Come previsto dall’articolo 195 del Codice della Strada dal primo gennaio di quest’anno scatta il consueto adeguamento biennale degli importi delle sanzioni connesse alle violazioni stradali (Decreto interministeriale 20 dicembre 2016 pubblicato sulla GU n. 304 del 30/12/2016). Considerato però il valore estremamente basso (+0,1%) che ha subito il parametro di riferimento utilizzato, ossia l’ indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del biennio 1° dicembre 2014 – 30 novembre 2016, per le sanzioni minori non si registra perfino nessuna variazione.
Con il Decreto 13 dicembre 2016 (GU n. 304 del 30/12/2016) sono state fissate le date e le modalità dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti nel 2017 salvo le consuete deroghe dipendenti dal tipologia del viaggio (es. veicoli provenienti o diretti all’estero), dalla specificità del trasporto (es. veicoli adibiti a pubblico servizio) o dalla tipologia delle merci (es. prodotti alimentari deteriorabili, carburanti o combustibili destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato).
I divieti non trovano applicazione altresì per ulteriori fattispecie tra cui:
– per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
– per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Tra i veicoli esclusi dai divieti, purché muniti di autorizzazione prefettizia, si segnalano:
– i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. In tal caso i veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.