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Codice appalti: il calcolo della soglia di anomalia

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016), l’ANAC ha ricevuto numerose richieste – tra cui quelle dell’ANCE - di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
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La stessa Autorità ha, quindi, ritenuto opportuno intervenire con il Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016, in commento, fornendo ai soggetti interessati alcune “indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”. (Cfr. In un nuovo comunicato le indicazioni operative sul calcolo della soglia di anomalia)
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A tal proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 97 del Nuovo Codice Contratti innova in maniera radicale il sistema per l’individuazione della soglia di anomalia, introducendo cinque metodi di calcolo.
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Tale sistema, che presuppone un sorteggio, è sostanzialmente in linea con il c.d. “metodo anti-turbativa”, da tempo proposto dall’ANCE con l’obiettivo di rendere non predominabile la soglia di anomalia delle offerte.
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Ciò premesso, la novità introdotta dal nuovo Codice appare fondamentale per la definizione delle procedure di gara a prezzo più basso, previsto per lavori sotto il milione di euro, soprattutto quando la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di esclusione automatica e, quindi, l’aggiudicatario è automaticamente individuato con la migliore offerta non anomala.
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Preso atto delle indicazioni contenute nel Comunicato, l’ANCE ha elaborato uno studio che partendo dalla stessa gara tipo, riproduce i 5 diversi metodi di individuazione della soglia di anomalia.
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In particolare, al fine di facilitare l’applicazione dei diversi metodi al caso concreto, nello studio allegato “calcolo della soglia di anomalia: i cinque metodi”, si è scelto di illustrare, passo passo, la procedura che le stazioni appaltanti devono seguire nell’individuazione della migliore offerta non anomala.
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1 allegato\r\n

simulazione soglia

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Bollettino degli Appalti n.43

In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.43 del 24 ottobre 2016.

L’ANAC ribadisce il divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario

Con il parere in oggetto, l’ANAC ha affrontato, nuovamente,  la questione della legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nelle lettera di invito, che prevede di imputare sull’aggiudicatario i costi di gestione della procedura di telematica per l’affidamento della gara.
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La questione era stata già trattata dalla stessa Autorità, con l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, n. 3, del  25 Febbraio 2015, a seguito della diffusione della prassi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica di alcune centrali di committenza.
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Con tale atto di segnalazione, l’Autorità aveva evidenziato che, soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, fosse possibile introdurre meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermando la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza; aveva evidenziano, altresì, l’eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che, in termini generali, abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto.
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L’Autorità, nel segnalare il fenomeno, aveva, altresì, ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui fosse espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura – siano riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
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Nonostante ciò, alcune stazioni appaltanti, tra cui l’Acquedotto Pugliese SPA, hanno continuato a prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito alle procedure la suddetta clausola.
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Ora, l’ANAC, con il parere in commento, anche a seguito delle numerose segnalazione dell’ANCE, è tornata a ribadire l’illegittimità di tale clausola, invitandolo espressamente all’osservanza delle indicazioni contenute nell’atto di segnalazione n. 3 in precedenza citato, nonché a chiarire le ragioni per l quali non abbia assunto in precedenza un provvedimento atto a superare la criticità in questione.
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Segnalazione_n 3-15

Dimissioni telematiche – Ripristinati i servizi on-line

Si fa seguito (Dimissioni e risoluzione consensuale – Sospensione servizi on-line – Istruzioni operative), per segnalare che è stata ripristinata dall’11 ottobre scorso la procedura telematica ordinaria.

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Sul portale www.clicLavoro.gov.it sono state pertanto fornite le istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni di revoca delle dimissioni inviate nel periodo d’indisponibilità dei servizi informatici.

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Al riguardo viene chiarito che, al fine di comunicare la revoca di un modulo di dimissioni volontarie trasmesso via e-mail, quindi non consultabile nel portale www.ClicLavoro, devono essere effettuati i seguenti passaggi:

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  • nella pagina di compilazione, oltre a fornire i dati previsti dalla procedura di invio, occorre spuntare il campo “Inviata per e-mail”, per segnalare che quanto si sta comunicando è stato già trasmesso via e-mail nel periodo 5–10 ottobre 2016. Il modulo, successivamente al salvataggio, è trasmesso, come di consueto, all’azienda e alla DTL competente;
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  • a questo punto sarà possibile revocare la dimissione inserita con le consuete modalità, ovvero selezionando il tasto “revoca”. Anche tale comunicazione verrà trasmessa all’azienda e alla DTL competente.
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2 allegati

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