Per opportuna informativa, si fornisce in allegato, il messaggio Inps n. 1508/20, con il quale l’Istituto previdenziale ha fornito importanti indicazioni in merito alle modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps delle prestazioni di integrazione salariale per le aziende che ne facciano espressa richiesta.
In particolare, le novità riguardano il modello SR41; tale modello, come noto, si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavorare beneficiario.
In virtù dell’attuale fase emergenziale, l’Inps rende noto di aver semplificato la procedura, nonché i contenuti del modello, disponendo che non sarà più necessaria la sottoscrizione da parte del lavoratore e che eventuali informazioni utili, potranno essere richieste dallo stesso lavoratore al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stamparlo.
Le condizioni soggettive, oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
In relazione alla certificazione dell'IBAN, sul quale avviene l’accredito della prestazione, si utilizzerà il nuovo sistema di scambio telematico basato sul cd. Database Condiviso.
Per quanto riguarda l’obbligo, in fase di invio del file “SR41”, dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione a breve sarà disponibile l’aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione.
L'Istituto infine oltre ad aver confermato che non sarà più necessario compilare i quadri D ed E, ha altresì disposto che non dovranno essere forniti i dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
Un’ulteriore novità, non ancora operativa, riguarderà la possibilità di effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi omogenei di prestazioni sia con che senza causale COVID-19 (CIGO, CIGD, FONDI Bilaterali), nonché consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.
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Si fa seguito alla precedente comunicazione (CNCE - validità del DURC – COVID-19) del 24 marzo scorso, per informare che la CNCE, con l’allegata comunicazione n. 710 del 6/04/2020, ha fornito aggiornamenti in merito alla validità del Durc ai sensi dell’art. 103, co. 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. “cura Italia”.
E’ stato, in primo luogo, chiarito che, sulla base delle istruzioni fornite dagli Istituti previdenziali, in accordo con il Ministero del Lavoro e dalle parti sociali nazionali, “tutti i Durc in scadenza tra il 1 gennaio e il 15 aprile 2020 hanno una validità prorogata al 15 giugno 2020”.
Pertanto, tutte le istruttorie in corso e in scadenza in questi giorni, riguardanti una nuova richiesta a fronte di un Durc (fattispecie COVID 19) scaduto nell’intervallo di tempo 31 gennaio 2020 - 15 aprile 2020, potranno essere esitate, con tutte le verifiche del caso da parte della Cassa Edile come di consueto e ponendo in atto tutte le azioni volte al recupero dei crediti in ottemperanza alle disposizioni contrattuali in merito. I portali Inps e Inail daranno modo, comunque, al richiedente di recuperare il Durc scaduto e con validità prorogata al 15 giugno 2020.
Sul punto è stato richiesto alle Casse Edili il mantenimento delle prassi in atto e il rispetto delle previsioni in vigore, nonché di quanto previsto dall’accordo delle Parti sociali del 23 marzo 2020.
E’ stato, poi, chiarito che, per le nuove richieste di Durc, pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) al 15 aprile 2020 compreso (fattispecie COVID 19 EXTRA), da parte di soggetti non in possesso di un documento in scadenza nell’intervallo di tempo 31 gennaio 2020 – 15 aprile 2020 e per le quali deve avviarsi un’istruttoria per mancata regolarità, queste dovranno considerarsi, in base alle considerazioni di seguito riportate.
Pertanto, anche in ottemperanza ai meccanismi di verifica dettata dalla normativa sul Durc (art. 3, DM 30 gennaio 2015), le Casse Edili dovranno considerare la posizione di regolarità dell’impresa con riferimento ai pagamenti scaduti al 31 agosto 2019 e, pertanto, tutti i Durc richiesti nel suddetto arco temporale, indipendentemente dalla data di istruzione della richiesta, non possono e non devono avere una validità diversa da quella stabilita per il 15 Giugno 2020.
Sono state, quindi, invitate le Casse Edili a rispettare tutte le indicazioni previste dalle parti sociali nazionali e territoriali e ad effettuare verifiche puntuali rispetto agli eventuali contenziosi in corso fra la Cassa Edile e l’impresa richiedente il Durc (COVID 19 EXTRA), e a segnalare tutte le fattispecie rientranti in tali casistiche alla CNCE per consentire la creazione di una banca dati specifica per un monitoraggio costante.
La CNCE ha informato, infine, che dal 16 aprile prossimo si riapplicheranno, per le richieste di Durc, le normali regole dettate dalla normativa in materia, fermo restando le previsioni della parti sociali in merito per il periodo emergenziale o, comunque le ulteriori eventuali disposizioni.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla nota allegata.
1 allegato
In relazione alla circolare Inps n. 47/20, con la quale l’Inps ha fornito le indicazioni operative relative alle misure di sostegno del reddito per l’emergenza COVID – 19, sono in corso degli approfondimenti sugli aspetti attinenti il rapporto tra trattamento di integrazione e malattia nonché sullo stanziamento per la copertura economica di tali misure.
In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra integrazione salariale e malattia, si è in attesa di conoscere il criterio che intenderà adottare l’INPS, tenuto conto che la circolare Inps n. 47/20, richiamando quanto previsto dall’articolo 3, co. 7, del D.Lgs, n. 148/15 (il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia), sembrano.
In attesa di una chiara indicazione al riguardo, si ricorda qui di seguito la posizione amministrativa dell’Istituto.
-Malattia che si verifica durante la sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Il lavoratore continua a fruire delle integrazioni salariali. Infatti, essendo totalmente sospesa l’attività lavorativa, non vi è obbligo di prestazione, quindi non dovrà neanche comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
-Malattia che si verifica prima della sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Se tutto il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; nel caso di mancata sospensione della totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
-Nel caso in cui l’intervento di cassa integrazione sia relativo a una contrazione dell’attività lavorativa e quindi riguardi dipendenti che lavorano in base a un orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Bonus 600 euro per i titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS artigiani e commercianti ed a quella relativa ai professionisti senza cassa. Domande dal 1° aprile, dopo la prima giornata di blocco per il gran numero di utenti, accesso al portale INPS diviso per fasce orarie dal 2 aprile. I soggetti beneficiari e come fare domanda: le istruzioni INPS della circolare 49 del 30 marzo 2020.