Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS illustra le disposizioni, introdotte dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in materia di differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19.
Come illustrato nella comunicazione Ance del 2 marzo 2021, la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha introdotto all’art. 11 il comma 10-bis, che dispone il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale correlati all’emergenza Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020. La predetta disposizione si applica nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.
Con il messaggio qui illustrato, l’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione della norma e fornisce le relative indicazioni operative.
Domande oggetto del differimento
I trattamenti correlati all’emergenza Covid-19 sono quelli di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021, per quanto di interesse, tutte le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) del FIS e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”, i cui termini di trasmissione siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Considerata la disciplina a regime sul termine di decadenza per l’invio delle domande di concessione dei suddetti trattamenti[1], ne consegue che possono beneficiare del differimento del predetto termine al 31 marzo 2021 le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Dal momento che resta invariata la disciplina prevista tempo per tempo dalle norme di riferimento, possono beneficiare del suddetto differimento del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso ai trattamenti di volta in volta stabilite dal legislatore, come illustrate nelle circolari e messaggi emanati dall’INPS. L’Istituto richiama l’attenzione, in particolare, sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle domande, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione eventualmente già adottati.
Modelli SR41 semplificati oggetto del differimento
Il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cui sopra, i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.
In considerazione di quanto previsto dalla disciplina a regime[2], il differimento al 31 marzo 2021 riguarda la trasmissione dei dati relativa a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione sia stata notificata al datore di lavoro entro il 1° dicembre 2020.
Modalità operative
Le indicazioni operative fornite dall’INPS differiscono in base alle seguenti fattispecie:
- i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del suddetto differimento, non abbiano inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono inviare le domande entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, vanno utilizzate le causali relative all’emergenza Covid-19 già istituite con riferimento alle discipline tempo per tempo vigenti (che l’INPS riepiloga nell’allegato n. 1 al messaggio qui illustrato[3]);
- nel caso di domande di accesso ai trattamenti, ricadenti nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione dell’istanza (respinte, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto): ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non è necessario riproporre nuove domande;
- nel caso di domande di accesso ai trattamenti, già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non fosse intervenuta la decadenza: ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, purché rientranti nel differimento dei termini, i datori di lavoro devono trasmettere entro e non oltre il 31 marzo 2021 una nuova istanza esclusivamente per tali periodi decaduti.
Anche con riferimento alla trasmissione dei dati di pagamento è prevista una distinzione:
- i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 semplificati, possono trasmetterli entro e non oltre il 31 marzo 2021;
- nel caso di modelli SR41 semplificati, relativi a periodi interessati dal differimento, che siano stati già inviati e respinti per intervenuta decadenza, non è necessario riproporne l’invio. Le strutture territoriali dell’INPS, infatti, provvederanno alla liquidazione dei relativi trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che l’Istituto si riserva di fornire con un successivo messaggio.
[1] Le istanze di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
[2] In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (o meglio, come precisato dall’INPS, dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione).
[3] Nell’allegato al messaggio è altresì riepilogato, per ciascun periodo di vigenza delle varie normative, il requisito di anzianità richiesto per i lavoratori, ossia la data alla quale questi ultimi devono risultare in forza all’azienda per poter beneficiare dei trattamenti.
1 allegato