La Circolare 21 aprile 2015, prot. N.306/Albo/Pres, del Comitato nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda l’iscrizione nelle categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 120/2014. Nonostante il fatto che il nuovo D.M. (120/2014) abbia rideterminato, aumentandoli, gli importi dei lavori cantierabili sui quali sono basate le classe d’iscrizione nelle categorie 9 e 10, i requisiti previsti per l’iscrizione alle stesse categorie e le relative classi restano al momento immutati. È stato chiarito, quindi, che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/1998 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal nuovo D.M (120/2014).
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classi D.M. 28-4-1998 n. 406 D.M. 3-6-2014 n. 120
a) oltre lire quindici miliardi; oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a lire quindici miliardi; fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a lire tre miliardi; fino a euro 2.500.000,00;
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d) fino a lire ottocento milioni; fino a euro 1.000.000,00;
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e) fino a lire cento milioni. fino a euro 200.000,00.
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Per l’iscrizione in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), la Circolare ricorda che continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 che stabilisce le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie richieste alle imprese.
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3 allegati
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Circolare 21 aprile 2015 prot306
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