Con il messaggio n. 18092/13, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito alcune precisazioni in merito ai criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà difensivo assistito dalla Cigs, di cui alla L. n. 863/84 e, più in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro.
Fermo restando che la normativa in materia di contratti di solidarietà prevede che, in ogni caso, le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori per la riduzione di orario, siano a carico della cassa integrazione, l’Istituto, anche a seguito dei chiarimenti forniti in materia dal Ministero del Lavoro, ha confermato che le suddette quote di TFR potranno essere recuperate già al termine dell’evento di solidarietà senza dover attendere la cessazione del rapporto con il dipendente. Le operazioni di recupero, ad ogni modo, dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.
La nota conclude ricordando l’obbligatorietà, in regime di contratto di solidarietà, del versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori in C.d.S. al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di Previdenza Complementare, nonché le modalità operative per effettuare il recupero di tali quote.
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