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COVID-19 - Comunicazione Cnce n. 702

Si allega, per opportuna immediata informativa, la Comunicazione n.702 che la Cnce ha pubblicato e che riporta alcune prime indicazioni operative a seguito dell'accordo nazionale 23 marzo 2020.

In particolare, è riportata una scheda tecnica con indicazioni su: versamenti alle Casse Edili, rateizzazioni dei versamenti prorogati e in essere, rilascio Durc e segnalazioni alla BNI, anticipo trattamento per ferie, anticipazione Ape, rimborsi malattia alle imprese e Sanedil.

Alla Comunicazione sono allegati anche i moduli di informazione per "anticipazione ferie" e per "anticipazione erogazione ape".

1 allegato

Comunicazione CNCE n. 702

Emergenza COVID-19 - Accordo nazionale 23 marzo 2020

In allegato, per opportuna informativa, l'accordo sottoscritto tra l'Ance, le altre Organizzazioni datoriali e Feneal-Uil,Filca - Cisl e Fillea- Cgil.

L'accordo prevede, in particolare,

- la proroga dei versamenti previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili, per il periodo di competenza febbraio e marzo 2020, alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere;

- l'anticipazione da parte delle Casse Edili agli operai, del pagamento del trattamento economico accantonato per ferie;

- l'anticipazione dei tempi previsti per l'erogazione dell'anzianità professionale edile maturata a far data dal primo aprile 2020.

Alla Cnce è affidato il compito di rendere alle Casse Edili tutte le necessarie indicazioni operative.

Si rileva, altresì, che le parti hanno anche concordato di demandare al Sanedil di effettuare un intervento solidaristico urgente per la lotta al contagio da COVID 19 e di provvedere, se possibile, all'acquisto di mascherine idonee all'attività lavorativa da distribuire a tutti i lavoratori edili.

Si fa riserva di ulteriori indicazioniI

1 allegato

ACCORDO covid 23 marzo 2020

CNCE - validità del DURC – COVID-19

Per opportuna informativa in allegato la comunicazione n. 700 del 23/03/2020 con la quale la CNCE ha informato le Casse Edili in merito a quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia".

In particolare il suddetto articolo ha disposto che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Al riguardo, la CNCE ha chiarito che il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui alla suddetta disposizione.

Nel far riserva di fornire aggiornamenti non appena saranno rese pubbliche le indicazioni operative da parte degli Istituti preposti, la CNCE ha informato, inoltre, che l'Inps ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo: "Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente".

1 allegato

COMUNICAZIONE N. 700

COVID-19: Guida operativa in materia di lavoro

In allegato la Guida operativa contenente le istruzioni Inps per la Cigo.

COVID_19 - Guida operativa in materia di lavoro

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