In riferimento al beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, così come modificato dall’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, si segnala che, a seguito delle rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile, è stato emanato in data 4 agosto (registrato alla Corte dei Conti il 30 agosto 2020), l’allegato Decreto direttoriale che conferma, per il presente anno, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50%.
Nel far riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che l’Inps fornirà al riguardo, si ricorda che la misura agevolativa in questione, per effetto della legge di Bilancio 2019, non trova più applicazione sul calcolo del premio Inail.