Facendo seguito alla nota Ance dell’8 giugno scorso, cui veniva allegata la circolare del Ministero del Lavoro pubblicata in pari data, contenente le prime indicazioni operative sul Durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (da ora in poi chiamato DM) si ritiene opportuno sottolineare alcuni passaggi della circolare che presentano rilessi importanti per i soggetti coinvolti nelle richieste di Durc.
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Soggetti abilitati alla verifica
Con riferimento all’art. 1 del DM, contenente disposizione sui soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, si segnala che nelle ipotesi di richieste effettuate da parte di soggetti diversi dall’impresa o dal lavoratore autonomo, purché muniti di apposita delega, quest’ultima dovrà essere esibita agli Istituti o conservata a cura del soggetto delegato il quale, comunque, effettuerà la verifica sotto la propria responsabilità.
È stato, però, precisato che, in una prima fase applicativa, i soggetti delegati sono ancora esclusi dalla possibilità di effettuare la verifica, in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.
Resta fermo, in ogni caso, che i soggetti di cui alla L. n. 12/1979 (tra cui i consulenti del lavoro) potranno comunque accedere alla verifica, in quanto abilitati per legge.
Parimenti rimane ferma la possibilità per chiunque ne abbia interesse di accedere, tramite le applicazioni predisposte dagli Istituti e dalle Casse Edili e previa registrazione dei propri dati, alla consultazione dei Durc on line già prodotti (cfr. art. 7 del decreto cd “libera consultazione”).
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Casse Edili competenti
Per ciò che concerne, invece, le Casse Edili competenti ad attestare la verifica della regolarità contributiva, il Ministero del Lavoro, oltre a ribadire in circolare il requisito contenuto all’art. 2 del DM (esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), aggiunge che ad essere abilitate saranno quelle Casse Edili riconosciute dal Ministero del Lavoro che dovrebbe, all’uopo, redigere apposito elenco.
A tal fine l’Ance, unitamente alle altre parti sociali dell’edilizia, ha già inviato una lettera congiunta al Ministero per sollecitare uno specifico incontro, stante l’importanza che l’elenco riveste per la definizione delle Casse Edili cosiddette anomale.
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Requisiti regolarità
Nell’ambito, poi, dei requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del DM, nel rinviare alle Regole interne di ciascun Istituto e delle Casse Edili stesse, si precisa che la circolare ministeriale ha sottolineato che, nei casi in cui non sia possibile per gli Istituti e per le Casse accertare l’ammontare dell’irregolarità per mancanza della denuncia o per omissione nel comunicare tutti gli elementi necessari o in presenza di incongruenze, la verifica attesterà un esito di irregolarità con l’indicazione di un importo pari a zero.
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Assenza di regolarità
Nei casi di assenza di regolarità di cui all’art. 4 del DM, come noto, si avvia il processo di regolarizzazione, mediante comunicazione a carico degli Istituti o delle Casse. La circolare mette in evidenza che l’invito a regolarizzare sarà inoltrato esclusivamente al soggetto interessato dalla verifica o un suo delegato ex L. n. 12/1979. Decorsi i termini previsti dal decreto senza alcuna avvenuta regolarizzazione, il risultato negativo della verifica stessa sarà comunicato al soggetto che ha effettuato la verifica.
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Unicità del Durc on line
Aspetto rilevante trattato nella circolare ministeriale riguarda, poi, la novità in termini di semplificazione che sottende il nuovo impianto del Durc on line e che riguarda l’unicità di tale documento, nel senso che lo stesso, qualora in corso di validità, sarà utilizzato per tutte le finalità previste per legge e, in particolare, nelle diverse fasi degli appalti pubblici evidenziate nell’art. 31 del D.L. Fare (aggiudicazione, stipula del contratto, Sal, Saldo finale), senza necessità di acquisirne uno nuovo.
