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Compravendite immobiliari e accertamenti - Sentenza della Cassazione

È illegittimo l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che rettifica il prezzo di cessione di una compravendita immobiliare fondato esclusivamente sui valori OMI.
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Si tratta di meri valori presuntivi ed indiziari che non possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per fondare, in modo esclusivo, la rideterminazione del prezzo di vendita di un immobile, ai fini dell’imposta di registro.
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Questo il principio, oramai consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21569, che ribadisce il carattere meramente presuntivo dei valori OMI e la loro inidoneità a fondare, laddove utilizzati come unico elemento probatorio, avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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In particolare, la questione prendeva le mosse da un avviso di rettifica della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad un atto di compravendita di un fabbricato, emanato dall’Agenzia delle Entrate, basato esclusivamente sulla discordanza tra il prezzo indicato nel rogito e il valore risultante dall’applicazione dei valori OMI.
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A tal riguardo, la Corte Suprema, rigettando il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha precisato che “le stime dell’OMI, meri valori presuntivi ed indiziari, inidonei da soli a determinare un maggior valore e a fondare il differente accertamento del valore effettuato dall’Ufficio, dovevano essere integrate da altri elementi probatori, per essere considerate ragionevolmente attendibili”.
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Sempre in tal ambito, la sentenza in oggetto, confermando un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, sul quale sono in corso numerosi contenziosi che coinvolgono le imprese associate, ha chiarito, altresì, che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono fonte tipica di prova, ma solo uno strumento di ausilio e indirizzo per l’eventuale rideterminazione del prezzo e, quindi, potranno essere utilizzati solo per “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”, ma non per fondare avvisi di accertamento legittimi.
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DL 193/2016 - Il modello per la rottamazione delle cartelle di pagamento

Equitalia ha reso disponibile il modello da presentare per accedere alla nuova “rottamazione delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, relative ai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.
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Tale modello può essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nella dichiarazione e sul sito www.gruppoequitalia.it.
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Come noto, l’art. 6 del DL 193/2016, attualmente in corso di conversione in legge, ha introdotto una nuova forma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, che permette di chiudere le pendenze con Equitalia con uno sconto sulle sanzioni dovute e sugli interessi di mora maturati[1].
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A tal riguardo, si ricorda che la disposizione potrebbe essere oggetto di modifica a seguito della presentazione di una serie di emendamenti, nel corso della discussione parlamentare, volti ad ampliare l’ambito applicativo e le tipologie di debiti agevolabili.
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Con riferimento all’attuale dettato normativo, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 4 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.
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La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, in base allo specifico modello pubblicato sul sito internet di Equitalia, entro il 22 gennaio 2017[2] ed, entro il 22 aprile 2017[3], l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate con la relativa scadenza (in ogni caso, la terza rata non potrà andare oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018).
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Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
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In ogni caso, il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
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Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a:
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·       somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
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·       multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna,
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·       sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Per queste, però, la procedura potrà riguardare gli interessi.
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[2] Ossia entro 90 dalla data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016.
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[3] Ossia 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del medesimo “decreto fiscale”.
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1 allegato\r\n

Modello 

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Utilizzazione impianti GPS: indicazioni operative dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Con l’allegata circolare n. 2 del 7 novembre scorso, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alla corretta installazione delle apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015.
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In particolare, l’Ispettorato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare dette apparecchiature quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, quindi, esclusi dalle procedure previste dal suddetto art. 4.
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Sul punto, si ricorda che la novellata disposizione ha previsto che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
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·      per esigenze organizzative e produttive;

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·      per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

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Tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
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In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo potrà essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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In mancanza di accordo, gli impianti potranno essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Tali procedure autorizzatorie non si applicano agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
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Sul punto, l’Istituto ha precisato che, essendo l’apparecchiatura GPS uno strumento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzato in via primaria per rendere la prestazione lavorativa ma funzionale a rispondere ad esigenze diverse di carattere assicurativo, organizzativo ecc…, tale fattispecie dovrà rientrare nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 185/2016.
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Solo in casi particolari in cui il sistema di localizzazione sia installato per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa o perché sia richiesto da specifiche normative (es. nel caso di trasporto di portavalori superiori a 1.500.000,00 €), lo stesso potrà essere considerato “vero e proprio strumento di lavoro”.
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Alla luce di quanto sopra, risulterà pertanto necessario avviare le procedure autorizzatorie in tutti i casi in cui tali strumenti di controllo non siano strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, sarà possibile utilizzare le informazioni raccolte e connesse al rapporto di lavoro, solo dopo aver dato al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti, sull’effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003).
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1 allegato\r\n

INLcir2GPS

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Avviata l'indagine rapida sull'andamento del settore delle costruzioni – Ottobre 2016

Come ormai consuetudine, in questo periodo dell'anno l'Ance avvia l'indagine rapida, presso le imprese, utile alla predisposizione dell'Osservatorio Congiunturale sull'industria delle costruzioni, la cui presentazione alla stampa è prevista per fine novembre 2016.
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Il settore delle costruzioni sta attraversando un momento di profondo cambiamento e l’indagine rapida, presso le imprese associate, assume un ruolo di estrema importanza per definire lo stato di salute del settore e le prospettive future.
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Le risposte rappresentano un supporto informativo indispensabile per la formulazione delle stime relative all’andamento e alle previsioni del settore. Oltre agli aspetti congiunturali come sempre, vengono monitorate le modalità di accesso al credito ed il fenomeno dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
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A tale scopo è stato predisposto, come di consueto, un questionario di indagine rapida.

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Tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata.

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Per agevolare il lavoro di compilazione, il questionario è stato predisposto anche in formato elettronico Excel (all.1). L’utilizzo del file Excel consente l’inserimento guidato delle informazioni e permette il corretto inserimento dei dati. I controlli si attivano nel caso in cui vengano inserite informazioni non coerenti e appositi messaggi di errore indicheranno le domande che dovrebbero essere riviste.

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Se, invece di utilizzare il formato elettronico si preferisce compilare il questionario in forma cartaceo, si può stampare il “file pdf”, anch’esso allegato (all.2).

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I questionari compilati utilizzando il formato elettronico dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., entro il 15 novembre p.v., per il successivo inoltro all’ANCE.

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All.to 1

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All.to 2

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