L’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato adottato il 5 giugno 2024, ha fornito alle stazioni appaltanti alcune indicazioni per l’individuazione dei criteri da adottare per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. L’intervento nasce a seguito di anomalie riscontrate durante procedimenti di vigilanza, evidenziando la necessità di fornire linee guida alle stazioni appaltanti.
L’ANAC anzitutto ribadisce che l’art. 50, comma 2, del d.lgs. 36/2023 vieta l’uso di sorteggi o metodi casuali per selezionare operatori economici, consentendolo solo in casi specifici e motivati. Inoltre, ai sensi dell’Allegato II.2, la selezione deve avvenire tramite indagini di mercato o elenchi di operatori, rispettando il criterio di rotazione. La determina a contrarre deve esplicitare i criteri di selezione.
Infatti, l’Autorità ricorda che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di:
Per l’ANAC, dall’Allegato II.1 emerge chiaramente che i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l’eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere:
Inoltre, viene ribadito il divieto di criteri che valorizzano la territorialità o l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto discriminatori e non trasparenti. In merito al primo, infatti, l’Autorità ricorda che nella Relazione AIR, ha escluso l’ammissibilità, quali possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, di “condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l’elemento della territorialità, in quanto si tratterebbe di requisiti discriminatori, censurati dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2017, nonché il parere di precontenzioso n. 47 del 19 marzo 2014)”.
In merito al criterio cronologico, invece, per l’ANAC presenterebbe criticità maggiori rispetto al sorteggio stesso – al quale viene equiparato – in quanto in quanto lo stesso espone al rischio di offerte concordate nonché di possibili fenomeni corruttivi e concussivi, stante la possibilità di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dell’indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare l’offerta per primi o comunque tra i primi.
Tali criteri infatti, possono ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando l’utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.
In merito alla formazione degli elenchi, per l’ANAC le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di operatori economici distinti per categoria e fascia di importo. Questi elenchi devono essere aggiornati tempestivamente per garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e la partecipazione degli operatori economici richiedenti l’iscrizione. Le modalità di costituzione e revisione degli elenchi devono essere disciplinate da regolamenti interni delle stazioni appaltanti, che devono anche prevedere criteri di scelta degli operatori da invitare a presentare offerta. Inoltre, gli elenchi devono essere gestiti in modo da garantire trasparenza e accessibilità, favorendo la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Per una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione, ANAC suggerisce la possibile formazione di diverse graduatorie per ciascun criterio prescelto. Da queste graduatorie, si può selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata in modo bilanciato, attingendo sia dai valori più alti, sia da quelli intermedi e più bassi. Questo approccio favorisce un’ulteriore apertura alle piccole e medie imprese, garantendo un accesso più equo al mercato.
L’Autorità ha inoltre individuato alcuni esempi di criteri utilizzabili dalle stazioni appaltanti, prendendo come punto di partenza quanto previsto da nell’Allegato L (Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del DPR 207/2010 oggi abrogato. Tra i criteri suggeriti per la selezione degli operatori economici vi sono:
Infine, L’ANAC ha fornito una serie di indicazioni operative alle stazioni appaltanti, invitandole a dotarsi di regolamenti interni per la gestione delle indagini di mercato e degli elenchi, nonché all’aggiornamento tempestivo di questi ultimi per rispettare il principio di rotazione degli affidamenti e redigere graduatorie che non escludano operatori in possesso dei requisiti.
Devono inoltre favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, ed esplicitare nella determina a contrarre e negli avvisi di manifestazione di interesse i criteri di selezione utilizzati e utilizzare le graduatorie predisposte per garantire la massima partecipazione di cui all’art. 10, comma 3 del codice.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato dodici delibere, riguardanti vari aspetti connessi all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
I provvedimenti, pubblicati sul sito istituzionale dell’ANAC, sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia solo dal 1° gennaio 2024. Di seguito sono elencati il contenuto e la data di entrata in vigore di singoli provvedimenti:
In attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”.
Il provvedimento costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12, ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023. Le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.
Si allega una prima analisi delle principali novità e/o criticità di interesse per il settore dei lavori pubblici, corredata da una tabella di sintesi, con riserva di effettuare successivi ulteriori approfondimenti di carattere tematico.
Disponibili in allegato:
Con decreto n. 4/Gab del 20 gennaio 2023 dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 la validità del Prezzario unico regionale adottato con precedente decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n.17/Gab del 29 giugno 2022.
Il testo integrale del provvedimento, unitamente all’allegato “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022”, è consultabile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.
Allegati