Come anticipato nella Comunicazione Ance del 16 novembre 2017, facendo seguito a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017 in merito al trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta ed all’efficacia retroattiva dell’art. 7-quinquies del D.L. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, l’Inps ha fornito, con l’allegata circolare n. 158/19, le indicazioni operative per una corretta gestione del contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria.
In particolare, l’Istituto, dopo aver riepilogato, anche attraverso un esplicito richiamo al proprio messaggio n. 27271/08, il quadro normativo e amministrativo che identifica i lavoratori c.d. trasfertisti, ha illustrato le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7-quinquies del D.L. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, utili ai fini dell’applicazione del regime del trasfertismo ovvero, in via residuale, della trasferta, per la quale è previsto un diverso regime previdenziale e fiscale.
Per quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017, in sede di interpretazione della novella legislativa di cui all’articolo 7- quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/16, l’Inps pertanto si adegua e riconosce la sussistenza della fattispecie di trasfertismo in compresenza dei tre requisiti previsti e disciplinati dal legislatore, ossia:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.
Di converso, ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche di uno dei presupposti previsti dal citato comma 1 dell’articolo 7-quinquies, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
La circolare in parola conclude con un invito rivolta alle Sedi competenti dell’Istituto ad assumere a riferimento le suddette indicazioni, al fine di assicurare la definizione del contenzioso sull’argomento pendente in sede amministrativa e giudiziaria, dando comunicazione dell’esito dell’istruttoria in autotutela e dei conseguenti provvedimenti agli Uffici legali di sede.
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