In allegato, il DPCM pubblicato in G.U. Serie generale n. 62 del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Il decreto ha previsto, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”).
Le disposizioni ivi contenute producono effetti dal 10 marzo al 3 aprile 2020.
Previsto, inoltre, che dal 10 marzo cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del DPCM 8 marzo 2020, ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del decreto 9 marzo.
Si allega, inoltre, il nuovo modulo di autocertificazione utilizzabile nell’ambito dell’applicazione del DPCM dell’9 marzo 2020 e delle direttive del Ministero dell’interno circa la circolazione di persone per comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità.
2 allegati
DPCM-9-marzo-2020-
autocertificazione
L’Inps, con l’allegata circolare n. 20/2020, ha comunicato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2020 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione Naspi.
L’art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 148/15, al riguardo, prevede che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio 2016 e per ciascun anno successivo, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli relativi ai contratti di solidarietà, risultano:
tetto basso - euro 998,18 939,89
tetto alto - euro 1.199,72 1.129,66
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i suddetti massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20%. Pertanto, per l’anno 2020, le misure dei trattamenti per intemperie stagionali sono:
tetto basso - euro 1.197,82 1.127,87
tetto alto - euro 1.439,66 1.355,58
L’ammontare della retribuzione mensile lorda, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali, è pari ad euro 2.159,48.
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione NASpI, per l’anno 2020, non può comunque superare euro 1.335,40, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.227,55.
1 allegato
L’Inps, con l’allegata circolare n. 9/20, ha comunicato, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, i nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2020.
A tal riguardo, si ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, che per il 2019 è stato determinato nella misura dello 0,5%.
Tra le misure oggetto di variazione si segnalano, in particolare:
i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2020, sono stabiliti, relativamente all’industria, in € 135,48, € 40,93 e € 38,21, rispettivamente, per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 48,98, ossia 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che, dal 1° gennaio 2020, è pari ad € 515,58 mensili.
Per l’anno 2020, gli importi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono i seguenti:
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione |
€
4,00 8,00
|
Fringe benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Dal 1° gennaio 2020, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in € 47.379,00, con la conseguente applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite, che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.948,00.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato, in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat, per l’anno 2020 è pari ad € 103.055,00.
Rapportato al trattamento minimo di pensione pari a € 515,58 Il valore da prendere a riferimento come limite settimanale e annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi per l’anno 2020 è pari, rispettivamente, ad euro 206,23 ed euro 10.724,00.
In relazione al periodo di gennaio 2020, i datori di lavoro che non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati potranno regolarizzare tale mensilità entro il 16 aprile dello stesso anno.
Per completezza, si fornisce, unitamente alla nota in oggetto, la tabella relativa ai limiti di retribuzione giornaliera, da valere per il periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2020
1 allegato
Per opportuna informativa, si trasmette, in allegato, il Messaggio INPS n. 163 del 17 gennaio 2020.
In oggetto, la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale che, l’ultima legge di bilancio, ha prorogato al 31 dicembre 2020.
In sostanza, quindi, dal 1° gennaio 2020, possono presentare tale domanda coloro che, nell’anno in corso, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa vigente (art. 1, commi da 179 a 186, legge n. 232/2016 e successive modifiche), che si ricordano di seguito:
Requisiti:
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
Condizioni:
Coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Lavoratori dipendenti che hanno svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, una o più delle seguenti attività:
(omissis)
L’Inps, con il Messaggio n. 163, fa riserva di pubblicare una circolare sulle nuove disposizioni in tema di APE Sociale.
1 allegato