L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di novembre 2013 è risultato pari a 106,8 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01586268
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375
\r\n75% di 0,28169014 [indice novembre su indice dicembre 2012 x 100 - 100] = 0,211268.
\r\nTOTALE = 1,586268
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre ed il 14 dicembre 2013.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\n\r\nPubblicati anche dall'Inail alcuni chiarimenti operativi sul rilascio del Durc in presenza di crediti nei confronti della P.A.
\r\nper maggiori informazioni si rimanda alla circolare pubblicata nell'area riservata.
Si informa che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 18702 del 19 novembre 2013, ha comunicato che, sono stati rilasciati gli aggiornamenti per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.
\r\nSono state, pertanto, aggiornate le procedure per la presentazione delle domande suddette, rese disponibili le nuove funzionalità ad uso dei Centri per l’impiego per la consultazione delle dichiarazioni di competenza presentate on line e aggiornata la procedura DsWeb integrata con la base dati che riporta l’esito del censimento dei Centri per l’impiego effettuato dall’Inps.
\r\nA partire, dunque, dal 18 novembre u.s., le domande di prestazioni a sostegno del reddito potranno fa riferimento solo ai Centri per l’impiego censiti dall’Istituto.
\r\nCon riferimento ai moduli di domanda Aspi (SR134) e Mini Aspi (SR133), è stato comunicato che tali moduli sono stati revisionati e pubblicati nella Banca dati “Modulistica on line” disponibile nel sito www.inps.it.
\r\n\r\nL'Inps, con l’allegato messaggio n. 18639/13, ha invitato le proprie Sedi territoriali, nell’ambito dell’attività di verifica circa la spettanza dei benefici relativi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all’articolo 4, co. 1, della L. n. 236/93, a sospendere momentaneamente la richiesta di restituzione delle agevolazioni usufruite dai datori di lavoro che hanno assunto lavoratori dalle liste della “piccola mobilità” nel 2012 ed i cui rapporti sono proseguiti nel 2013.
A tal riguardo, l’Istituto previdenziale ha confermato che tale sospensione si è resa necessaria per consentire al Ministero del Lavoro di fornire specifiche indicazioni in materia.
Per completezza di informazione, si segnala che è in discussione al Senato un emendamento alla Legge di Stabilità 2014, in linea con quanto richiesto dall'Ance, attraverso il quale si prevede che: “le assunzioni a tempo determinato/indeterminato di tali lavoratori effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché le relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012, potranno continuare ad essere oggetto delle relative agevolazioni previdenziali per tutta la durata ivi prevista”.