sI informa che l’Inps ha diramato l’allegata circolare n. 9956/2014 relativa all’incentivo previsto dal Decreto direttoriale 8 agosto 2014 e riconosciuto per le assunzioni effettuate nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”.
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L’Istituto informa che si è proceduto all’elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute e che è stata resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
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Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente alla elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte – o rigettate – già il giorno successivo all’invio.
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Viene quindi ribadito che, secondo le previsioni del citato Decreto direttoriale, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
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Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
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L’istanza di conferma – v. fac-simile di cui all’allegato 1 della circolare – costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
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Si evidenzia che dovrà prestarsi la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
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L’Inps precisa, inoltre, che qualora l’istanza di prenotazione dell’incentivo dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, la stessa rimarrà valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio. Se entro tale termine si rendessero disponibili risorse utili, l’istanza sarà automaticamente accolta.
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Pertanto è opportuno visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto, poiché dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente efficacia e l’interessato dovrà presentarne una nuova.
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Discorso analogo vale nell’ipotesi della mancata attribuzione al giovane della classe di profilazione, cui è collegato l’importo dell’incentivo.
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In caso di accoglimento dell’istanza di conferma, il datore di lavoro riceverà indicazione della misura complessiva dell’incentivo spettante, che dovrà essere fruito, in quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
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L’Inps precisa, infine, che, visto il Decreto Direttoriale n. 63/2014 con il quale il “Bonus Occupazionale” previsto dal Programma “Garanzia Giovani” è stato esteso alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014 (prima 3 ottobre 2014), sarà comunicato, prossimamente, l’aggiornamento delle procedure finalizzato a consentire l’inoltro delle istanze di ammissione al beneficio per i rapporti instaurati tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.
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