Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la circolare n. 16 del 2021, ha chiarito che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
La validità delle iscrizioni in scadenza è stata prolungata in virtù dell’art. 103, comma 2, l. n. 27 del 2020, a tenore del quale «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
Si ricorda che il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale da Covid-19.
Nella circolare si precisa tuttavia che per l’esercizio legittimo dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può infatti dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e all’applicazione di sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 giugno 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Le imprese possono verificare la scadenza dell’iscrizione all’interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it.
1 allegato
La normativa urbanistica nazionale tuttora vigente (Legge 1150/1942) attribuisce ai Comuni il potere di approvare il Piano Regolatore Generale, uno strumento caratterizzato da forte rigidità e durata indeterminata. Successivamente con il DPR 8/1972 e il DPR 616/1977 vi è stato il trasferimento delle funzioni in materia urbanistica alle Regioni, che hanno iniziato a legiferare in materia.
Da circa 20 anni, per garantire maggiore flessibilità alla gestione del territorio, le Regioni si sono dotate di piani urbanistici composti da due atti:
Si assiste ora all'inizio di una terza fase regolatoria (vedi LR Emilia Romagna 24/2017), in cui vi è il ritorno ad un piano unico e dai contenuti semplici: obiettivi, regole per il patrimonio edilizio esistente nell'ottica della rigenerazione, quelle per il territorio rurale, dotazioni territoriali differenziate per la città costruita e per quella eventualmente da costruire.
In una realtà dominata dalla globalizzazione e dai continui mutamenti economici e sociali, vi è l'esigenza di dare vita a piani flessibili, in grado di accogliere con celerità le nuove richieste o, addirittura, a piani in grado di anticipare le opportunità. Servono strumenti dotati di una maggiore apertura ai privati e al mercato.
L'Ance ha aggiornato (8 novembre 2019) il dossier che fa il punto sulle diverse tipologie di strumenti urbanistici previsti dalle leggi regionali in materia di governo del territorio, analizzando in particolare la durata del piano, la previsione e la durata dei diritti edificatori e le modalità attuative.
Ne emerge un quadro piuttosto variegato in cui, a fronte di molte Regioni che si sono dotate di piani "sdoppiati" in parte programmatica e parte operativa e di una Regione ritornata al piano unico "semplificato", ve ne sono alcune ancora dotate di PRG secondo il modello della Legge 1150/1042.
In allegato
Il dossier "Piani urbanistici: modelli a confronto" aggiornato all'8 novembre 2019
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941
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Nell'area riservata è pubblicata la circolare n. 49 relativa alla pubblicazione della Legge Regionale 29 aprile 2014 n. 10 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"