E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’allegato Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, che definisce i criteri per l’individuazione dei lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”.
In particolare, tenuto conto di quanto previsto all’art. 2, num.4), lett. da a) a g) e num. 99), lett. a) e b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e all’art. 31, co. 2, del D.lgs. n. 81/2015, si definiscono “svantaggiati” i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno avuto un rapporto a tempo indeterminato di durata almeno di 6 mesi, o coloro che negli ultimi 6 mesi hanno avuto un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato dal quale derivi un reddito con un’imposta pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR;
b) avere un’età compresa tra 15 e 24 anni;
c) non avere un diploma di scuola media superiore o professionale;
d) avere più di 50 anni di età;
e) vivere soli o con una o più persone a carico;
f) essere occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE.
Si definiscono, invece, “molto svantaggiati” i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
· essere privo, da almeno 24 mesi, di impiego regolarmente retribuito;
· essere privo, da almeno 12 mesi, di impiego regolarmente retribuito e avere le caratteristiche di cui alle suddette lettere da b) a g).
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