Si informa che la Direzione delle entrate e recupero crediti dell’Inps, tramite Pec inoltrata alle Associazioni di categoria, ha comunicato che relativamente alle autorizzazioni di Cig con ticket ed alle eventuali note di rettifica per differenze di importi conguagliati con scadenza nel mese di settembre, il passaggio automatico al recupero crediti è rinviato al 45° giorno decorrente da tale scadenza.
Tale differimento del termine consentirà alle aziende di verificare eventuali errori riportati dalle note di rettifica e, nel caso, di avviare un confronto interlocutorio con le sedi territoriali Inps.
Facendo seguito alla suddetta comunicazione Pec, l’Istituto ha altresì comunicato, tramite messaggio hermes n. 3455/18, di aver inoltrato alle aziende interessate una nota in cui, rimandando alla funzionalità “Evidenze CIG” presente nel cassetto previdenziale, vengono illustrate le istruzioni per monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG con sistema ticket, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero aver determinato differenze di importi conguagliati e comunicati con nota di rettifica. Per completezza, si fornisce in allegato il testo del citato messaggio.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2018 è risultato pari a 102,5 (base 2015 = 100).
In particolare, il D.Lgs. n. 101/2018, nell’adeguare la normativa italiana alle disposizioni contenute nel GDPR (Reg. UE 2016/679), ha modificato e abrogato numerosi articoli del D.Lgs n. 196/2003 (c.d. “codice privacy”), che si fornisce in allegato nella versione aggiornata.
2 allegati
Con l’allegata nota n. 6201/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto al quesito avanzato dalla Confindustria in merito all’obbligo di tracciabilità e al divieto di erogazione in contanti della retribuzione, di cui al comma 910 dell’art. 1 della L n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018. (Cfr. News Ance del 13 giugno 2018 -1°luglio - divieto pagamento retribuzioni in contanti).