L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di novembre 2019 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01521915
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo: 11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375
75% di 0,19588639 [indice novembre su indice dicembre 2018 x 100 - 100] = 0,146915
TOTALE = 1,521915
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre 2019 ed il 14 dicembre 2019.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Con il decreto 12 dicembre 2019 (G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019) il Ministro dell’economia ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà pari allo 0,05% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2019) è pari allo 0,8 % in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018).
L’elenco sopra riportato evidenzia che dal 2008 (anno di inizio del ciclo economico negativo) vi è stata una sostanziale e quasi progressiva riduzione del valore del tasso di interesse legale, mentre nel 2018 e 2019 si è registrata una lieve risalita.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
In allegato:
A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale 24 settembre 2019, l'Inps con la circolare n. 145/19 ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all'art. 29 del D.L. n 244/95 e s.m.i., che, anche per l'anno 2019, è stato confermato nella misura dell'11,50%.
La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.
L'agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale e per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario a seguito di contratti di solidarietà. Non spetta altresì per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2019, disciplinato dai decreti direttoriali dell'ANPAL n. 178 e n. 311 del 2019).
Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti, le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo "Rid - Edil", presente nella sezione "comunicazioni online" funzionalità "invio nuova comunicazione" del portale informatico dell'Istituto.
Le istanze, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Inps, verranno definite entro il giorno successivo alla loro presentazione. In caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice "Autorizzazione 7N" per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.
Ad ogni modo, si ricorda, l'agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio - dicembre 2019.
A seguito dell'autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens utilizzando i codici causale :
L 206, per gli importi correnti, nell'elemento –AltreACredito- di –DatiRetributivi-;
L207, per il recupero degli arretrati, nell'elemento -AltrePartiteACredito- di -DenunciaAziendale-
Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione le aziende dovranno inoltrare l'istanza attraverso la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento. In questo caso, i datori di lavoro autorizzati, con codice 7N attribuito all'ultimo mese in cui la matricola era attiva, per fruire del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in questo caso non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero mentre sarà valorizzato l'elemento -TipoLavStat- con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.
La nota conclude ricordando che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2020 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.
1 allegato
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9943 del 19 novembre scorso, si è espresso in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 22110 del 4/9/2019; n. 18004 del 4/7/2019; n. 13650 del 21/5/2019; n. 8662 del 28/03/2019).
In particolare, l’Ispettorato, nel ricordare che la ratio della norma (art. 29, co.2 del D.Lgs n. 276/2003[1]) è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti del committente che ha beneficiato della prestazione lavorativa, ha precisato che, al fine di individuare i termini per l’esercizio delle relative azioni, è opportuno distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli Istituti previdenziali.
Al riguardo, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa, affermando che il regime decadenziale dei due anni, di cui all’art. 29 della norma suddetta, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita nei confronti del responsabile solidale da parte dal lavoratore e, pertanto, riguarda solo il soddisfacimento dei crediti retributivi. Non è, invece, applicabile all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che resta soggetta alla sola prescrizione di cinque anni, di cui all’art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995[2].
Tale argomentazione discende dal fatto che il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, secondo la consolidata giurisprudenza, seppur connessi, sono distinti tra loro. L’obbligazione contributiva in capo all’INPS deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta, pertanto, indisponibile.
L’applicazione, dunque, del medesimo termine decadenziale, porterebbe, in caso di mancata azione da parte dell’Inps entro i due anni dalla cessazione dell’appalto, alla corresponsione della sola retribuzione (qualora il lavoratore si sia attivato tempestivamente) senza conseguente soddisfacimento dell’obbligo contributivo, con un conseguente danno per il lavoratore ai fini della protezione assicurativa.
[1] In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
[2] Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.