Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il D.L. n. 149/20 è in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 novembre 2020).
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo che l’art. 12 del decreto in esame interviene sotto due profili sulla cassa integrazione per COVID-19 disciplinata dal primo Decreto Ristori[1]:
- sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20 e s.m.i., e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Viene pertanto abrogata la disposizione di cui al comma 7 dell’art. 12 del D.L. n. 137/20[2];
- i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 del D.L. n. 137/20 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto qui in esame (9 novembre 2020).
Per completezza di informazione, si segnala che per entrambe le disposizioni di cui sopra è stabilito un limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro (di cui 41,1 milioni per i trattamenti di CIGO).[3]
Inoltre, con l’art. 13 del Decreto in esame viene introdotto, limitatamente alle c.d. Regioni rosse, un congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Tale congedo è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e spetta alternativamente ad entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.
Per questi periodi di congedo è prevista, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa[4], nonché la copertura della contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità[5], iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
Le misure di cui sopra sono riconosciute nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020.[6]
Per completezza di informazione, si segnala che l’art. 14 prevede, limitatamente alle c.d. Regioni rosse e nella medesima fattispecie di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, un “bonus baby-sitting”[7] nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all’art. 2 comma 26 del legge n. 335/95, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per requisiti e condizioni di fruizione, si rinvia al testo del citato art. 14. Si evidenzia che, anche in tal caso, il bonus spetta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il suddetto “bonus baby-sitting” trova applicazione anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità [8], iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
[1] Art. 12 del D.L. n. 137/20. Cfr.Pubblicazione in GU DL Ristori – disposizioni in materia di lavoro.
[2] Ricordiamo che tale disposizione aveva fissato al 31 ottobre 2020 la scadenza dei termini di cui sopra che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1 e il 10 settembre 2020.
[3] L’INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il predetto limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriore domande.
[4] L’indennità è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/01, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
[5] Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92.
[6] Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio (comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e al MEF) e, qualora dallo stesso emerga il superamento del suddetto limite di spesa, l’Istituto procederà al rigetto delle domande presentate
[7] Diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel suddetto limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.
[8] Accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92.
1 allegato