In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.49 del 5 dicembre 2016.
L’Inail, con l’allegata circolare n. 44/2016, ha fornito chiarimenti in merito alle tutele applicate agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
\r\nGli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro – precisa l’Istituto - ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi connessi a tale esperienza, ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro, annoverate tra le specifiche attività di cui all’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965.
\r\nCon riguardo agli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento in alternanza, agli studenti sono applicabili le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati ai lavoratori ed esposti ai medesimi rischi lavorativi. Pertanto, agli stessi deve essere erogata, in relazione allo specifico contesto produttivo, la formazione prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008. Nel merito, è in via di definizione da parte dell’Inail, in collaborazione con il Miur, un modello di riferimento per la progettazione dei relativi percorsi formativi.
\r\nTutti gli infortuni verificatisi in “ambiente di lavoro”, inteso non soltanto quale stabilimento aziendale, ma anche come cantiere all'aperto o luogo pubblico presso cui si svolge il progetto, sono quindi indennizzabili.
\r\nSono ammessi a tutela, inoltre, gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, poiché tale percorso rappresenta un prolungamento dell’esercitazione attuata nell’ambito dell’esperienza di alternanza.
\r\nNon è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere verificatosi nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa, così come resta escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola in cui lo studente è iscritto.
\r\nAgli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono erogate le prestazioni previste dalla legge, ma l’indennità per inabilità temporanea assoluta è riconosciuta solo nel caso di studenti lavoratori.
\r\nViene, infine, evidenziato che lo studente in alternanza è tenuto a comunicare l’infortunio o la malattia professionale al dirigente scolastico, sul quale ricade l’obbligo di effettuare le relative denunce, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Qualora l’assicurato comunichi l’evento occorsogli esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà darne immediata notifica al dirigente scolastico, così da consentirgli di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.
\r\n1 allegato
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