Si trasmette, per opportuna informativa, la circolare n. 2/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate recante “Disposizioni in materia di previdenza complementare. Art.1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)”.
\r\n
Vengono forniti alcuni chiarimenti in relazione a quanto introdotto dalla legge citata, in materia di tassazione dei fondi pensione.
\r\n
Nel rinviare alla circolare per le specifiche operative, si evidenzia che:
\r\n
• la legge ha portato dall’11,50% al 20% l’aliquota dell’imposta sostitutiva, da applicare sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014 (art.1 comma 621);
\r\n
• sono state modificate le regole per determinare la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva, al fine di tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50% (art.1 comma 622);
\r\n
• per ciò che riguarda le “posizioni fuoriuscite 2014”, viene previsto che la nuova misura di imposizione si applica dal periodo di imposta 2014, con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l’imposizione nella previgente misura dell’11,50%, relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso dell’anno 2014.
\r\n
1 allegato
\r\n