Ai fini fiscali e previdenziali, sono “trasfertisti” i lavoratori specializzati dell’edilizia che svolgono la propria attività al di fuori del Comune dove è situata la “sede d’assunzione” , a prescindere dall’indennità da questi percepita in misura variabile ed occasionalmente - Il commento dell’ANCE a due recenti pronunce della Cassazione
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Con il messaggio n. 18092/13, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito alcune precisazioni in merito ai criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà difensivo assistito dalla Cigs, di cui alla L. n. 863/84 e, più in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro.
Fermo restando che la normativa in materia di contratti di solidarietà prevede che, in ogni caso, le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori per la riduzione di orario, siano a carico della cassa integrazione, l’Istituto, anche a seguito dei chiarimenti forniti in materia dal Ministero del Lavoro, ha confermato che le suddette quote di TFR potranno essere recuperate già al termine dell'evento di solidarietà senza dover attendere la cessazione del rapporto con il dipendente. Le operazioni di recupero, ad ogni modo, dovranno essere effettuate entro l'anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.
La nota conclude ricordando l’obbligatorietà, in regime di contratto di solidarietà, del versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori in C.d.S. al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di Previdenza Complementare, nonché le modalità operative per effettuare il recupero di tali quote.
Pubblicato nella sezione pubblicità legale del portale informatico del Ministero del lavoro il Decreto Direttoriale che conferma lo sgravio dell'11,50% in edilizia relativo al 2013
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A seguito della sentenza n. 203/2013 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità) estendendo il diritto al congedo per l’assistenza al disabile grave al parente o affine entro il terzo grado convivente con il disabile stesso, l'Inps ha diramato la circolare n. 159/2013.
\r\nL’Istituto ha precisato che il congedo in esame può essere riconosciuto, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma suddetta, secondo il seguente ordine di priorità:
\r\n1) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
5) un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.
L’Inps rammenta che la domanda di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica e che, alla luce delle innovazioni introdotte, sono in corso di aggiornamento le relative procedure informatiche