoltre, il contribuente dovrà autonomamente calcolare gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento.
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Offerta economicamente più vantaggiosa: Pubblicate dall’ANAC le linee guida definitive

Pubblicate dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa".
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Sul testo delle Linea guida, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre u.s., sono stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato (1767/2016) e delle competenti Commissioni parlamentari (28 luglio 2016).
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Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’Autorità ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.
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Si allega il testo definitivo delle Linee guida e la relazione AIR.
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Si fa riserva di ulteriore commento.
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La Cassazione ribadisce la responsabilità solidale tra impresa e direttore lavori

La sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 emessa dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, ribadisce il principio, già noto in giurisprudenza, della responsabilità solidale tra direttore lavori e impresa appaltatrice.
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Entrambi rispondono dei danni causati al committente dei lavori in conseguenza delle proprie inadempienze o violazioni di norme quando le rispettive “negligenze”, pur se autonome l’una dall’altra, abbiano però concorso a determinare l’evento dannoso. Nel caso di specie l’opera appaltata presentava alcuni gravi difetti riconducibili alla casistica dell’articolo 1669 del codice civile per i quali il condominio committente aveva chiesto il risarcimento danni. La Cassazione ha ritenuto legittima la condanna in solido del direttore lavori in quanto, anche se egli non aveva causato direttamente il danno, aveva però rilevato la presenza dei suddetti vizi soltanto sei mesi dopo l’ultimazione dei lavori e la consegna dell’immobile da parte dell’impresa con ciò incidendo sui danni complessivi arrecati al committente.
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Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.40

In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.40 del 3 ottobre 2016. 

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