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Con la circolare n. 31/16, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alle novità normative introdotte dal D.Lgs n. 185/16, entrate in vigore l’8 ottobre scorso, che hanno modificato alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 148/15.
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In particolare, le modifiche oggetto della circolare in commento interessano l’art. 41 del D.Lgs. n. 148/15 in materia di contratti di solidarietà espansivi, nonché l’art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 148/15 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
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In riferimento al primo istituto, si conferma, attraverso l’individuazione di una particolare fattispecie di solidarietà espansiva, la possibilità di trasformare il contratto di solidarietà c.d. difensivo, oggi divenuto una vera e propria causale di Cigs, disciplinata dall’art. 21, co. 5 del D.Lgs. n. 148/15, in contratto di solidarietà espansiva.
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Tale trasformazione, che comporta la riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, potrà interessare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi oppure stipulati prima del 1° gennaio 2016 e, quindi, a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi.
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Al personale a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro verrà riconosciuto dall’Inps un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, nonché un’integrazione, a carico del datore di lavoro, del suddetto trattamento, almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.
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L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, ma ciò non esclude che ai lavoratori sia riconosciuta la contribuzione figurativa, così come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 148/15.
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Tra le condizioni di validità della trasformazione, la circolare conferma che non può essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario.
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Per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione sarà riconosciuto ai datori di lavoro un contributo, per i primi 12 mesi, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, che scenderà al 10% e al 5%, rispettivamente, per ciascuno dei 2 anni successivi. Se l’assunzione dovesse interessare lavoratori compresi tra i 15 ed i 29 anni di età, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà, per i primi 3 anni e comunque non oltre i 29 anni del lavoratore medesimo, quella prevista per gli apprendisti.
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Ad ogni modo, il contributo e le agevolazioni di cui sopra troveranno applicazione per il periodo compreso tra la data di trasformazione e la data di scadenza del contratto.
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Per quanto concerne la quota di accantonamento del TFR relativa alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà espansivo, il dicastero conferma che resta a carico dell’Inps, con la sola eccezione di quella relativa ai lavoratori licenziati (per motivo oggettivo o licenziamento collettivo):
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- entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale;
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- entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento di straordinario di integrazione salariale, concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
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La misura della contribuzione addizionale (9%, 12% e 15% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore), nel periodo compreso tra la trasformazione del contratto e la data di scadenza, sarà ridotta del 50% rispetto ai valori previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 148/15.
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L’istante, utilizzando i moduli allegati alla circolare in oggetto, dovrà presentare telematicamente (attraverso il canale “Cigsonline” già attivato in occasione della presentazione della domanda originaria di solidarietà) una apposita comunicazione al Ministero del Lavoro, a cui dovrà essere allegato il contratto collettivo di trasformazione in solidarietà espansiva e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.
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La comunicazione, che deve essere inviata anche alla DTL territorialmente competente e all’Inps, comporterà l’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data di inizio della trasformazione del contratto di solidarietà originario.
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In relazione invece alle modifiche concernenti la Cassa integrazione guadagni straordinaria, recependo le criticità rilevate dall’Ance nelle opportune sedi istituzionali, è stata introdotta la disposizione che consente di effettuare le sospensioni o la riduzione di orario entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’Istanza di Cigs.
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A tal riguardo, ricorda il dicastero, la domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica e per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
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In virtù di quanto sopra, per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall’8 ottobre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/16) la sospensione o riduzione di orario ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
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