La criticità maggiore riguarda, però, la fase della verifica dell’autodichiarazione prevista dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) da parte della stazione appaltante, essendo venuta meno la possibilità, con il Durc on line, di effettuare una verifica della regolarità contributiva ad una data anteriore a quella della richiesta.
Il Ministero, dopo un confronto con l’Anac, ha precisato che per il momento nulla muterà e che pertanto, in sede di partecipazione alle gare pubbliche, le imprese dovranno, comunque, presentare l’autodichiarazione che attesti l’assenza di violazioni in materia contributiva (art. 38, co. 1, lett. i). Successivamente, le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la procedura di verifica con le modalità attualmente previste dal DM compreso, quindi, l’invito alla regolarizzazione in caso di accertata irregolarità contributiva.
Tale aspetto, si presume, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli Istituti competenti, al fine di garantire una maggiore omogeneizzazione della normativa che si concili con la ratio delle norme attualmente in vigore.
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Imprese soggette a procedure concorsuali
Un ulteriore elemento che merita attenzione sono i chiarimenti forniti dal dicastero in merito all’art. 5 del DM che, come noto, erano già stati oggetto di una nota ministeriale dell’aprile scorso che ne aveva anticipato i contenuti, con esclusivo riferimento alconcordato in continuità aziendale di cui all’art. 186bis della Legge Fallimentare.
Il Ministero, infatti, ha precisato i requisiti necessari per ottenere l’attestazione di regolarità contributiva nel caso di concordato ex art. 186bis della Legge Fallimentare: 1) iscrizione del ricorso nel registro delle imprese; 2) presentazione del piano ex art. 161 L.F. per il risanamento di tutti i debiti nei confronti degli Istituti e delle Casse Edili, rimanendo fermo che, ai medesimi fini, dovrà essere verificato comunque il regolare versamento dei contributi correnti, aventi scadenza legale successiva alla predetta data (quella di iscrizione nel registro delle imprese).
Tale possibilità non sussiste, ha specificato il Ministero, nei casi del c.d. concordato in bianco ex art. 161 L.F., co. 6, L.F., non essendo possibile verificare il soddisfacimento dei debiti contributivi dell’impresa. Per tale tipologia, pertanto, si seguirà il normale svolgimento della verifica di regolarità, con relativo invito alla regolarizzazione anche nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella fissata dal giudice di presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dal medesimo art. 161.
La proposta di cui sopra, infatti, ha specificato il dicastero, rappresenta una mera dichiarazione di intenti per la quale non può essere prodotto un documento di regolarità contributiva e che darà seguito, pertanto, all’applicazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Le medesime considerazioni svolte per il concordato preventivo in continuità aziendale sono fatte dal dicastero anche con riguardo ai casi di fallimento con esercizio provvisorio, di cui all’art. 104 della L.F., ai casi di amministrazione straordinaria, di cui al D.Lgs. n. 270/1999, così come riportato nel Decreto stesso, specificando che, ovviamente, per i peridi decorrenti dai diversi momenti presi quale dies a quo per considerare la regolarità dell’impresa, la verifica della regolarità medesima andrà svolta secondo le modalità vigenti nel DM.
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Regolarità contributiva per la fruizione dei benefici normativi e contributivi
Ai fini, inoltre, della regolarità contributiva necessaria per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, di cui alla Legge Finanziaria 2007, l’art. 8 del DM rimanda, come noto, all’allegato A contenente le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità medesima, l’inesistenza delle quali deve essere attestata dall’interessato mediante l’autocertificazione da presentare alla competente Dtl. A tal fine, si legge nella circolare, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24/10/2007, essendo identiche le violazioni di cui all’allegato A.
Le cause ostative alla regolarità, si legge ancora in circolare, sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 24/10/2007.
Durc richiesti prima dell’entrata in vigore del DM
Da ultimo, il dicastero ha precisato che i Durc richiesti prima dell’entrata in vigore del DM 30/1/2015 (1° luglio 2015) e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.