Con il messaggio n. 4222 dell’11 novembre 2020, l’INPS illustra il differimento al 15 novembre 2020 di termini decadenziali in materia di Cassa Covid, disposto dal Decreto Ristori Bis cfr. (Pubblicazione in GU del DL Ristori Bis – Disposizioni in materia di lavoro).
Ricordiamo che l’art. 12 comma 1 del D.L. n. 149/20 (c.d. Decreto Ristori Bis) proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20 e s.m.i., e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.[1]
Per quanto sopra, le Strutture territoriali dell’INPS provvederanno a definire le istanze di cui trattasi (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020.
[1] Il medesimo art. 12 comma 1 del D.L. n. 149/20, altresì, ha abrogato la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 12 del D.L. n. 137/20 (c.d. “primo Decreto Ristori”), che aveva fissato al 31 ottobre 2020 la scadenza dei termini decadenziali di cui sopra che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020.
1 allegato