Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 11/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, legge n. 977/1967 e s.m., afferente alla disciplina sull’orario di lavoro dei minori, in presenza di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
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Secondo la normativa italiana richiamata, è considerato bambino il minore che non abbia ancora compiuto quindici anni di età o che sia ancora soggetto all’obbligo scolastico, mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non sia più soggetto all’obbligo scolastico (art.1).
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Inoltre, ai sensi dell’art. 18, l’orario di lavoro non può superare:
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• le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali per i bambini liberi da obblighi scolastici;
• le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali per gli adolescenti.
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Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni e alla luce della disciplina dell’apprendistato che consente, al giovane tra i 15 e i 18 anni, tramite il contratto di apprendistato di primo livello basato sull’alternanza scuola-lavoro, di completare il percorso di istruzione, anche attraverso la formazione on the job, il dicastero ritiene che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con tale tipologia contrattuale, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
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Nell’evidenziare l’attenzione rivolta dal legislatore, nella tutela del lavoro minorile, all’effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio, il Ministero ha quindi richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ovvero che, nell’ipotesi in cui gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, debbono applicarsi i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 della citata legge n. 977/1967 e non quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato.
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1 allegato
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