A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 , l’Inail con l’allegata nota n. 948/20, indirizzata ai responsabili delle strutture territoriali, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni relative alla sospensione dei termini amministrativi o alle proroghe per le fasi di realizzazione e rendicontazione delle attività connesse al bando ISI.
In particolare, per le fasi di verifica amministrativa e tecnica, i termini ordinatori o perentori previsti nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio e fino al 15 aprile p.v.. La sospensione comprende anche il termine per l’acquisizione di eventuali integrazioni documentali e di ulteriori informazioni per la valutazione del progetto. In questo modo, il computo dei termini per adempiere a richieste di osservazioni e integrazioni di documentazione nella fase interna del procedimento e per l’eventuale riscontro, non deve tenere conto del periodo di sospensione.
La sospensione interessa altresì la decorrenza dei termini per le fasi di realizzazione e rendicontazione, relativamente ai progetti che hanno ricevuto il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza.
La nota in oggetto chiarisce poi che nel caso in cui per una particolare fase di esecuzione del progetto, specie nel caso di opere edili, siano necessari tempi di realizzazione più lunghi, alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione dell’attività progettuale, è riconosciuta la possibilità di presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga dei termini oltre a quelli già considerati dal DL. N. 18/20 .
In conclusione l’Inal fornisce precisazioni sulle polizze fideiussorie di copertura sulle anticipazioni di finanziamento, indicando in particolare che, nel caso in cui sia concessa la proroga a chi avesse beneficiato di tale anticipazione, sarà necessario presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita. A tal riguardo l’Inail suggerisce alle imprese di rinviare le richieste di anticipazione nel caso di sospensione dei termini, tenuto conto che la durata complessiva della garanzia potrebbe superare i 12 mesi.
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