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Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di settembre 2018

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2018 è risultato pari a 102,4 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02089392.
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo: 9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
 
75% di 1,28585559  [indice settembre su indice dicembre 2017 x 100 - 100] = 0,964392
 
TOTALE =  2,089392
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2018 ed il 14 ottobre 2018.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 

Contributo di licenziamento – Verifica delle condizioni di esonero per “completamento delle attività

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 3933/18, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo di licenziamento”, disciplinato dall’articolo 2, co. 31 della L. n. 92/12, come richiesto dall’Ance a seguito delle segnalazioni territoriali in merito ai numerosi provvedimenti emessi negli ultimi giorni dalle sedi Inps nei confronti delle imprese del comparto edile, con i quali si contesta il mancato versamento del contributo di licenziamento previsto ai sensi dell’art. 2, co. 31 della L. n. 92/12 pur essendo, nella maggior parte dei casi, i licenziamenti motivati dal “fine cantiere o fine fase lavorativa”.
 
L’Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero e la relativa documentazione idonea a comprovarlo nei casi di interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili. 
 
Indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens (codice tipo cessazione 1N “esonero edile”), le sedi Inps sono tenute a circoscrivere la propria verifica alla situazione di fatto, ossia al completamento delle attività e chiusura del cantiere.
 
A tal fine, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende è sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:
 
-             la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
-             la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
 
L’Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che non sarà ostativa al riconoscimento dell’esonero de quo, l’indicazione nella lettera di assunzione di un cantiere o della sede legale non corrispondente al cantiere indicato nella lettera di licenziamento. 
 
Per quanto sopra, le Sedi, con la presentazione della suddetta documentazione, provvederanno a chiudere positivamente il controllo evitando l’emissione della diffida.   Relativamente a diffide già emesse, invece, la presentazione della documentazione richiesta,   non darà seguito alle operazioni di recupero del credito.     

1 allegato

Messaggio Inps n.3933 del 24-10-2018

 

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Trattamento di fine rapporto - Agosto 2018

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2018 è risultato pari a 102,9 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02335312.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1

75% di 1,78041543 [indice agosto su indice dicembre 2017 x 100 - 100] = 1,335312

TOTALE = 2,335312

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2018 ed il 14 settembre 2018.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo. 

1 allegato

Tabella Tfr agosto 2018

 

Aggiornamento ANCE Guida alla Gestione della Cigo in edilizia

Per opportuna informativa, si comunica che alcuni contenuti del documento Ance “Guida alla Gestione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria In Edilizia”, pubblicato nel mese di ottobre 2017, sono stati aggiornati a seguito delle novità amministrative e di natura operativa operate dall’Inps nel corso dell’anno 2018.

1 allegato

Vademecum CIGO 2018_ANCE

 

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