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Abitazione principale – Eliminazione parziale 2a rata IMU 2013 – Legge 5/2014

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Sul Supplemento Ordinario n.9 alla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2014 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 2014, n.5, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 novembre 2013, n.133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia».
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Vengono, così, confermate[1]:
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-       l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa equiparate[2] (art.1, co.1 e 9);
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-       nei Comuni che hanno deliberato, per il 2012 e 2013, un aumento dell’aliquota di base, l’obbligo, per i contribuenti, di versamento del 40% dell’IMU risultante dalla differenza tra quanto approvato dal Comune (aliquota e detrazione maggiorate) e l’aliquota e la detrazione di base[3], entro il 24 gennaio 2014[4] (art.1, co.5).
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Infatti, le risorse stanziate con il D.L. 133/2013 non finanziano integralmente[5] il minor gettito derivante dall’eliminazione della seconda rata IMU sull’abitazione principale, ma solo la quota di gettito riferita all’IMU con aliquota base del 4 per mille.
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In ogni caso, resta ferma l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale (e relative pertinenze) a decorrere dal 2014, come previsto dalla legge di Stabilità 2014 (art.1, co.707, della legge 147/2013).
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In merito, si evidenzia che, in fase di conversione in legge del Provvedimento, è stata introdotta un’ulteriore disposizione che esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013, nell’ipotesi in cui la differenza venisse versata entro il 24 gennaio 2014 (art.1, co.12-bis).
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Da ultimo, il D.L. 133/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 5/2014, conferma le disposizioni relative al versamento della seconda o unica rata d’acconto ai fini IRES e IRAP per il 2013 (in scadenza il 10 dicembre 2013 – al riguardo, cfr. anche il D.M. 30 novembre 2013, che ha ridefinito la misura degli acconti da versare per il 2013 e 2014).
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[2]In estrema sintesi, l’eliminazione della seconda rata IMU riguarda i seguenti immobili:
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-        abitazione principale non di lusso, e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
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-        unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
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-        casa affidata al coniuge a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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-        unità immobiliari equiparate dal Comune all’abitazione principale;
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-        terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali.
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[3]Si ricorda, infatti, che, per l’abitazione principale, l’aliquota di base è fissata al 4 per mille e che i Comuni possono modificarla (in aumento o diminuzione) fino a 2 punti. La detrazione di base è, invece, fissata a 200 euro, con aumento di 50 euro per ogni figlio a carico di età non superiore a 26 anni.
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Analogamente, i Comuni possono aumentare la detrazione per l’abitazione principale (fissata nella misura ordinaria di 200 euro, con la maggiorazione di 50 euro per ogni figlio a carico), nel limite massimo di 400 euro (art.13, co.7 e 10, del medesimo D.L. 201/2011).
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[4]Il termine di versamento, stabilito originariamente il 16 gennaio, è stato prorogato al 24 gennaio 2014 in fase di conversione in legge del D.L. 133/2013.
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[5]L’eliminazione della seconda rata dell’IMU verrà finanziata, tra le altre misure, mediante l’aumento dell’aliquota IRES dovuta dagli operatori del settore finanziario e assicurativo, che, per il 2013, passa dal 27,5% al 36%, con il contestuale aumento, per i medesimi soggetti, della seconda o unica rata d’acconto in misura pari al 128,5%.
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Allarme credito: l’Ance fa appello a Banca d’Italia

L’allarme credito è il tema forte emerso dalla prima riunione del 2014 della Giunta Ance. La burrasca non è passata e, nonostante annunci e buone intenzioni da parte delle banche, i rubinetti del credito non sono ancora stati riaperti né per le famiglie né per le imprese.
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Per questo l’organo dell’Associazione ha dato mandato al Presidente Buzzetti per chiedere alla Banca d’Italia un segnale forte e immediato.
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 “Non serve sollecitare gli istituti di credito a finanziare imprese e famiglie  - sostiene Buzzetti - se poi invece si mettono le stesse banche sotto stretto controllo finanziario e si sottopongono i bilanci a continui stress test. Così non si salvaguarda la solidità delle banche e le risorse non arrivano alle imprese e alle famiglie”.  
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La prova del nove sarà dunque, per i costruttori, l’applicazione dell’accordo Abi-Cdp, che dovrà sbloccare risorse fondamentali per finanziare i mutui destinati all’acquisto della casa. Uno strumento che va sfruttato da subito se vogliamo avere i risultati sperati nel breve periodo

Nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” – Applicabilità delle detrazioni fiscali

Un'interrogazione parlamentare chiarisce l'applicabilità della detrazione IRPEF del 50% in caso di ricostruzione del fabbricato con spostamento di lieve entità

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

COMUNICATO STAMPA_RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEGLI EDILI.

  

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Agrigento, 4 febbraio 2014 - In un momento di grande recessione per il settore delle costruzioni, ha affermato il Presidente dell'ANCE Agrigento Giuseppe Sutera Sardo, abbiamo cercato di dare un segnale di continuità e di fiducia.

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Il rinnovo del contratto integrativo siglato con le OO.SS.- Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil, riguarda circa 6000 lavoratori e più di 1300 aziende, e tiene conto appunto della grave crisi, forse la pìù acuta degli ultimi anni.

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Il rinnovo che arriva con tre anni di ritardo, vuole essere un segnale di stimolo a tutti i soggetti istituzionali precisa il Presidente Sutera Sardo, affinchè con la loro opera si possa in maniera virtuosa favorire il rilancio del settore, con un piano legato al territorio con un miglioramento delle politiche della casa, della sicurezza e dell'infrastrutture e fare sì che si creino le condizioni per un rilancio del settore.

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Cosi ha proseguito il Presidente Sutera Sardo, si dovrà puntare ad un azione preventiva indirizzata a contrastare i ritardi della burocrazia ed i tentativi di infiltrazioni mafiose. Noi continuiamo a pensare ha concluso il Presidente Sutera Sardo che il settore abbia le potenzialità di dare lavoro. Bisognerà mobilitarsi per fare ritornare il settore edile centrale per lo sviluppo del territorio, dando lavoro a imprese e lavoratori.

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Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – D.M. 14 gennaio 2014

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E’ operativa la compensazione dei crediti certificati, vantati nei confronti della P.A., con i debiti derivanti dall’utilizzo delle forme di chiusura anticipata delle liti fiscali, mediate Modello F24 telematico.
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Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2014, che contiene le modalità applicative della citata tipologia di compensazione, in vigore dal 23 gennaio 2014.
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Come noto, l’art.9 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, è intervenuto sulle disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali[1].
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In particolare, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 35/2013, il contribuente ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali:
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-       la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[2];
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-       la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[3];
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-       la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA).
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Alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. 35/2013 l’ANCE ha predisposto una Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo o dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti.
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[2]Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
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[3] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973.
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