In un Dossier dell’ANCE le regole operative per la compensazione ed il rimborso del credito IVA, derivante dall’applicazione del nuovo sistema dello “split payment”.
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Come noto, dal 1° gennaio scorso, è entrato in vigore il meccanismo dello “split payment”, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse[1].
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L’applicazione del nuovo meccanismo si traduce, per le imprese, in un incremento del credito IVA, che potrà essere:
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- utilizzato in compensazione con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da questo dovuti (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”), tramite modello di pagamento F24;
- chiesto a rimborso, mediante la procedura “prioritaria” prevista dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972, così come modificato dall’art.13 del D.Lgs.175/2014 -“Semplificazioni fiscali”.
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Sul punto, l’ANCE ha predisposto un documento riepilogativo che offre una completa panoramica sulle diverse procedure (compensazione e rimborso), che le imprese possono esperire per recuperare il proprio credito IVA.
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[1] Cfr. Art.17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art.1, co.629, lett. b, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). Cfr., da ultimo, ANCE “”Split Payment” – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” -ID n. 19284 del 10 febbraio 2015 ed ANCE”Split Payment” – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo- ID n. 19212 del 05 febbraio 2015.
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