Ottenuti, per le vie brevi, alcuni importanti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in merito alla corretta applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato, di cui al D.Lgs n. 368/01, alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, c.d. Jobs Act.
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1. Con riferimento alla disciplina inerente i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8, co.2 della L. n. 223/91 con i lavoratori in mobilità, è stato precisato che agli stessi non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 368/01, in quanto già oggetto di una specifica disciplina e, pertanto, non dovranno essere computati ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi previsti dalla normativa sul contratto a termine e non potranno avere durata massima superiore a 12 mesi.
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2. In merito, invece, al computo dei 36 mesi complessivi è stato precisato che andranno considerati tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro ai fini del raggiungimento del suddetto limite massimo.
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3. Sulla possibilità di superare la durata massima complessiva dei 36 mesi, con una “prosecuzione di fatto”, è stato chiarito che tale facoltà è consentita ai sensi dell’art. 5 co. 1 e 2, previo riconoscimento della maggiorazione prevista. Sul punto, si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008 è consentita, in deroga al limite dei 36 mesi complessivi, la sottoscrizione di un ulteriore contratto di durata massima pari a 8 mesi.
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4.In merito al computo, ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi, dei contratti di somministrazione a tempo determinato, è stato nuovamente precisato che tale limitazione è riferita ai contratti a termine e, pertanto, raggiunto tale limite massimo (considerando anche i rapporti in somministrazione), non sarà più possibile stipulare contratti a tempo determinato, mentre sarà ancora possibile stipulare contratti di somministrazione a termine.
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5. E’ stato comunicato, inoltre, che i contratti di lavoro intermittente stipulati a tempo determinato non rientrano nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/01.
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6. Con riferimento, poi, alla disciplina delle proroghe, ammesse fino ad un massimo di 5, è stato precisato che non essendo riferite al singolo contratto di lavoro, ma alla totalità di rapporti intercorsi tra stesso lavoratore e datore di lavoro, andranno conteggiate tutte le proroghe, anche se effettuate precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, fino al raggiungimento del nuovo numero massimo.
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7. Per ciò che concerne la recente disposizione inserita nell’ambito della L. n. 78/2014 che consente di considerare il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, quale periodo utile ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, è stato chiarito che tale periodo verrà considerato, con riferimento al contratto dell’edilizia, nell’ambito dei 36 mesi previsti.
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