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Sono stati pubblicati i nuovi modelli del libretto di impianto per la climatizzazione e del rapporto di efficienza energetica, previsti all’articolo 7, comma 6, del D.P.R n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari” .
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I modelli sono riportati in allegato al decreto 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014.
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Ai sensi di tale decreto, a partire dal 1° giugno 2014:
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gli impianti termici devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello riportato in Allegato I al decreto;
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- in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, deve essere redatto dall’operatore un rapporto di controllo di efficienza energetica conforme ai modelli riportati agli Allegati II, III, IV e V al decreto (rispettivamente per i gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori e cogeneratori). L’obbligo di conformità ai modelli non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n. 28/2011, ferma restando la compilazione del libretto.
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Il nuovo modello di libretto di cui all’allegato I sostituisce i modelli di libretto di centrale e di libretto di impianto riportati agli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003.
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I nuovi modelli di rapporto di controllo di cui agli allegati da II a V sostituiscono gli allegati F e G del D. Lgs. n. 192/2005, recanti i modelli di rapporto di controllo tecnico per gli impianti termici di potenza, rispettivamente, maggiore o uguale a 35 kW, e minore di tale soglia.
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Il libretto può anche essere reso disponibile in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica.
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Per gli impianti esistenti al 1° giugno 2014, i libretti di centrale ed i libretti di impianto già compilati e conformi ai previgenti modelli devono essere allegati al nuovo libretto.
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In merito ai controlli di efficienza energetica, si ricorda che le loro periodicità, fissate nel D.P.R. n. 74/2013 per le diverse tipologie d’impianto, sonovariabili tra due e quattro anni, con l’eccezione della cadenza annualeper gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.
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I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:
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all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
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- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
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Si sottolinea infine che la disciplina stabilita dal D.P.R. n. 74/2013 si applica ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, e comunque fino alla data di entrata in vigore di tali provvedimenti.
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In ogni modo, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad assicurare la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.
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