Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 16 ottobre 2017.
Tra le novità introdotte nella fase di conversione in legge del Provvedimento, di particolare interesse appare la cd. “rottamazione bis” (art. 1), che permette di rateizzare i debiti fiscali, affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, anche ai contribuenti che non avevano aderito alla “prima rottamazione” o che non avevano provveduto al pagamento delle rate nel rispetto dei termini fissati.
Riconosciuta, altresì, la possibilità di accedere alla nuova rottamazione anche per i carichi fiscali relativi al periodo d’imposta 2017 (dal 1° gennaio al 30 settembre 2017).
Inoltre, tra le ulteriori misure in materia fiscale contenute nella legge di conversione n. 172/2017 si segnalano, tra l’altro:
· modifiche alla disciplina delle comunicazioni dati ai fini IVA (art. 1-ter)
In particolare, per rimediare alle difficoltà di invio telematico dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute per il 2017, i contribuenti potranno trasmettere i dati con cadenza semestrale o annuale (anziché ogni tre mesi).
Prevista, altresì, l’inapplicabilità delle sanzioni per l’errata trasmissione delle fatture emesse e ricevute per il primosemestre 2017, a condizione che i dati siano trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018;
· nuova procedura di “voluntary disclosure” per i rientro dei capitali all’estero (art. 5-septies)
I contribuenti residenti in Italia (ex lavoratori frontalieri iscritti all’Aire o i loro eredi), potranno regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti detenuti all’estero e mai dichiarati al fisco, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Prorogati fino a giugno 2020 i termini di accertamento.
· sospensione dei termini per i versamenti tributari e disposizioni di favore per i contribuenti dei territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi (alluvione in Toscana del 9 settembre 2017 e terremoto sull’isola di Ischia del 21 agosto 2017) – art. 2.
Tra le misure contenute nel testo originale del Provvedimento e confermate anche in sede di conversione nella legge n.172/2017, si segnala l’art. 3 in materia di split payment che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, estende l’applicazione della “scissione dei pagamenti”, anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche.
Pertanto, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo “split payment” verrà applicato nei confronti dei seguenti soggetti:
– tutte le pubbliche amministrazioni;
– gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
– le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
– tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
– tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
– le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Per completezza, si ricorda anche che, con le modifiche già apportate alla disciplina dal precedente D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni nella legge n.96/2017, il suddetto meccanismo, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020, è esteso anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.