È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 il decreto 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC”), previsto dal D.L. n. 34/2014, convertito in Legge n. 78/2014.
Il decreto, come noto e come già anticipato, disciplina il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva delle imprese, così detto Durc on line, attuato attraverso i portali degli Istituti INPS, INAIL e Casse Edili.
Il nuovo documento, prodotto dal sistema informatico, avrà validità di 120 giorni dalla effettuazione della verifica e sarà, comunque, liberamente consultabile da chiunque ne abbia interesse, tramite le applicazioni INPS, INAIL e Casse Edili.
L’importante novità è costituita dalla previsione secondo la quale, una volta emesso il documento di regolarità contributiva in “pdf”, le ulteriori successive verifiche, in riferimento al medesimo soggetto, saranno rinviate dalla procedura allo stesso documento.
Per tale ragione si parla di unicità del Durc, in quanto sostituirà il vecchio Durc in tutti i casi previsti dalla normativa, superando ogni distinzione delle singole fasi ad oggi vigenti (basti pensare agli appalti pubblici).
Salvo ulteriori approfondimenti che seguiranno con le annunciate circolari del Ministero del Lavoro e degli Istituti, si sottolinea che la nuova richiesta potrà essere effettuata da tutti i soggetti indicati dalla previgente normativa nonché da chiunque ne abbia interesse, previa delega, comprese banche e intermediari finanziari (art. 1).
Con riferimento, poi, ai soggetti abilitati al rilascio del documento, il decreto conferma che, per ciò che concerne le Casse Edili, saranno abilitate esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tal fine è previsto un elenco redatto dal Ministero del Lavoro (art. 2).
Per ciò che concerne i requisiti di regolarità, permangono quelli di cui al precedente decreto sul Durc.
Il legislatore ha stabilito che la verifica della regolarità sarà effettuata sui pagamenti dovuti dall’impresa “scaduti” fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione della relativa denuncia (art. 3).
Un’importante novità riguarda la soglia dello “scostamento non grave”, che corrisponde ad un esito della verifica di sostanziale regolarità, aumentata dal legislatore a euro 150 con riferimento a ciascuna gestione e a ciascuna Cassa Edile, rispetto ai precedenti 100 euro (art. 3).
Resta fermo, come indicato dall’art. 4 del decreto, il procedimento di richiesta di regolarizzazione mediante invito da inoltrare tramite pec all’interessato o al soggetto delegato di cui alla Legge n. 12/1979.
La regolarizzazione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la risultanza negativa sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato la richiesta medesima, con l’indicazione dell’importo e delle cause di irregolarità (art. 4).
Il legislatore ha cristallizzato nell’art. 5 del decreto alcuni principi già anticipati, da ultimo, con una circolare dell’aprile scorso e inerenti i casi di verifica della regolarità contributiva nei confronti delle imprese interessate da procedure concorsuali.
Con particolare riguardo al concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 186 bis L.F., è stato confermato il sostanziale cambio di rotta rispetto alle indicazioni fornite negli ultimi anni.
È stata infatti sancita la regolarità contributiva dell’impresa nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 L.F. sia prevista l’integrale soddisfazione degli obblighi contributivi nei confronti degli Enti e delle Casse Edili, scaduti anteriormente all’inserimento del ricorso nel registro delle imprese.
È stato pertanto anticipato il momento dal quale l’impresa, che versi in detta procedura, potrà essere considerata regolare: non più l’omologazione del concordato da parte del Tribunale, bensì l’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese.
Sono stati, infatti, anticipati a tale momento gli effetti significativi della procedura, ovvero il divieto di svolgere azioni esecutive da parte dei creditori nei confronti del debitore (art. 168 L.F.) e la necessità di richiedere l’autorizzazione del Tribunale allo svolgimento di determinati pagamenti da parte del debitore (art. 182quinques L.F.). In virtù, infatti, di tale sostanziale “sospensione” e, soprattutto anche al fine di assolvere alla ratio dell’istituto che si sostanzia nella prosecuzione dell’attività aziendale, il legislatore ha anticipato la possibilità di ottenere un Durc regolare al momento dell’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese e in presenza dell’apposito piano concordatario. Analoghe previsioni sono state inserite nello stesso art. 5 con riferimento al fallimento, all’amministrazione straordinaria, all’accordo di ristrutturazione.
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Il documento in PDF generato dal sistemo informatico degli Istituti e delle Casse Edili conterrà i seguenti contenuti minimi:
? denominazione o ragione sociale e codice fiscale del soggetto di cui si effettua la verifica;
? iscrizione agli Enti e alle Casse Edili;
? dichiarazione di regolarità;
? numero identificativo, data di effettuazione della verifica e data di scadenza.
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Analogamente al vecchio decreto sul Durc, il legislatore ha previsto, all’art. 8, le cause ostative alla regolarità contributiva ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi di cui alla L. n. 196/2006, per le quali si rimanda all’allegato A al decreto stesso.
Con l’entrata in vigore del testo verranno abrogate le disposizioni di legge con esso incompatibili, tra cui lo stesso decreto sul Durc del 24/10/2007.
È previsto invece il mantenimento della precedente procedura di acquisizione del Durc (attraverso lo sportello unico previdenziale) e, comunque, non oltre il 17 gennaio 2017, per alcuni casi specifici, riguardanti il Durc richiesto in presenza di debiti/crediti nei confronti della PA (D.L. n. 52/2012), il Durc relativo ai debiti scaduti anteriormente al 31/12/2012 (D.L. n. 35/2013), per il quale la verifica è effettuata con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento, il Durc per i lavori di ricostruzione dell’Aquila (D.P.C.M. 4/2/2013).
Alcune preliminari considerazioni, anche in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, devono essere svolte con riguardo all’omogeneizzazione della nuova disciplina con quella vigente per gli appalti pubblici.
Fermo restando, infatti, che con la nuova procedura viene meno la necessità di acquisire il Durc da parte della stazione appaltante nelle diverse fasi di cui all’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (aggiudicazione, stipula del contratto, Sal e Saldo finale), in quanto il sistema, in presenza di un Durc in corso di validità (nell’ambito dei 120 giorni), rinvierà sempre allo stesso documento, perplessità sono sorte durante l’iter di elaborazione normativa del decreto con riferimento al Durc per la verifica della dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 38, co. 1, lett. i).
Si sottolinea, infatti, l’impossibilità di verificare la regolarità contributiva con data anteriore a quella della verifica (regolarità storica).
Si rileva, peraltro, che, con il nuovo sistema, anche nell’ipotesi di irregolarità dell’impresa, la stazione appaltante dovrà sempre permettere la successiva regolarizzazione dell’impresa secondo tempi e modalità prima descritte.
Il Ministero del Lavoro, però, ha sottolineato che, richiesto specifico parere all’Anac, quest’ultima avrebbe comunque espresso la necessità di mantenere la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alle gare pubbliche.
È però presumibile che la nuova norma debba successivamete essere armonizzata con le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, necessitando al riguardo di chiarimenti presso le competenti sedi istituzionali.
Il decreto termina con la disposizione di entrata in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U. e quindi a partire dal 1° luglio 2015.
Si fa riserva di ulteriori commenti e approfondimenti in merito.