La Commissione per gli Interpelli, di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza), ha risposto a un quesito formulato dall’Ance in merito al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento tecnico-pratici di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013.
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Quest’ultimo decreto individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del Testo unico, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
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All’Allegato II, il decreto definisce i requisiti dei corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alla pianificazione, al controllo e all’apposizione della segnaletica stradale per le suddette attività lavorative.
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Al punto 10 “Modulo di aggiornamento” dell’Allegato II, è stabilito che “l’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche”.
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Il punto 5 dello stesso Allegato fissa il numero dei partecipanti per ogni corso ad un massimo di 25 unità, prevedendo tuttavia il vincolo che “per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi)”.
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Il quesito posto dall’Ance è volto a chiarire che per l’ora di contenuti tecnico-pratici prevista per il corso di aggiornamento vale il requisito del numero massimo di partecipanti pari a 25 unità, e non il rapporto istruttore/allievi di 1 a 6.
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La Commissione ha puntualizzato che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un’ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non è da ritenersi “attività addestrative pratiche”, pertanto in tal caso non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.
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Per i cui contenuti del decreto 4 marzo 2013 “Nuovo decreto sulla segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare”
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Si segnala inoltre la risposta della Commissione a un altro quesito, posto dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria.
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In particolare, la Commissione risponde a quattro punti precisando che:
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– all’interno di un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa;
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– l’impresa affidataria, come definita all’articolo 89 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali, o, viceversa, appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
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– i criteri per la valutazione, effettuata dal committente, dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, tale idoneità consiste nel possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici l’idoneità comprende anche la disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare;
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– le modalità e l’assiduità, con cui il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, devono essere valutate dal medesimo datore di lavoro tenendo conto di vari parametri tra cui, a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.
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In allegato i testi dei due interpelli
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